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DECRETO-LEGGE 21 novembre 2000, n. 335

Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 3 (in G.U. 20/01/2001, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  22-11-2000 al: 20-1-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di ulteriori casi di encefalopatia spongiforme bovina;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare un programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro l'agente patogeno responsabile della encefalopatia spongiforme bovina, sia mediante il potenziamento delle attività di sorveglianza e di tracciabilità dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un test rapido atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente negli animali destinati alla macellazione;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza, nel quadro degli obiettivi predetti, di potenziare l'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a regime, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;
b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;
c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.