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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2002, n. 278

Regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressioni frodi.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;
  Visto  l'articolo 17,  comma  4-bis  della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nonche' il comma 2 del medesimo articolo 13;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 250 del 25
ottobre   1995,   concernente  la  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche  delle  qualifiche  dirigenziali e funzionali del personale
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 novembre  1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 23 del 29 gennaio 1997, concernente la rideterminazione
delle   dotazioni  organiche  delle  qualifiche  dirigenziali,  delle
qualifiche  funzionali  e dei profili professionali del personale del
Ministero   delle   risorse   agricole,   alimentari  e  forestali  -
Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF);
  Attesa  la  necessita' di procedere alle variazioni delle dotazioni
organiche  del  personale di cui al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996;
  Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  ed  in  particolare
l'articolo 39  ai  sensi  del  quale  e'  da assumere quale parametro
finanziario  di riferimento, ai fini dell'osservanza del principio di
invarianza  degli  oneri  relativi alle dotazioni organiche, la spesa
sostenuta  per  le  unita'  di personale effettivamente e comunque in
servizio  al  31 dicembre  1997,  ridotto  delle  misure  percentuali
stabilite   con   le  successive  leggi  23 dicembre  1998,  n.  448,
23 dicembre  1999,  n.  488,  23 dicembre 2000, n. 388, e 28 dicembre
2001, n. 448;
  Visto  il  decreto-legge  21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 gennaio 2001, n. 3, ed in particolare
l'articolo 2  che  autorizza  il  Ministro delle politiche agricole e
forestali  a  provvedere alla razionalizzazione, mediante regolamento
ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  della  struttura  dell'ICRF  fermo  restando l'attuale organico
determinato  con  il  citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 novembre 1996;
  Ritenuto  che  la  predetta  norma,  nel  riconfermare la dotazione
organica  determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  27 novembre  1996,  esprime  la volonta' del legislatore di
derogare,   per  l'ICRF,  alla  normativa  relativa  all'abbattimento
percentuale annuo della spesa relativa al personale di cui alle leggi
finanziarie  sopra  citate e che pertanto debba essere assunto, quale
parametro   finanziario   di   riferimento  per  la  rideterminazione
dell'organico,  la  spesa relativa alla dotazione organica tuttora in
vigore;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;
  Considerata  la  necessita'  di  prevedere  per  l'ICRF un posto di
dirigente di prima fascia con le funzioni di Ispettore generale capo,
in  quanto  le  stesse sono attualmente esercitate da un dirigente di
prima  fascia  del Ministero delle politiche agricole e forestali non
ricompreso  nella  dotazione  organica  di  cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'Accordo  integrativo  al Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001,
sottoscritto il 16 maggio 2001;
  Visto  il  Contratto  collettivo  integrativo  del  Ministero delle
politiche agricole e forestali sottoscritto il 25 giugno 2001;
  Ritenuto   di   demandare   ad   un   successivo  provvedimento  la
ripartizione,  nell'ambito  delle  aree  funzionali e delle posizioni
economiche,  dei contingenti nei profili professionali, suddivisi tra
amministrazione   centrale   ed   uffici   periferici,   nonche'   la
suddivisione  per  sedi  della  dotazione  organica  delle qualifiche
dirigenziali;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 14 ottobre 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1. La  dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree
funzionali  e  delle  relative  posizioni economiche dell'Ispettorato
centrale   repressione  frodi  e'  rideterminata  secondo  l'allegata
Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto e che
sostituisce   la   Tabella A,   Quadro 1,  allegata  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 27 novembre 1996,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23
del 29 gennaio 1997.
  2. La  dotazione  organica  dei  dirigenti generali, livello C, del
Ministero  delle politiche agricole e forestali, gia' Ministero delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali, di cui alla Tabella A del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1995,
e'   ridotta  di  1 unita'  in  conseguenza  della  previsione  nella
Tabella A  di cui al comma 1 di un posto di qualifica dirigenziale di
I fascia.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo del quinto comma dell'art. 87
          della Costituzione:
              "(Il  Presidente della Repubblica) promulga le leggi ed
          emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.".
              -  Si  riporta per completezza d'informazione, il testo
          dei  commi  1  e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 18 giugno
          1986,  n.  282, convertito con legge 7 agosto 1986, n. 462,
          recante:  "Misure  urgenti  in  materia  di  prevenzione  e
          repressione delle sofisticazioni alimentari":
              "1.   Presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  istituito  un Ispettorato centrale repressione
          frodi   per   l'esercizio   delle  funzioni  inerenti  alla
          prevenzione    e   repressione   delle   infrazioni   nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
          delle sostanze di uso organico o forestale, al controllo di
          qualita'  alle  frontiere  ed,  in genere, al controllo nei
          settori  di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
          controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
          affidati dalla legge ad altri organismi.
              2.  L'Ispettorato  centrale si articola perifericamente
          in   Uffici   a   livello   interregionale,   regionale  ed
          interprovinciale, con laboratori di analisi.".
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13
          della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "(4-bis). L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri  sono determinate con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2, su proposta del Ministro competente di
          intesa  con  il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro del tesoro, nel rispetto di principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrale  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzione
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazione funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          4 agosto  1995,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250
          del 25 ottobre 1995 reca: "Rideterminazione delle dotazione
          organiche  delle  qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
          funzionali  e  dei  profili professionali del personale del
          Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale  n.  23  del  29 gennaio  1997,  reca:
          "Rideterminazione    delle    dotazione   organiche   delle
          qualifiche  dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei
          profili  professionali  del  personale  del Ministero delle
          risorse  agricole  alimentari  e  forestali  -  Ispettorato
          centrale repressione frodi".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  39  della  legge
          27 dicembre   1997,  n.  449,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
          1997  recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica":
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico superiore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 2002.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1  975,  n. 397, in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12.  Sostituisce  il  comma 47 dell'art. 1, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662.
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
          progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art.  9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: "31 dicembre 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre  1998". Al
          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:  "31 dicembre  1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso  delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62 della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto d'ufficio.".
              -  La  legge  23 dicembre  1998, n. 448, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del
          29 dicembre  1998  reca: "Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo".
              -  La  legge  23 dicembre  1999, n. 488, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del
          27 dicembre  1999 reca: "Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2000)".
              -  La  legge  23 dicembre  2000, n. 388, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del
          29 dicembre  2000 reca: "Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2001)".
              -  La  legge  28 dicembre  2001, n. 448, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 301 del
          29 dicembre  2001 reca: "Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2002)".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge
          21 novembre  2000,  n. 335, convertito con legge 19 gennaio
          2001,  n.  3,  recante  "Misure  per il potenziamento della
          sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme
          bovina":
              "Art.  2.  -  1.  Allo  scopo di garantire una maggiore
          efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale
          repressione  frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986,
          n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1986,  n.  462,  il  Ministro  delle  politiche  agricole e
          forestali  e'  autorizzato a provvedere, con regolamento da
          emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sentite  le  rappresentanze del
          personale   interessato   e   le   competenti   commissioni
          parlamentari,  alla  razionalizzazione  di  tale  struttura
          operativa,   con  particolare  riguardo  alla  dislocazione
          logistica  degli  uffici,  al  fine  di conseguire una piu'
          funzionale  presenza  del  personale  a  livello centrale e
          periferico,   fermo   l'attuale  organico  determinato  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del
          27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  23 del 29 gennaio 1997, e una piu'
          razionale   organizzazione   dei  laboratori,  senza  oneri
          aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato
          opera   alle   direttive   dipendenze  del  Ministro  delle
          politiche  agricole  e  forestali.  L'Istituto nazionale di
          ricerca  per  gli  alimenti  e  la  nutrizione  (INRAN)  e'
          autorizzato  ad  effettuare a richiesta dell'Ispettorato le
          analisi di revisione.".
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti Ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.  203  del  30 agosto  1999,  reca:  "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 3 del
          decreto-legge  11 gennaio  2001, n. 1, convertito con legge
          9 marzo 2001, n. 49:
              "3.  L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai
          fini  di  cui  al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze
          del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali; opera
          con   organico   proprio   ed  autonomia  organizzativa  ed
          amministrativa   e   costituisce   un  autonomo  centro  di
          responsabilita' di spesa".
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  106 del 9 maggio 2001, reca: "Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche".
              -   Il   Contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro
          integrativo  del  CCNL del personale del comparto Ministeri
          sottoscritto  in  data  16 febbraio  1999 e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 142 del
          21 giugno 2001.
              -   Il   Contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro
          integrativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali  e'  pubblicato nel relativo bollettino ufficiale
          n. 6-bis del giugno 2001.
          Note all'art. 1:
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          4 agosto  1995,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250
          del   25 ottobre   1995,   reca:   "Rideterminazione  delle
          dotazione  organiche  delle  qualifiche dirigenziali, delle
          qualifiche  funzionali  e  dei  profili  professionali  del
          personale del Ministero delle risorse agricole alimentari e
          forestali".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale  n.  23  del  29 gennaio  1997,  reca:
          "Rideterminazione    delle    dotazione   organiche   delle
          qualifiche  dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei
          profili  professionali  del  personale  del Ministero delle
          risorse  agricole  alimentari  e  forestali  -  Ispettorato
          centrale repressione frodi".