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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2006)
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Testo in vigore dal:  1-8-2001 al: 31-5-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 gennaio e del 13 marzo 2001;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 febbraio e del 9 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e della navigazione, della sanità e delle comunicazioni;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti dell'Ufficio territoriale del Governo
1. L'Ufficio territoriale del Governo, di seguito abbreviato in Ufficio del Governo, è la struttura del Governo sul territorio a competenza generale e fa parte della organizzazione periferica del Ministero dell'interno dal quale dipende.
2. L'Ufficio del Governo assicura:
a) il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale del Governo, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali sul territorio e nell'espletamento dei compiti di collaborazione a favore delle regioni e degli enti locali interessati;
b) il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza nonché nell'espletamento dei compiti in materia di difesa civile e protezione civile;
c) il supporto al prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio delle funzioni di commissario del Governo in posizione di dipendenza funzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) l'esercizio a livello regionale o provinciale di funzioni e compiti del Ministero dell'interno;
e) l'esercizio a livello periferico delle funzioni e dei compiti, non affidati ad agenzie dei Ministeri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi del personale assegnato dalle rispettive amministrazioni;
f) l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Agenzie per le normative e i controlli tecnici e per la proprietà industriale ritengono di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, degli Uffici del Governo;
g) l'esercizio a livello periferico delle funzioni per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'avvalimento, da parte delle altre amministrazioni dello Stato, degli Uffici del Governo.
3. L'Ufficio del Governo mantiene tutte le funzioni di competenza delle prefetture. Assicura l'esercizio da parte del Prefetto di ogni altro compito che gli è affidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovverodal Ministro per la funzione pubblica e dagli altri Ministri, sentito il Ministro dell'interno, e svolge tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente attribuite ad altri uffici. Assicura, inoltre, l'esercizio da parte del prefetto dei necessari rapporti funzionali con i dirigenti preposti alle strutture di primo livello degli altri Ministeri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione conferisce il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato):
"1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci che non superi i seguenti limiti:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 443/1985: si veda nelle note alla premesse.