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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001, n. 287

Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2006)
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Testo in vigore dal: 1-8-2001
al: 31-5-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 9 gennaio e del 13 marzo 2001;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti normativi nelle adunanze del 12 febbraio e
del 9 aprile 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica e del Ministro dell'interno, di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, del lavoro e della previdenza sociale, dei
trasporti e della navigazione, della sanita' e delle comunicazioni;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Compiti dell'Ufficio territoriale del Governo

  1.  L'Ufficio  territoriale  del  Governo, di seguito abbreviato in
Ufficio  del  Governo,  e'  la struttura del Governo sul territorio a
competenza  generale  e  fa parte della organizzazione periferica del
Ministero dell'interno dal quale dipende.
  2. L'Ufficio del Governo assicura:
    a)  il  supporto  al  prefetto  nell'esercizio  delle funzioni di
rappresentanza generale del Governo, di coordinamento delle pubbliche
amministrazioni   statali  sul  territorio  e  nell'espletamento  dei
compiti  di collaborazione a favore delle regioni e degli enti locali
interessati;
    b)  il  supporto  al  prefetto  nell'esercizio  delle funzioni di
autorita' provinciale di pubblica sicurezza nonche' nell'espletamento
dei compiti in materia di difesa civile e protezione civile;
    c) il supporto al prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio
delle  funzioni di commissario del Governo in posizione di dipendenza
funzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
    d)  l'esercizio  a  livello regionale o provinciale di funzioni e
compiti del Ministero dell'interno;
    e) l'esercizio a livello periferico delle funzioni e dei compiti,
non  affidati  ad  agenzie  dei Ministeri delle attivita' produttive,
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti e del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  avvalendosi del personale assegnato dalle
rispettive amministrazioni;
    f)  l'esercizio  a livello periferico delle funzioni per le quali
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le Agenzie
per   le  normative  e  i  controlli  tecnici  e  per  la  proprieta'
industriale   ritengono   di   avvalersi,   sulla  base  di  apposite
convenzioni, degli Uffici del Governo;
    g)  l'esercizio  a livello periferico delle funzioni per le quali
disposizioni  di  legge  o di regolamento prevedono l'avvalimento, da
parte  delle  altre  amministrazioni  dello  Stato,  degli Uffici del
Governo.
  3.  L'Ufficio  del Governo mantiene tutte le funzioni di competenza
delle  prefetture. Assicura l'esercizio da parte del Prefetto di ogni
altro  compito  che  gli e' affidato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  ovverodal  Ministro  per la funzione pubblica e dagli altri
Ministri,  sentito  il  Ministro  dell'interno,  e  svolge  tutte  le
attribuzioni   dell'amministrazione   periferica   dello   Stato  non
espressamente   attribuite   ad   altri  uffici.  Assicura,  inoltre,
l'esercizio  da  parte del prefetto dei necessari rapporti funzionali
con  i dirigenti preposti alle strutture di primo livello degli altri
Ministeri.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  comma  quinto  dell'art.  87  della  Costituzione
          conferisce  il  potere  di promulgare le leggi ed emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 1,  lettera c),
          dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro
          per l'artigianato):
              "1. L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la
          prestazione   d'opera   di   personale  dipendente  diretto
          personalmente  dall'imprenditore  artigiano  o dai soci che
          non superi i seguenti limiti:
                a) (omissis);
                b) (omissis);
                c) per  l'impresa che svolge la propria attivita' nei
          settori   delle   lavorazioni  artistiche,  tradizionali  e
          dell'abbigliamento  su misura: un massimo di 32 dipendenti,
          compresi  gli  apprendisti in numero non superiore a 16; il
          numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40
          a  condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I
          settori  delle  lavorazioni  artistiche  e  tradizionali  e
          dell'abbigliamento   su   misura  saranno  individuati  con
          decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni
          ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;".
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali".
          Nota all'art. 1:
              -  Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c), della
          legge n. 443/1985: si veda nelle note alla premesse.