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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n. 54

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2007)
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Testo in vigore dal: 24-4-2002
al: 10-4-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 16 de1la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo  1,  comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
  Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1656;
  Visto   il   decreto  legislativo  recante  il  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia di circolazione e di soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico  delle  disposizioni regolamentari in materia di circolazione e
di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Decorso  inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte
delle  competenti  Commissioni  del  Senato  della Repubblica e della
Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:

                             Art. 1. (L)
                 Ingresso nel territorio dello Stato

  1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero
ingresso  nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni
derivanti  dalle  disposizioni in materia penale e da quelle a tutela
dell'ordine   pubblico,  della  sicurezza  interna  e  della  sanita'
pubblica  in  vigore  per  l'Italia,  conformemente ai Trattati, alle
Convenzioni  e  agli  Accordi  fra Stati membri dell'Unione europea e
alle relative disposizioni di attuazione.
  2.  Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati,
delle  Convenzioni  e  degli  Accordi  fra  Stati  membri dell'Unione
europea  in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono
essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo
la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello
Stato,  e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e
degli agenti di pubblica sicurezza.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  16  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 settembre  1988, n. 214, supplemento ordinario, recante:
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri":
              "Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.
          Valutazione  delle  conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
          soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimita' della
          Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
          adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai
          sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
              2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne
          faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche
          su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari competenti,
          trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in
          ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
          conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
          di   un   decreto   legislativo  adottato  dal  Governo  su
          delegazione delle Camere.".
              - Il  testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50
          (Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1998),  come  modificato  dall'art. 1, comma 6, della legge
          24 novembre    2000,    n.   340   (Disposizioni   per   la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1999) e' il seguente:
              "Art.  7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
          adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
          30 giugno  1999  dalle  Camere  sulla base di una relazione
          presentata  dal  Governo,  il  programma  di riordino delle
          norme  legislative  e  regolamentari  che  disciplinano  le
          fattispecie previste e le materie elencate:
                a) nell'art.  4,  comma 4, e nell'art. 20 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni e nelle
          norme  che  dispongono  la delegificazione della materia ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400;
                b) nelle leggi annuali di semplificazione;
                c) nell'allegato 3 della presente legge;
                d) nell'art.  16  delle  disposizioni  sulla legge in
          generale,  in  riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                e) nel  codice civile, in riferimento all'abrogazione
          dell'art. 17 del medesimo codice;
                f) nel    codice    civile,   in   riferimento   alla
          soppressione  del  bollettino  ufficiale delle societa' per
          azioni  e  a  responsabilita'  limitata  e  del  bollettino
          ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
          della legge 7 agosto 1997, n. 266;
                f-bis) da  ogni  altra  disposizione  che  preveda la
          redazione dei testi unici.
              2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
          entro  il  31 dicembre  2002 mediante l'emanazione di testi
          unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
          in  un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
          disposizioni  legislative  e  regolamentari.  A  tale  fine
          ciascun  testo  unico, aggiornato in base a quanto disposto
          dalle   leggi  di  semplificazione  annuali,  comprende  le
          disposizioni  contenute  in  un decreto legislativo e in un
          regolamento  che  il  Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
                a) delegificazione  delle  norme di legge concernenti
          gli  aspetti  organizzativi  e  procedimentali,  secondo  i
          criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e successive modificazioni;
                b) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
          norme;
                c) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa  anche  al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                e) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                f) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  che  regolano  la  materia
          oggetto  di  delegificazione con espressa indicazione delle
          stesse in apposito allegato al testo unico;
                g) (lettera abrogata);
                h) indicazione,  per  i  testi  unici  concernenti la
          disciplina   della   materia   universitaria,  delle  norme
          applicabili  da parte di ciascuna universita' salvo diversa
          disposizione statutaria o regolamentare.
              3.  Dalla  data  di  entrata in vigore di ciascun testo
          unico  sono  comunque  abrogate  le  norme  che regolano la
          materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
          della lettera e) del comma 2.
              4.  Lo  schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
          Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio
          di   Stato   deve   esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.  Lo  schema e' trasmesso, con apposita relazione
          cui  e'  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle
          competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
          entro  quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
          unico  e'  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  con  decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  per la funzione
          pubblica,  previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
          Ministri.
              5.  Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
          di  testi  unici ai sensi dell'art. 14, 2o, del testo unico
          delle  leggi  sul  Consiglio  di Stato, approvato con regio
          decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che
          ha  la  facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non
          giuridiche,  in numero non superiore a cinque, scelti anche
          tra  quelli  di  cui  al comma 1 dell'art. 3 della presente
          legge.  Sugli  schemi redatti dal Consiglio di Stato non e'
          acquisito   il   parere  dello  stesso  previsto  ai  sensi
          dell'art.  16,  primo  comma,  3o,  del  citato testo unico
          approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17,
          comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4
          del presente articolo.
              6.  Le  disposizioni  contenute  in  un testo unico non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
          precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere o
          modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
          gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per
          assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti
          sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati
          esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle
          disposizioni contenute nei testi unici.
              7.  Relativamente  alle  norme  richiamate dal comma 1,
          lettere  d),  e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
          normativi  mediante  applicazione  delle  norme dettate dal
          comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa".  Si  trascrive  il  testo
          degli articoli 20 e 20-bis:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          al  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  al  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni economiche dei predetti nuclei.
              Le  norme  di cui alla presente lettera sono soggette a
          revisione   biennale,  sentite  le  competenti  Commissioni
          parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
              "Art.  20-bis.  -  1.  I regolamenti di delegificazione
          possono  disciplinare  anche  i procedimenti amministrativi
          che   prevedono  obblighi  la  cui  violazione  costituisce
          illecito   amministrativo   e   possono,   in   tale  caso,
          alternativamente:
                a) eliminare  o  modificare  detti obblighi, ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione.".
              - Si  riporta  il n. 46) dell'allegato n. 1 della legge
          8 marzo 1999, n. 50:
                "46)  Procedimento  relativo  alla  circolazione e al
          soggiorno  dei  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione
          europea decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
          1965, n. 1656.".
              - La legge 13 luglio 1965, n. 871 (Delega al Governo ad
          emanare  provvedimenti  nelle materie previste dai Trattati
          della   Comunita'   economica   europea  (C.E.E.)  e  della
          Comunita'  europea  dell'energia  atomica  (C.E.E.A.)  ) e'
          stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1965,
          n. 187.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 dicembre  1965,  n.  1656 (Norme sulla circolazione e il
          soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.) e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1966, n.
          55.