LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 55 
                         Disposizioni varie 
 
  1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e
l'attivita' di trasporto  delle  imprese  ferroviarie,  di  cui  agli
articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio,  del  29
luglio  1991,  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica dispone la valutazione, basata su  parametri
di redditivita', del ramo  d'azienda  "Gestione  dell'infrastruttura"
della Societa' Ferrovie dello  Stato  spa.  Le  eventuali  differenze
rispetto alla consistenza patrimoniale netta di  bilancio  risultante
alla data del 31 dicembre  1997,  che  dovessero  scaturire  da  tale
variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto
della societa'. Il Governo,  successivamente  al  rinnovo  del  Piano
generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Societa'
Ferrovie  dello  Stato  spa,  predispone   gli   indirizzi   per   la
riorganizzazione societaria dell'Azienda. 
  2. E' abrogato, con effetto dal 1 gennaio 1998, l'articolo  10  del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. 
  3. Con decorrenza dal 1 gennaio 1998 il Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica  definisce  i  criteri  ai
quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi
delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca  dello  Stato  alle
pubbliche amministrazioni,  fino  alla  trasformazione  dell'ente  in
societa' per azioni. 
  4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e  di  maggiore
efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello  Stato,
i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni
rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura  stabilita  per  il
1997,  tranne  particolari  situazioni   connesse   a   imprevedibili
incrementi dei costi, che saranno di volta in  volta  valutate  dalla
Commissione di cui all'articolo 18 della legge  13  luglio  1966,  n.
559. 
  5. I1 Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo  volto
a: 
    a) trasferire alle regioni a  statuto  speciale  le  funzioni  in
materia  di  rifornimento  idrico  delle  isole   minori,   assegnate
dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n.  861,  al  Ministero
della difesa, fermo  restando  il  concorso  del  predetto  Ministero
quando ricorrano particolari necessita'  nello  specifico  settore  e
fermi restando la continuita' e il livello qualitativo del servizio; 
    b) disciplinare il concorso di cui alla  lettera  a)  sulla  base
della capacita' operativa delle  unita'  di  rifornimento  idrico  in
dotazione al Ministero della difesa e dei  relativi  stanziamenti  di
bilancio. 
  6. All'articolo 34  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il  secondo  e  il
terzo comma sono sostituiti dai seguenti: 
  "La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per  iscritti  di
sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione  il  numero
di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, ne' inferiore a 500. 
  Quando particolari condizioni di lontananza  e  viabilita'  rendono
difficile l'esercizio del diritto elettorale, si  possono  costituire
sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50. 
  Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la
ripartizione del corpo elettorale in sezioni". 
  7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo 1967,  n.  223,  come  modificato  dal  comma  6  del  presente
articolo, e' inteso, tra l'altro, a perseguire la  riduzione  del  30
per cento di tutte le sezioni elettorali con  riferimento  all'intero
corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della  prima  revisione
semestrale delle liste elettorali utile. 
  8. Fermo quanto previsto  dai  commi  6  e  7,  le  amministrazioni
preposte all'organizzazione ed allo svolgimento  delle  consultazioni
elettorali dovranno comunque razionalizzare  i  servizi  al  fine  di
realizzare un ulteriore contenimento delle spese  rispetto  a  quelle
scaturenti  dalla  normativa  vigente.  A  tale  scopo  con   cadenza
triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, con
decreto del ((Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri dell'interno, della giustizia  e  degli  affari  esteri  e
della cooperazione  internazionale)),  sara'  determinata  la  misura
massima del  finanziamento  delle  spese  per  lo  svolgimento  delle
consultazioni, ivi comprese le somme  da  rimborsare  ai  comuni  per
l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a
norma dell'articolo  17  della  legge  23  aprile  1976,  n.  136,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge  24  gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato. 
  9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  adotta,  con  il
supporto dell'osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare  degli  enti
previdenziali, misure finalizzate a ridurre  gradualmente  l'utilizzo
di immobili presi in locazione da privati da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29.  Le  predette  amministrazioni
rinegoziano, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con
privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa  almeno  nella
misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.(42) 
  10.  Per  gli  atti  di  acquisto   degli   immobili   degli   enti
previdenziali pubblici, ai sensi del decreto legislativo 16  febbraio
1996, n. 104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i  privati  locatari
possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata  al  30
settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo di acquisto, in  unica
soluzione e senza maggiorazione  di  interessi,  l'80  per  cento  di
quanto dovuto a titolo di morosita'  locativa  per  canoni  ed  oneri
accessori, oppure mediante versamento rateale,  secondo  modalita'  e
tempi da concordare con  l'ente  creditore,  l'intero  ammontare  del
debito locativo senza interessi. 
  11. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4  dicembre  1956,  n.
1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i  seguenti  periodi:
"I  crediti  di  difficile  ed  onerosa  esazione,  o   assolutamente
inesigibili,  anche  per  l'inesistenza  o  l'irreperibilita'   della
necessaria  documentazione  probatoria,  possono  essere   dichiarati
estinti.  All'annullamento  di  tali  crediti  devono  provvedere   i
dirigenti preposti ai competenti settori di attivita'  liquidatoria".
All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
le  parole:  "si  avvale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "puo'
avvalersi anche". Sono abrogate le disposizioni di  cui  all'articolo
1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560. 
  12. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge  22  dicembre
1986, n. 910,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo  "Detta  aliquota,
limitatamente all'investimento relativo alla  prima  tratta  indicata
dalla convenzione di concessione, e'  elevata  all'80  per  cento  e,
contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte". 
  13. A decorrere dal 1  gennaio  1998  la  societa'  titolare  della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero e'
autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano  finanziario  ed
economico, una quota  anche  prevalente  dei  proventi  in  un  fondo
destinato al rinnovo dell'infrastruttura  ferroviaria  attraverso  il
Brennero ed alla realizzazione delle relative  gallerie  nonche'  dei
collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al  nodo
stazione di Verona nonche' delle iniziative  relative  all'interporto
di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della  Scala  (Verona)
ed al  porto  fluviale  di  Valdaro  (Mantova).  Tale  accantonamento
nonche' il  successivo  utilizzo  sono  effettuati  in  esenzione  di
imposta.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  16  OTTOBRE  2017,  N.  148,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  4  DICEMBRE  2017,  N.  172.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N.  148,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.  A  decorrere  dal  1
gennaio 1998 il canone  di  concessione  in  favore  dello  Stato  e'
aumentato  in  misura  tale  da  produrre  un  aumento  dei  proventi
complessivi dello Stato compreso  tra  il  20  e  il  100  per  cento
rispetto ai proventi del 1997. 
  14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale  e  le
azioni di sostegno alle attivita' produttive  agricole  si  esplicano
nel quadro  degli  obiettivi  prioritari  fissati  dal  Documento  di
programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento  al
contenimento e all'armonizzazione con i  costi  medi  comunitari  dei
costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere  la
competitivita', favorire l'innovazione tecnologica e  l'imprenditoria
giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo
e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro  per  le
politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,  un
decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
    a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi  europei
dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione  delle
imprese agricole, con particolare  riferimento  agli  oneri  fiscali,
contributivi e  previdenziali,  ai  costi  energetici,  ai  costi  di
trasporto e al costo del denaro; 
    b) accrescimento delle capacita' concorrenziali del sistema agro-
alimentare  nel  mercato  europeo  ed   internazionale,   anche   con
l'estensione del credito specializzato  e  dei  servizi  assicurativi
all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari; 
    c)  adeguamento  e  modernizzazione  del  settore,  favorendo  il
rafforzamento strutturale delle  imprese  agricole  e  l'integrazione
economica della filiera agro-industriale; 
    d)  accelerazione  delle  procedure   di   utilizzo   dei   fondi
strutturali riservati  al  settore  agricolo  e  razionalizzazione  e
adeguamento del sistema dei servizi  di  interesse  pubblico  per  lo
stesso settore. 
  15. Per le finalita' di cui al comma 14 il Governo  e'  autorizzato
ad utilizzare anche gli  stanziamenti  resi  disponibili  dall'Unione
europea quale compensazione monetaria per  le  riduzioni  di  reddito
degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira de-
terminate con il regolamento (CE) n. 724/97  del  Consiglio,  del  22
aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97,
della  Commissione,  del  2  maggio   1997,   in   conformita'   alle
prescrizioni dei suddetti regolamenti e  con  le  previste  procedure
nazionali. 
  16. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto  1981,  n.
416, le parole: "fatturate sulla  base  dei  relativi  decreti"  sono
sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi". 
  17. Per la realizzazione degli interventi gia'  approvati  relativi
alle infrastrutture viarie e  al  consolidamento  dei  corsi  d'acqua
danneggiati a  seguito  degli  eventi  di  cui  al  decreto-legge  24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
gennaio 1995, n.  22,  il  termine  di  cui  all'articolo  12,  comma
5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1996,  n.  74,  e  successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1998. 
  18. All'articolo unico della legge 15 luglio  1911,  n.  749,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole da: "e da approvarsi" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "sentite le parti sociali"; 
    b) al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole:  ",
entro i limiti massimi della  tariffa  medesima,"  e  le  parole:  ",
mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie
categorie"; 
    c) al secondo comma, secondo periodo,  e'  soppressa  la  parola:
"minima". 
  19. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se  gestite  da
enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394,  partecipano
al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo  1,  comma  43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  20. All'articolo 11,  comma  16,  primo  periodo,  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "societa' promotrici di  centri
commerciali all'ingrosso," sono inserite le  seguenti:  "ai  consorzi
tra  operatori  che  gestiscono   aree   pubbliche   destinate   allo
svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico,  per
la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento  delle  aree
attrezzate per l'attivita' mercatale,". 
  21. Le indennita' ed  i  premi  previsti  dal  piano  di  cui  alla
decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi
di fermo definitivo  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  3699/93  del
Consiglio, del 21 dicembre 1993, non concorrono  alla  formazione  di
reddito. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  comma,
valutato in lire 5 miliardi per l'anno  1998,  si  provvede  mediante
utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 10  della
legge 17 febbraio 1982, n. 41. 
  22. L'Ente nazionale per  le  strade  entro  il  31  dicembre  1998
ridetermina i residui passivi risultanti dalla  situazione  contabile
elaborata dal sistema informativo  della  Ragioneria  generale  dello
Stato con riferimento alla data  del  29  febbraio  1996.  I  residui
passivi di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive  modificazioni,  che  si
riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili
sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31
dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in  apposito
fondo di riserva. Tale fondo e' utilizzabile, a seguito di accordi di
programma con il Ministero dei lavori  pubblici,  anche  per  i  fini
istituzionali  dell'Ente.  Agli  oneri  derivanti   dal   contenzioso
dell'Ente nazionale per le strade fino al 31  dicembre  1997,  si  fa
fronte con un accantonamento sui residui passivi di  stanziamento  di
cui all'articolo 275, secondo comma, lettera f), del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. (33) 
  23. Le entrate proprie dell'Ente  nazionale  per  le  strade,  ente
pubblico economico, derivanti dai canoni e dai  corrispettivi  dovuti
per le concessioni e le autorizzazioni diverse  di  cui  all'articolo
18, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  21  aprile
1995, n. 242, sono adeguate ai criteri  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, entro il 31  gennaio
1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore dell'Ente,
in base a delibera del Consiglio,  da  comunicare  al  Ministero  dei
lavori pubblici  per  l'esercizio  della  vigilanza  governativa,  da
esercitare entro i successivi trenta giorni.  Decorso  tale  termine,
l'atto dell'amministratore dell'Ente  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale. In  sede  di  primo  adeguamento,  l'aumento  richiesto  a
ciascun soggetto titolare di concessione o  autorizzazione  non  puo'
superare il 150 per cento  del  canone  o  corrispettivo  attualmente
dovuto. 
  23-bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla  gestione
della societa'  ANAS  Spa  alla  data  del  31  dicembre  2014,  gia'
autorizzati dalla medesima societa', a decorrere dal 1º gennaio  2015
non e' dovuta alcuna somma fino al rinnovo  dell'autorizzazione.  Per
il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies. 
  23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014  e
privi di autorizzazione, la societa' ANAS Spa, a seguito  di  istanza
di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, provvede alla
verifica delle condizioni  di  sicurezza  e  determina,  in  base  ai
criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere  in
unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. 
  23-quater. Le somme dovute e  non  corrisposte  alla  data  del  31
dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore  fino  alla  predetta
data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che  il
versamento avvenga in un'unica soluzione, ovvero nella misura del  40
per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il
28 febbraio 2015, la societa' ANAS Spa invia la richiesta di  opzione
ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni  per
il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. 
  23-quinquies.  Per  i   nuovi   accessi   la   cui   richiesta   di
autorizzazione e' presentata successivamente al 31 dicembre  2014  e'
dovuta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente  una
somma, da corrispondere alla societa' ANAS Spa in un'unica soluzione,
determinata in base alle modalita' e ai criteri fissati  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da  adottare  entro
il 31 marzo 2015. Tale somma non puo' superare l'importo  del  canone
esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge,
aggiornato in  base  agli  indici  dei  prezzi  al  consumo  rilevati
dall'Istituto nazionale di statistica. 
  23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter,  23-quater
e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali  con  impianti
di distribuzione di carburanti annessi ne' agli accessi a impianti di
carburanti. 
  23-septies. Alle eventuali minori entrate della societa'  ANAS  Spa
conseguenti all'attuazione dei  commi  23-bis,  23-ter,  23-quater  e
23-quinquies si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  previste  dal
contratto di programma - parte servizi. 
  23-octies. La societa' ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno  2015,
al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle
strade di propria competenza, al fine di garantire le  condizioni  di
sicurezza della circolazione anche  attraverso  l'eventuale  chiusura
degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  24.  L'articolo  2  della  legge  15  maggio  1954,  n.   237,   va
interpretato nel senso che, al fine di  un  piu'  razionale  utilizzo
delle risorse e per garantire alle Amministrazioni  dello  Stato  una
completa informazione  attraverso  la  piu'  ampia  pluralita'  delle
fonti, la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  le  regioni,  le
province, le  citta'  metropolitane  e  i  comuni  sono  autorizzati,
nell'ambito delle risorse gia' destinate a questo scopo nel  bilancio
degli enti  interessati,  ad  acquistare  dalle  agenzie  di  stampa,
mediante appositi contratti, notiziari ordinari e  speciali,  servizi
giornalistici e informativi, ordinari e  speciali,  e  loro  raccolte
anche su supporto informatico, nonche' il servizio di diramazione  di
notizie e di comunicati degli  organi  centrali  e  periferici  delle
Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano  nei  servizi
di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 157. 
  25. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto
1982, n. 610, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano
come  comprensive  delle  disponibilita'  rivenienti  dall'avanzo  di
amministrazione, che costituisce una apposita posta del  bilancio  di
previsione dell'Azienda di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo. 
  26. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610,
deve intendersi come diretto a  regolare  esclusivamente  i  rapporti
finanziari tra lo Stato, e  per  esso  l'Azienda  di  Stato  per  gli
interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea. 
  27. Il primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 250,  come  modificato  dall'articolo  2,  comma  29,  primo
periodo, della legge 29 dicembre 1995,  n.  549,  e'  sostituito  dal
seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1997, i  contributi  di  cui  al
comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente  periodo,
al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici
di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente  a
quello di riferimento dei contributi entrate  pubblicitarie  che  non
superino  il  30  per  cento  dei  costi   complessivi   dell'impresa
risultanti   dal   bilancio   dell'anno   medesimo,   compresi    gli
ammortamenti, e che siano costituite come cooperative  giornalistiche
ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo  52  della  legge  5  agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite  in  altra
forma societaria,  a  condizione  che  la  maggioranza  del  capitale
sociale sia comunque  detenuta  da  cooperative,  fondazioni  o  enti
morali che non abbiano scopo di lucro". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art.  16,  comma  3)
che "Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27  dicembre
1997, n. 449, si intende nel senso che  l'ANAS  procede  con  cadenza
periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da  impegni
registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili  entro
il periodo di tempo di validita' del  piano  o  programma  nel  quale
erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da  tale
accertamento vanno ad integrare il fondo  di  riserva  dell'Ente,  da
utilizzare per i fini istituzionali." 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
209)che "dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
208, e' abrogato il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27  dicembre
1997, n. 449."