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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2001, n. 454

Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2005)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 31-12-2001
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni  penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
26  ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina
dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati;
  Visto  il  punto  5  della  tabella  A allegata al predetto decreto
legislativo  26  ottobre  1995, n. 504, che prevede l'applicazione di
aliquote  ridotte  di  accisa  per  alcuni oli minerali impiegati nei
lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,  nella  silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto
del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  vengano  fissati  i criteri per la
concessione dell'agevolazione;
  Visti  gli  articoli  2,  commi 126, 127 e 177, e 3, comma 4, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
  Visto  l'articolo  29  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  76  del  decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
16 gennaio  1978,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 10
febbraio 1978;
  Visto  l'articolo 8  della  legge  29 dicembre  1993, n. 580, ed il
relativo   regolamento  di  attuazione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato
con  il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
559;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del  governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999,
n.  503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore
e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173;
  Visto   il   nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di attuazione del citato decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Visto  l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
  Visto  l'articolo  7,  comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
  Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n.
21, convertito, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;
  Visto  il  decreto-legge  3 agosto  2001,  n.  313, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  settembre  2001,  n.  357,  recante
disposizioni   urgenti   in   materia  di  utilizzo  del  gasolio  in
agricoltura;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2001;
  Visto  il  parere  reso nella Conferenza Stato-regioni nella seduta
del 6 dicembre 2001;
  Considerato  che,  relativamente  all'osservazione del Consiglio di
Stato  relativa  alla necessita' di meglio dettagliare la facolta' di
controllo  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria, la questione
risulta  gia'  implicitamente  risolta  con l'articolo 18 del decreto
legislativo  26 ottobre  1995, n. 504, richiamato dall'articolo 8 del
provvedimento;
  Considerato,   inoltre,   che   l'identificazione   delle  macchine
agricole, oggetto di ulteriore osservazione da parte del Consiglio di
Stato,  e'  assicurata  da  quanto  disposto all'articolo 2, comma 3,
lettere d) ed e) del provvedimento;
  Vista  la  nota n. 3/15290/UCL del 6 dicembre 2001, con la quale e'
stata   fatta  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  a  norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Le aliquote ridotte di accisa previste al punto 5 della tabella
A  allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le  imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e  amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.   504,   d'ora   in   avanti   denominato   "testo   unico",  come
successivamente  modificato, e quella prevista dall'articolo 2, comma
127,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, si applicano, previa
denaturazione  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  4, alla
benzina  ed  agli  oli  da  gas  utilizzati  per lo svolgimento delle
attivita'  indicate  nel medesimo punto 5 della citata tabella A, con
l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli descritte al comma
3.
  2.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  si  considerano macchine
adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo
57  del  nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e successive modifiche, gli impianti e le
attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e
forestali,  le  macchine  per  la  prima  trasformazione dei prodotti
agricoli,  nonche'  gli  impianti  di riscaldamento delle serre e dei
locali adibiti ad attivita' di produzione.
  3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi
di  prodotti  petroliferi  per  l'autoproduzione di energia elettrica
destinata  agli  usi delle aziende agricole per i quali si applica la
disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come
successivamente  modificato.  Non  si  comprendono  tra  le  macchine
agricole  i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine
operatrici,  contemplati  dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di
cui  sopra  sono  oggetto  della  disciplina del presente regolamento
quando   sono   permanentemente   attrezzate   per   l'esecuzione  di
lavorazioni agricole.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai  senpsi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  24  del  decreto legislativo 26
          ottobre  1995,  n.  504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative), e' il
          seguente:
              "Art.  24  (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   previste  dall'art.  17  e  le  altre  norme
          comunitarie  relative al regime delle agevolazioni, gli oli
          minerali  destinati  agli  usi  elencati  nella  tabella  A
          allegata  al presente testo unico sono ammessi ad esenzione
          o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
              2.   Le  agevolazioni  sono  accordate  anche  mediante
          restituzione  dell'imposta  pagata;  la  restituzione  puo'
          essere  effettuata  con  la procedura di accredito prevista
          dall'art. 14".
              - Il  testo  del  punto  5  della tabella A allegata al
          citato  decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il
          seguente:
              "5. Impieghi   in   lavori   agricoli,   orticoli,   in
          allevamento,  nella  silvicoltura  e  piscicoltura  e nella
          florovivaistica:
                gasolio 30% aliquota normale;
                benzina 55% aliquota normale.
              L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine
          agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non
          adibite  a  lavori per conto terzi; tali limitazioni non si
          applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa,
          anche  mediante  crediti  o  buoni d'imposta, sulla base di
          criteri   stabiliti,   in  relazione  alla  estensione  dei
          terreni,  alla  qualita'  delle  colture  ed alla dotazione
          delle  macchine  agricole  effettivamente  utilizzate,  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400".
              - Il  testo  dell'art.  2,  commi 126, 127 e 177, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica), e' il seguente:
              "Art.  2  (Misure  in  materia  di  servizi di pubblica
          utilita'   e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e  dello
          sviluppo). - (Omissis).
              126.  Per  consentire  la concessione dell'agevolazione
          prevista  al  numero  5  della  tabella A allegata al testo
          unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
          504,   anche  mediante  crediti  o  buoni  di  imposta,  il
          Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali
          determina,  entro  il  31  marzo  1997,  i consumi medi dei
          prodotti   petroliferi  per  ettaro  e  per  ogni  tipo  di
          coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni
          dalla  predetta data, del decreto previsto nelle note della
          citata  tabella  A.  A  decorrere  dal  1  luglio 1997, con
          decreto  da  emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, in relazione alla
          riduzione  dei  consumi  gia'  realizzati per effetto delle
          disposizioni  di  cui  al  periodo precedente, indicata dal
          Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali,
          puo'  ridurre  la  misura dell'accisa prevista nel numero 5
          della  tabella A  allegata  al citato testo unico approvato
          con decreto legislativo n. 504 del 1995.
              127.  Per  il  gasolio  utilizzato per il riscaldamento
          delle  serre adibite a colture florovivaistiche l'accisa si
          applica  nella  misura  del  10,  per  cento  dell'aliquota
          normale.   L'agevolazione  e'  concessa  mediante  rimborso
          dell'accisa,   effettuato  nei  confronti  degli  esercenti
          depositi  per  la  distribuzione  dei  prodotti petroliferi
          agevolati  per uso agricolo limitatamente alle quantita' di
          gasolio  agevolato  per  uso agricolo assegnate e prelevate
          per   il   riscaldamento  delle  serre  adibite  a  colture
          floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi
          dell'art.   14   del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
              (Omissis).
              177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso
          degli   esercenti   attivita'  agricola  alle  agevolazioni
          fiscali   sul  carburante  agricolo  ovvero  ai  contributi
          previsti    dall'ordinamento   nazionale   e   comunitario,
          accertano la qualifica dell'attivita' di impresa sulla base
          delle   iscrizioni  nel  registro  delle  imprese  previsto
          dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
              - Il  testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 23
          dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
              "4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
          nell'art.  29, comma 2, che individua le attivita' agricole
          produttive  di  reddito  agrario:  1)  nella lettera a), le
          parole:  ",  alla  silvicoltura  e  alla funghicoltura sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "e  alla silvicoltura ; 2) la
          lettera  b) e' sostituita dalla seguente: "b) l'allevamento
          di  animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
          terreno  e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
          tramite  l'utilizzo  di  strutture  fisse  o  mobili, anche
          provvisorie,  se  la superficie adibita alla produzione non
          eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
          stessa  insiste ; b) nell'art. 51, comma 2, lettera c), che
          ricomprende  nel  reddito  d'impresa anche quello derivante
          dalle  attivita' agricole esercitate nei limiti del reddito
          agrario,  sono  aggiunte,  infine, le parole: "nonche' alle
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ".
              - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo 30
          aprile   1998,   n.   173   (Disposizioni   in  materia  di
          contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
          strutturale  delle  imprese agricole, a norma dell'art. 55,
          commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il
          seguente:
              "Art.   1   (Disposizioni   in   materia  di  risparmio
          energetico  e  di  contenimento  dei  costi). - 1. Ai sensi
          dell'art.  2,  comma  177, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   la   concessione   dell'agevolazione   fiscale   sul
          carburante  agricolo  prevista dal numero 5 della tabella A
          allegata  al  testo unico approvato con decreto legislativo
          26  ottobre  1995,  n.  504,  e successive modificazioni ed
          integrazioni,  spetta  agli  esercenti l'attivita' agricola
          iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
          legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  nonche'  alle aziende
          agricole  delle  istituzioni  pubbliche  ed  ai consorzi di
          bonifica  e  di  irrigazione  nell'ambito  delle rispettive
          attivita'   istituzionali;  spetta  altresi'  alle  imprese
          agromeccaniche  che  effettuano,  a  favore  delle  imprese
          agricole   iscritte   nel  predetto  registro,  prestazioni
          risultanti  da  documentazione  attestante  le  lavorazioni
          eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.
              2.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1999, il Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per  le  politiche  agricole,  riduce la misura dell'accisa
          prevista  dal  numero  5  della  suindicata  tabella A, nei
          limiti  degli  eventuali  risparmi  di spesa realizzati per
          effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'art. 2,
          comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              3.  Ai  sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del
          regolamento  (CE)  n.  950/97  del  Consiglio del 20 maggio
          1997,  e'  istituito  un  regime  di  aiuti  a favore delle
          aziende  agricole e di trasformazione e commercializzazione
          dei  prodotti  agricoli  per  favorire  il contenimento dei
          costi   di   produzione   energetici   e   l'incentivazione
          dell'utilizzo  a fini energetici delle produzioni agricole,
          esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa
          all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale
          regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi
          dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  con
          regolamento  del  Ministro  per  le  politiche agricole, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata
          per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare
          i  costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi
          comunitari.
              4. Sono  definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e
          con  il  concerto  anche  del  Ministero dell'ambiente, gli
          interventi  diretti a favorire gli investimenti finalizzati
          ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e
          di  sistemi  idonei  a  limitare l'inquinamento e l'impatto
          ambientale  o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali
          interventi,  previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d)
          e  paragrafo 4,  lettera  a) primo trattino del regolamento
          (CE)   n.   950/97,   sono   attuati   nei   limiti   delle
          autorizzazioni   di   spesa  all'uopo  recate  da  appositi
          provvedimenti  legislativi  e nel rispetto delle condizioni
          fissate  nell'allegato  alla  decisione  della  Commissione
          94/173/CE del 22 marzo 1994".
              - Il   testo  vigente  dell'art.  29  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
          unico delle imposte sui redditi), e' il seguente:
              "Art.  29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
          costituito  dalla  parte  del  reddito  medio ordinario dei
          terreni  imputabile  al capitale d'esercizio e al lavoro di
          organizzazione  impiegati,  nei  limiti della potenzialita'
          del   terreno,  nell'esercizio  di  attivita'  agricole  su
          di esso.
              2. Sono considerate attivita' agricole:
                a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
          e alla silvi-coltura;
                b) l'allevamento  di  animali  con mangimi ottenibili
          per  almeno  un  quarto  dal terreno e le attivita' dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla  produzione non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione insiste;
                c) le    attivita'    dirette   alla   manipolazione,
          trasformazione   e   alienazione  di  prodotti  agricoli  e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio  normale dell'agricoltura secondo la tecnica
          che  lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
          per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
          di esso.
              3. Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito  per  ciascuna  specie animale il numero dei capi
          che  rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
          tenuto  conto  della potenzialita' produttiva dei terreni e
          delle  unita'  foraggere  occorrenti a seconda della specie
          allevata.
              4.  Non  si  considerano  produttivi di reddito agrario
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24".
              - Il  testo  dell'art.  76  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  24 luglio  1977,  n.  203,  e' il
          seguente:
              "Art. 76 (Assistenza agli utenti di motori agricoli). -
          Sono  trasferite alle regioni le funzioni amministrative di
          assistenza  agli utenti di motori agricoli, di formazione e
          di  insegnamento  tecnico-pratico  per  gli agricoltori per
          l'incremento   e   la   diffusione   della  meccanizzazione
          agricola, nonche' i servizi ed i controlli che non siano di
          competenza  del  Ministero  delle  finanze  riguardanti  il
          prelevamento  e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per
          l'agricoltura.
              Le  regioni  conferiscono  la  qualifica  di  utente di
          motore agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa
          del settore.
              Ferme  restando le competenze degli UTIF, sono delegate
          alle  regioni le funzioni dei comitati di cui alla legge 31
          dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni".
              - Il  titolo  del  decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri 16 gennaio 1978 e' il seguente:
              "Direttive     per     l'esercizio    delle    funzioni
          amministrative  delegate  alle  regioni a statuto ordinario
          per   la   distribuzione   di   carburanti   agevolati  per
          l'agricoltura,  ai  sensi  del terzo comma dell'art. 76 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616".
              - Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
          580 e' il seguente:
              "Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice  civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese
          artigiane  iscritte  agli  albi  di cui alla legge 8 agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese.
              5. L'iscrizione  nelle  sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti   iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          7   dicembre   1995,  n.  581  (Regolamento  di  attuazione
          dell'art.  8  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580, in
          materia  di  istituzione  del registro delle imprese di cui
          all'art.  2188  del  codice  civile)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale del 3 febbraio 1996, n. 28, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          16    settembre   1996,   n.   559   (Regolamento   recante
          modificazioni  al decreto del Presidente della Repubblica 7
          dicembre   1995,   n.  581,  relativo  all'istituzione  del
          registro   delle  imprese)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 28 ottobre 1996, n. 253.
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300 (Riforma dell'organizzazione del Governo) e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30  agosto  1999,  n. 203,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiate del 17 marzo
          1997, n. 63.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          1  dicembre  1999,  n.  503  (Regolamento recante norme per
          l'istituzione  della Carta dell'agricoltore e del pescatore
          e  dell'Anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione
          dell'art.  14,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile
          1998,  n.  173), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          30 dicembre 1999, n. 305.
              - Il  testo  dell'art.  14, comma 3, del citato decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
              "3. Con uno o piu' regolamenti, sulla base dei principi
          di  cui  all'art.  1  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
          dell'art.   18  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  da
          adottarsi,  ai  sensi  dell'art.  17  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo, sono
          semplificate  e  armonizzate  le procedure dichiarative, le
          modalita'   di   controllo,   gli   adempimenti,  derivanti
          dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per
          la  gestione  dei diversi settori produttivi di intervento.
          Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei regolamenti, sono
          abrogate    le   disposizioni   relative   alle   procedure
          dichiarative,  gli adempimenti e le modalita' di controllo,
          contenute  nei  seguenti provvedimenti legislativi: decreto
          del  Presidente  della  Repubblica del 12 febbraio 1965, n.
          162;  decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   7  agosto  1986,  n.  462;
          decreto-legge  7  settembre  1987,  n. 370, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 4 novembre 1987, n. 460; legge
          10  febbraio  1992,  n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41;
          legge   17   febbraio   1992,   n.   165.   Ai  fini  della
          semplificazione,   sono  istituite,  avvalendosi  del  SIAN
          (Sistema  informativo  agricolo  nazionale)  istituito  con
          legge  4  giugno  1984,  n. 194, ed integrato con i sistemi
          informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento
          cartaceo  ed  elettronico  di identificazione delle imprese
          agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali
          unita' tecnicoeconomiche.".
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285  (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   del   18   maggio  1992,  n.  114,  supplemento
          ordinario,  e'  stato modificato con decreto legislativo 10
          settembre 1993, n. 360, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 15 settembre 1993, n. 217, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 16 dicembre 1992, n.
          495, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
          1992, n. 303, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno
          1997,  n.  143  (Conferimento  alle  regioni delle funzioni
          amministrative   in   materia  di  agricoltura  e  pesca  e
          riorganizzazione   dell'Amministrazione   centrale)  e'  il
          seguente:
              "Art.  2 (Ministero per le politiche agricole). - 1. E'
          istituito  il  Ministero  per  le  politiche  agricole,  di
          seguito  denominato  Ministero,  che  costituisce centro di
          riferimento   degli   interessi  nazionali  in  materia  di
          politiche  agricole,  forestali  ed  agroalimentari.  A tal
          fine,  esso,  di  intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  svolge  compiti  di elaborazione e
          coordinamento    delle    linee   di   politica   agricola,
          agroindustriale   e   forestale,  in  coerenza  con  quella
          comunitaria.    Esso    svolge    altresi'    funzioni   di
          rappresentanza   degli   interessi   nazionali  nelle  sedi
          apposite  comunitarie,  di  cura  delle  inerenti relazioni
          internazionali,  ferme  restando  le generali competenze di
          altri  organi,  di  esecuzione  degli obblighi comunitari e
          internazionali riferibili a livello statale, di proposta in
          materia   di   funzioni  governative  di  coordinamento  ed
          indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.
              2.  Ferme  restando,  fino  all'adozione  di  eventuali
          ulteriori  decreti  legislativi  ai sensi dell'art. 1 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59, e fino alla ristrutturazione
          prevista  dal capo II della medesima legge, le attribuzioni
          di  altre  amministrazioni  centrali,  il Ministero svolge,
          altresi',  per  quanto  gia'  di  competenza  del soppresso
          Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali,
          compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale
          nelle   seguenti   materie:   scorte  e  approvvigionamenti
          alimentari;    tutela    della    qualita'   dei   prodotti
          agroalimentari;  educazione  alimentare  di  carattere  non
          sanitario;  ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e
          laboratori  nazionali;  importazione  ed  esportazione  dei
          prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa
          vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione
          delle  sementi  e  materiale  di  propagazione, del settore
          fitosanitario  e  dei  fertilizzanti;  registri di varieta'
          vegetali,  libri genealogici del bestiame e libri nazionali
          dei   boschi   da   seme;   salvaguardia   e  tutela  delle
          biodiversita'  vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni
          genetici;   gestione   delle   risorse  ittiche  marine  di
          interesse  nazionale;  impiego  di biotecnologie innovative
          nel  settore  agroalimentare;  specie  cacciabili  ai sensi
          dell'art.  18,  comma  3,  della legge 11 febbraio 1992, n.
          157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate
          di  rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986,
          n.  752,  e  al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              3.  Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e
          di  sostegno  delle  unioni, delle associazioni nazionali e
          degli  organismi  nazionali  di  certificazione;  spettano,
          altresi',     i     compiti    relativi:    agli    accordi
          interprofessionali    di    dimensione    nazionale;   alla
          dichiarazione  di eccezionali avversita' atmosferiche; alla
          prevenzione  e repressione delle frodi nella preparazione e
          nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
          alla   raccolta   elaborazione   e  diffusione  di  dati  e
          informazioni a livello nazionale, ai fini anche del Sistema
          statistico   nazionale   e   del  rispetto  degli  obblighi
          comunitari.
              4.  Il  Ministero  si  articola  in  non  piu'  di  tre
          Dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo
          conto  del  principio  della rotazione degli incarichi. Con
          regolamenti  adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400, introdotto dall'art.
          13,  comma  1,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei
          mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
          si  provvede  alla  riorganizzazione degli uffici, anche al
          fine  di  assicurare  la tutela degli interessi italiani in
          sede    comunitaria    e   internazionale,   nonche'   alla
          razionalizzazione  degli organi collegiali esistenti, anche
          mediante   soppressione,  accorpamento  e  riduzione  degli
          stessi e del numero dei componenti.".
              -  Il  testo  dell'art.  20 del decreto-legge 30 agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, e' il seguente:
              "Art.  20  (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   previste  dall'art.  15  e  le  altre  norme
          comunitarie  relative al regime delle agevolazioni, gli oli
          minerali  destinati  agli  usi  elencati  nella  tebella  A
          allegata  al  presente  decreto  son  ammessi a esenzione o
          all'aliquota   ridotta   nella  misura  ivi  prevista,  con
          l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  con  decreto del
          Ministro   delle   finanze,   anche  mediante  restituzione
          dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata
          con  la  procedura  di  accredito prevista dall'art. 14. La
          predetta  tabella  sostituisce  la  tabella A allegata alla
          legge 19 mrzo 1973, n. 32.
              2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti
          da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite
          in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e
          devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in
          regime di deposito fiscale.
              3.   Ai   fini  dell'assegnazione  degli  oli  minerali
          agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A,
          n.  6,  allegata  al  presente  decreto, per lavorazioni da
          effettuare    su   terrreni   condotti   in   affitto,   la
          dimostrazione  della  relativa  conduzione puo' essere resa
          anche   mediante   dichirazione  sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta',  ai  sensi  dell'art.  4  della legge 4 gennaio
          1968, n. 15".
              -   Il   testo   dell'art.  7,  comma  8,  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
          decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
          seguenti  modificazioni:        a) all'art. 13, al comma 1,
          dopo  la parola: "richiesta , sono inserite le seguenti: ",
          salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-bis, ; al comma
          2  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ", salvo quanto
          disposto dall'art. 17, comma 3-bis ;
                b) all'art.  17,  dopo  il  comma  3,  e' aggiunto il
          seguente:  "3-bis.  Per  i  contratti  di  affitto di fondi
          rustici  non  formati per atto pubblico o scrittura privata
          autenticata,  l'obbligo  della  registrazione  puo'  essere
          assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese
          di febbraio,  una  denuncia in doppio originale relativa ai
          contratti  in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
          essere   sottoscritta  e  presentata  da  una  delle  parti
          contraenti  e  deve contenere le generalita' e il domicilio
          nonche'  il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
          e  la  data  di  stipulazione,  l'oggetto, il corrispettivo
          pattuito e la durata del contratto ;
                c)  all'art.  5  della tariffa, parte I, dopo la nota
          II,  e'  aggiunta la seguente: "II-bis). Per i contratti di
          affitto  di  fondi rustici di cui all'art. 17, comma 3-bis,
          l'aliquota   si   applica  sulla  somma  dei  corrispettivi
          pattuiti  per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare
          dell'imposta   dovuta  per  la  denuncia  non  puo'  essere
          inferiore alla misura fissa di L. 100.000 .".
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 4, del decreto-legge
          15 febbraio  2000,  n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
          2000,  n. 92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA
          per i produttori agricoli), e' il seguente:
              "4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali  da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi
          dell'art.  2,  comma  126, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   sono   determinati   i  consumi  medi  dei  prodotti
          petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione.
              Entro  la  medesima data, il Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e con il Ministro delle politiche
          agricole  e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
          dell'agevolazione  di cui al n. 5) della tabella A allegata
          al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504,  e,  con  effetto  dal  1  gennaio 2001, in
          relazione  alla  riduzione  dei  consumi  gia'  realizzati,
          nonche' all'applicazione del regime ordinario in materia di
          imposta  sul  valore  aggiunto  per  i produttori agricoli,
          riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5)".
              -  Il  testo  del  decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313,
          convertito  in  legge  n.  357  del 28 settembre 2001 senza
          modificazioni,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          3 agosto 2001, n. 179.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necesita'  di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              -   Il  testo  dell'art.  18  del  decreto  legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente:
              "Art.  18  (Poteri e controlli). - 1. L'Amministrazione
          finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare
          la  gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta
          sulla  produzione  e sui consumi; negli impianti gestiti in
          regime  di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi
          ed  ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del
          depositario  autorizzato,  l'attuazione delle opere e delle
          misure  necessarie  per  la tutela degli interessi fiscali,
          ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
          i   suddetti   impianti  possono  essere  istituiti  uffici
          finanziari  di  fabbrica  che,  per  l'effettuazione  della
          vigilanza,    si    avvalgono,    se    necessario,   della
          collaborazione  dei  militari  della  Guardia di finanza, e
          sono eseguiti inventari periodici.
              2.   I   funzionari  dell'Amministrazione  finanziaria,
          muniti  della  speciale  tessera  di  riconoscimento di cui
          all'art.  31  della  legge  7 gennaio  1929,  n.  4,  e gli
          appartenenti  alla  Guardia  di  finanza  hanno facolta' di
          eseguire  le  indagini  e  i  controlli  necessari  ai fini
          dell'accertamento  delle  violazioni  alla disciplina delle
          imposte  sulla produzione e sui consumi; possono, altresi',
          accedere  liberamente,  in qualsiasi momento, nei depositi,
          negli  impianti  e  nei  luoghi  nei quali sono fabbricati,
          trasformati,  detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
          accisa   o   dove  e'  custodita  documentazione  contabile
          attinente  ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni
          riscontri,  inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
          registri   e   documenti.   Essi  hanno  pure  facolta'  di
          prelevare,  gratuitamente,  campioni  di prodotti esistenti
          negli  impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
          di    tutela    fiscale,   di   applicare   suggelli   alle
          apparecchiature e ai meccanismi.
              3.  Gli  ufficiali  e  sottufficiali  della  Guardia di
          finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di
          iniziativa  o  su  richiesta  degli  uffici  finanziari, al
          reperimento  ed  all'acquisizione  degli  elementi utili ad
          accertare  la  corretta  applicazione delle disposizioni in
          materia  di  imposizione  indiretta  sulla produzione e sui
          consumi  e  delle  relative  violazioni.  A  tal  fine essi
          possono:
                a) invitare  il  responsabile  d'imposta  o  chiunque
          partecipi,    anche    come   utilizzatore,   all'attivita'
          industriale  o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
          ad  accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
          per  mezzo  di  rappresentanti  per fornire dati, notizie e
          chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
          trasporto,  deposito,  acquisto o utilizzazione di prodotti
          soggetti alla predetta imposizione;
                b) richiedere,  previa  autorizzazione del comandante
          di   zona,   ad   aziende   ed   istituti   di   credito  o
          Amministrazione  postale  di  trasmettere copia di tutta la
          documentazione  relativa  ai  rapporti  intrattenuti con il
          cliente,   secondo   le  modalita'  e  i  termini  previsti
          dall'art.  18  della  legge  30 dicembre  1991, n. 413. Gli
          elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
          dell'accertamento in altri settori impositivi;
                c) richiedere   copie   o   estratti   degli  atti  e
          documenti,   ritenuti   utili  per  le  indagini  o  per  i
          controlli,   depositati   presso  qualsiasi  ufficio  della
          pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
                d) procedere    a   perquisizioni   domiciliari,   in
          qualsiasi  ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di
          violazioni  costituenti  reato, previste dal presente testo
          unico.
              4.  Il  coordinamento  tra  la  Guardia  di  finanza  e
          l'Amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
          negli  impianti  presso  i quali sono costituiti gli uffici
          finanziari  di  fabbrica  di  cui  al  comma  1  od  uffici
          doganali,  e'  disciplinato, anche riguardo alle competenze
          in  materia  di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
          delle finanze.
              5.  Gli  uffici  tecnici  di finanza possono effettuare
          interventi   presso  soggetti  che  svolgono  attivita'  di
          produzione   e   distribuzione   di   beni  e  servizi  per
          accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
          da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
          o  comunitarie.  Tali interventi e controlli possono essere
          eseguiti   anche   dalla  Guardia  di  finanza,  previo  il
          necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
              6.   Il   personale  dell'Amministrazione  finanziaria,
          munito  della  speciale tessera di riconoscimento di cui al
          comma  2,  avvalendosi  del  segnale di cui all'art. 24 del
          regolamento  di esecuzione e di attuazione del codice della
          strada,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,  e  la  Guardia di
          finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
          sulla  circolazione  dei  prodotti di cui al presente testo
          unico,  anche  mediante  ricerche  sui  mezzi  di trasporto
          impiegati.  Essi  hanno  altresi' facolta', per esigenze di
          tutela  fiscale,  di  apporre sigilli al carico, nonche' di
          procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.".
          Note all'art. 1, comma 1:
              -  Per il testo del punto 5 della tabella A allegata al
          decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nelle
          note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  2, comma 127, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 1, comma 2:
              -  Il  testo  dell'art.  57,  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), e' il
          seguente:
              "Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole
          sono  macchine  a  ruote  o  a  cingoli destinate ad essere
          impiegate  nelle  attivita' agricole e forestali e possono,
          in  quanto  veicoli,  circolare  su  strada  per il proprio
          trasferimento  e  per  il trasporto per conto delle aziende
          agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
          agrario,  nonche'  di  addetti  alle  lavorazioni; possono,
          altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
          dette attivita'.
              2.  Ai  fini  della  circolazione su strada le macchine
          agricole si distinguono in:
                a) semoventi:
                  1)  trattrici  agricole:  macchine  a motore cori o
          senza   piano   di   carico  munite  di  almeno  due  assi,
          prevalentemente  atte  alla trazione, concepite per tirare,
          spingere,  portare  prodotti  agricoli  e  sostanze  di uso
          agrario    nonche'    azionare    determinati    strumenti,
          eventualmente   equipaggiate  con  attrezzature  portate  o
          semiportate da considerare parte integrante della trattrice
          agricola;
                  2)  macchine agricole operatrici a due o piu' assi:
          macchine   munite   o  predisposte  per  l'applicazione  di
          speciali  apparecchiature  per  l'esecuzione  di operazioni
          agricole;
                  3)   macchine   agricole  operatrici  ad  un  asse:
          macchine  guidabili  da  conducente  a  terra,  che possono
          essere   equipaggiate  con  carrello  separabile  destinato
          esclusivamente   al  trasporto  del  conducente.  La  massa
          complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
                b) trainate:
                  1)   macchine  agricole  operatrici:  macchine  per
          l'esecuzione  di  operazioni agricole e per il trasporto di
          attrezzature  e  di accessori funzionali per le lavorazioni
          meccanico-agrarie,   trainabili   dalle  macchine  agricole
          semoventi  ad  eccezione  di quelle di cui alla lettera a),
          numero 3);
                  2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
          trainabili  dalle trattrici agricole; possono eventualmente
          essere  muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
          qualora  la  massa  complessiva  a  pieno  carico  non  sia
          superiore  a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
          trattrice traente.
              3.  Ai  fini  della circolazione su strada, le macchine
          agricole   semoventi   a  ruote  pneumatiche  o  a  sistema
          equivalente  non  devono  essere atte a superare, su strada
          orizzontale, la velocita' di 40 km/h le macchine agricole a
          ruote  metalliche,  semi pneumatiche o a cingoli metallici,
          purche'   muniti  di  sovrappattini,  nonche'  le  macchine
          agricole   operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per  il
          conducente  non  devono  essere  atte a superare, su strada
          orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
              4.  Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
          1)  e  2),  e  di  cui  alla lettera b), numero 1), possono
          essere  attrezzate  con  un numero di posti per gli addetti
          non  superiore  a  tre,  compreso  quello del conducente; i
          rimorchi  agricoli  possono essere adibiti per il trasporto
          esclusivo   degli   addetti,   purche'   muniti  di  idonea
          attrezzatura non permanente.".
          Nota all'art. 1, comma 3:
              -  Il  testo degli articoli 52, 53, 54 e 58 del decreto
          legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
          strada), e' il seguente:
              "Art. 52 (Ciclomotori). - 1. I ciclomotori sono veicoli
          a   motore   a   due   o   tre  ruote  aventi  le  seguenti
          caratteristiche:
                a) motore  di  cilindrata  non  superiore a 50 cc, se
          termico;
                b) capacita'  di sviluppare su strada orizzontale una
          velocita' fino a 45 km/h;
                c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di
          altra persona oltre il conducente].
              2.  I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione,
          essere  destinati  al  trasporto  di  merci.  La massa e le
          dimensioni  sono  stabilite  in adempimento delle direttive
          comunitarie  a  riguardo,  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti,   o,   in  alternativa,  in  applicazione  delle
          corrispondenti   prescrizioni   tecniche   contenute  nelle
          raccomandazioni  o  nei  regolamenti  emanati  dall'Ufficio
          europeo  per  le  Nazioni Unite - Commissione economica per
          l'Europa,  recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio'
          non osti il diritto comunitario.
              3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2
          devono  risultare  per  costruzione.  Nel  regolamento sono
          stabiliti   i   criteri   per   la   determinazione   delle
          caratteristiche  suindicate e le modalita' per il controllo
          delle  medesime,  nonche'  le prescrizioni tecniche atte ad
          evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
              4.  Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito
          per  una  delle  caratteristiche  indicate nei commi 1 e 2,
          sono considerati motoveicoli.
              "Art. 53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli
          a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
                a) motocicli:   veicoli  a  due  ruote  destinati  al
          trasporto  di  persone,  in  numero  non  superiore  a  due
          compreso il conducente;
                b) motocarrozzette:  veicoli a tre ruote destinati al
          trasporto  di  persone,  capaci  di  contenere  al  massimo
          quattro   posti   compreso   quello   del   conducente   ed
          equipaggiati di idonea carrozzeria:
                c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre
          ruote  destinati  al trasporto di persone e cose, capaci di
          contenere  al  massimo  quattro  posti  compreso quello del
          conducente;
                d) motocarri:   veicoli  a  tre  ruote  destinati  al
          trasporto di cose;
                e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al
          traino  di  semirimorchi.  Tale classificazione deve essere
          abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del
          tipo  o  dei  tipi  dei semirimorchi di cui al comma 2, che
          possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
                f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre
          ruote  destinati  al  trasporto  di  determinate  cose o di
          persone   in   particolari   condizioni   e  caratterizzati
          dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
          relative a tale scopo;
                g) motoveicoli  per uso speciale: veicoli a tre ruote
          caratterizzati   da   particolari  attrezzature  installate
          permanentemente sugli stessi; su tali veicoli e' consentito
          il  trasporto del personale e dei materiali connessi con il
          ciclo operativo delle attrezzature;
                h) quadricicli  a  motore:  veicoli  a  quattro ruote
          destinati  al  trasporto di cose con al massimo una persona
          oltre  al  conducente  nella  cabina di guida, ai trasporti
          specifici  e  per  uso  speciale,  la cui massa a vuoto non
          superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
          se  a  trazione  elettrica,  capaci di sviluppare su strada
          orizzontale  una  velocita'  massima  fino  a  80 km/h.  Le
          caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
              Detti  veicoli,  qualora  superino  anche  uno solo dei
          limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
              2.    Sono,   altresi',   considerati   motoveicoli   i
          motoarticolati:  complessi  di  veicoli,  costituiti  da un
          mototrattore  e da un semirimorchio, destinati al trasporto
          di cui alle lettere d), f) e g).
              3.  Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli
          da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
          motoveicoli per uso speciale.
              4.  I  motoveicoli  non  possono  superare  1,60  m  di
          larghezza,  4,00  m  di  lunghezza  e 2,50 m di altezza. La
          massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo'
          eccedere 2,5 t.
              5.  I  motoarticolati  possono raggiungere la lunghezza
          massima di 5 m.
              6.  I  motoveicoli  di cui alle lettere d), e), f) e g)
          possono  essere  attrezzati  con un numero di posti, per le
          persone  interessate  al  trasporto,  non  superiore a due,
          compreso quello del conducente.".
              "Art.  54  (Autoveicoli).  -  1.  Gli  autoveicoli sono
          veicoli  a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi i
          motoveicoli, e si distinguono in:
                a)  autovetture:  veicoli  destinati  al trasporto di
          persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello del
          conducente;
                b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
          equipaggiati  con  piu'  di  nove posti compreso quello del
          conducente;
                c) autoveicoli   per   trasporto  promiscuo:  veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5  t  o  4,5  t  se  a  trazione  elettrica o a batteria,
          destinati  al  trasporto  di  persone e di cose e capaci di
          contenere   al  massimo  nove  posti  compreso  quello  del
          conducente;
                d) autocarri:  veicoli destinati al trasporto di cose
          e  delle  persone addette all'uso o al trasporto delle cose
          stesse;
                e) trattori      stradali:      veicoli     destinati
          esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
                f) autoveicoli   per   trasporti  specifici:  veicoli
          destinati  al trasporto di determinate cose o di persone in
          particolari  condizioni,  caratterizzati dall'essere muniti
          permanentemente  di  speciali  attrezzature relative a tale
          scopo;
                g) autoveicoli     per    uso    speciale:    veicoli
          caratterizzati   dall'essere   muniti   permanentemente  di
          speciali   attrezzature   e  destinati  prevalentemente  al
          trasporto   proprio.  Su  tali  veicoli  e'  consentito  il
          trasporto  del personale e dei materiali connessi col ciclo
          operativo  delle  attrezzature e di persone e cose connesse
          alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
                h) autotreni:  complessi di veicoli costituiti da due
          unita'  distinte,  agganciate,  delle quali una motrice. Ai
          soli  fini  della  applicazione  dell'art.  61, commi 1 e 2
          costituiscono  un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
          in  modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se  vengono  superate le dimensioni massime di cui all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
                i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
          un trattore e da un semirimorchio;
                l)  autosnodati:  autobus  composti  da  due tronconi
          rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
          tipi  di  veicoli  i  compartimenti  viaggiatori situati in
          ciascuno  dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti. La
          sezione   snodata   permette  la  libera  circolazione  dei
          viaggiatori  tra'  i  tronconi  rigidi. La connessione e la
          disgiunzione  delle  due  parti  possono  essere effettuate
          soltanto in officina;
                m)   autocaravan:   veicoli   aventi   una   speciale
          carrozzeria   ed   attrezzati  permanentemente  per  essere
          adibiti  al  trasporto  e  all'alloggio di sette persone al
          massimo, compreso il conducente;
                n) mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di veicoli
          dotati  di  particolare  attrezzatura  per  il  carico e il
          trasporto   di   materiali   di   impiego   o   di  risulta
          dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
          e  materiali  assimilati  ovvero che completano, durante la
          marcia,  il  ciclo produttivo di specifici materiali per la
          costruzione  edilizia,  tali veicoli o complessi di veicoli
          possono  essere  adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
          di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
          cui  all'art.  10,  comma  8,  e  comunque nel rispetto dei
          limiti  dimensionali  fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
          devono  essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
          cantieri  o  utilizzabili  a  uso  misto  su strada e fuori
          strada.
              2.  Nel  regolamento  sono  elencati, in relazione alle
          speciali  attrezzature  di  cui  sono  muniti,  i  tipi  di
          autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli per usi speciali".
              "Art.  58  (Macchine  operatrici).  -  1.  Le  macchine
          operatrici  sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a
          cingoli,  destinate  ad  operare  su strada o nei cantieri,
          equipaggiate,  eventualmente, con speciali attrezzature. In
          quanto  veicoli  possono circolare su strada per il proprio
          trasferimento  e per lo spostamento di cose connesse con il
          ciclo  operativo  della macchina stessa o del cantiere, nei
          limiti  e  con  le  modalita'  stabilite dal regolamento di
          esecuzione.
              2.  Ai  fini  della  circolazione su strada le macchine
          operatrici si distinguono in:
                a) macchine   impiegate   per  la  costruzione  e  la
          manutenzione   di   opere  civili  o  delle  infrastrutture
          stradali o per il ripristino del traffico;
                b) macchine   sgombraneve,  spartineve  o  ausiliarie
          quali spanditrici di sabbia e simili;
                c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di
          cose.
              3.  Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle
          loro  caratteristiche,  possono  essere  attrezzate  con un
          numero  di  posti,  per  gli  addetti, non superiore a tre,
          compreso quello del conducente.
              4.  Ai  fini  della  circolazione su strada le macchine
          operatrici  non  devono  essere  atte a superare, su strada
          orizzontale,   la   velocita'   di  40  km/h;  le  macchine
          operatrici  semoventi  a  ruote non pneumatiche o a cingoli
          non  devono  essere atte a superare, su strada orizzontale,
          la velocita' di 15 km/h".