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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 maggio 2001, n. 278

Regolamento di attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per l'indicazione delle notizie riguardanti gli esercenti attività agricola da iscrivere nel REA e per la definizione delle modalità semplificate per la loro acquisizione ed il loro aggiornamento.

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Testo in vigore dal: 27-7-2001
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'articolo  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo
all'istituzione  del  registro  delle  imprese  presso  le  Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Visto  l'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
7 dicembre  1995,  n.  581,  di  attuazione  del predetto articolo 8,
concernente  l'istituzione  del repertorio delle notizie economiche e
amministrative  (REA),  ed in particolare i commi 3 e 4 che prevedono
che   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali  per  la  parte  riguardante  le  imprese  agricole,  siano
indicate  le  notizie  da  inserire nel REA da acquisire direttamente
dagli  archivi  delle  PP.AA.,  e  dei  concessionari pubblici, siano
stabilite  le modalita' semplificate per la denuncia delle notizie da
parte di privati e sia approvato il modello per detta denuncia;
  Visto  l'articolo  32  del  predetto  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  581  relativo  all'interconnessione  telematica tra i
sistemi  informativi  delle  camere  di commercio, il Ministero delle
finanze, l'INPS e l'INAIL;
  Visto  l'articolo  15,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile
1998,  n. 173, che prevede l'interconnessione del SIAN con il sistema
informativo  delle camere di commercio al fine di fornire all'ufficio
del  registro  delle  imprese gli elementi informativi necessari alla
costituzione ed aggiornamento del REA;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999,
n.    503,    recante:   "Norme   per   l'istituzione   della   Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole" ed, in particolare, gli articoli 5, 9 e 10 che disciplinano
le  modalita'  dell'interconnessione  dell'anagrafe  medesima  con il
sistema informativo delle camere di commercio;
  Visto  l'articolo  18  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, recante
disposizioni  volte  ad  evitare duplicazioni di adempimenti a carico
dei soggetti interessati;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
  Visto  il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente
il  Sistema  statistico  nazionale  cosi' come modificato dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 18 giugno 1999;
  Visto  il  parere  espresso  dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione in data 29 dicembre 1999;
  Visto  il  parere espresso dall'Autorita' garante per la protezione
dei dati personali in data 20 marzo 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata   con   nota  n.  13802  del  16 febbraio  2001  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "ufficio":  l'ufficio  del  registro  delle  imprese presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    b) "modello":   il   modello  anche  informatico  di  conferma  o
variazione dei dati dell'impresa agricola da iscrivere nel REA;
    c) "REA":    il    repertorio    delle   notizie   economiche   e
amministrative,  di  cui  all'articolo 9  del  decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
    d)  "esercenti attivita' agricola": gli imprenditori agricoli che
esercitano  le  attivita'  agricole  a  norma  dell'articolo 2135 del
codice  civile  e  delle leggi speciali, i coltivatori diretti di cui
all'articolo 2083  del codice civile, le societa' esercenti attivita'
agricola   soggette   all'obbligo  d'iscrizione  nel  registro  delle
imprese,  nonche'  gli Enti, le associazioni e gli organismi operanti
in  agricoltura,  ancorche'  non  in  modo  esclusivo  o  prevalente,
soggetti all'obbligo di iscrizione nel REA;
    e) "SIAN": il Sistema informativo agricolo na-zionale.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art.  9,  commi 3 e 4 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995 e'
          riportato in note alle premesse.

          Note alle premesse:
              - Il  testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre
          1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura), e' il seguente:
              "Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. (Abrogato).
              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d)  l'acquisizione  e  l'utilizzazione da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8".
              - Il  testo  degli  articoli  9  e  32  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581
          (Regolamento   di   attuazione   dell'art.   8  della  lgge
          29 dicembre  1993,  n.  580,  in materia di istituzione del
          registro  delle  imprese  di  cui  all'art. 2188 del codice
          civile), e' il seguente:
              "Art.   9   (Repertorio   delle  notizie  economiche  e
          amministrative). - 1.  In  attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera  d),  della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
                a) gli  esercenti  tutte  le  attivita'  economiche e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
                b) gli  imprenditori  con  sede principale all'estero
          che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
              3.   Il   REA   contiene   le   notizie  economiche  ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio
          decreto  20 settembre  1934,  n.  2011,  dal  regio decreto
          4 gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29  del decreto-legge
          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro,  d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e forestali per la parte riguardante le imprese
          agricole,  sono indicate le notizie di carattere economico,
          statistico,  amministrativo  che  l'ufficio puo' acquisire,
          invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi di
          pubbliche  amministrazioni  e dei concessionari di pubblici
          servizi  secondo  le  norme  vigenti, nonche' dall'archivio
          statistico  delle  imprese  attive  costituito  a norma del
          regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993, purche' non
          coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
          stabilite  modalita'  semplificate  per  la  denuncia delle
          notizie  di  carattere economico ed amministrativo da parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
              4.   L'esercente   attivita'   agricole  deve  altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro".
              "Art.  32  (Interconnessione  del  sistema  informativo
          dell'ufficio  con i sistemi informativi del Ministero delle
          finanze, dell'INPS e dell'INAIL). - 1. Al fine di agevolare
          i   rispettivi   adempimenti   istituzionali,  e'  attivata
          l'interconnessione  telematica  tra  il sistema informativo
          dell'ufficio   e   quelli   del  Ministero  delle  finanze,
          dell'INPS e dell'INAIL.
              2.   Con   apposita   convenzione  vengono  determinati
          l'oggetto  dell'interconnessione,  le  relative modalita' e
          gli   eventuali   costi  che  non  devono  eccedere  quelli
          diretti".
              - Il   testo   dell'art.   15,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
          di   contenimento   dei   costi  di  produzione  e  per  il
          rafforzamento  strutturale  delle imprese agricole, a norma
          dell'art.  55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449), e' il seguente:
                "3.   Il   SIAN   e'   interconnesso  con  i  sistemi
          informativi   delle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura, al fine di fornire all'ufficio
          del  registro  delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
          gli  elementi  informativi  necessari  alla costituzione ed
          aggiornamento   del   Repertorio  economico  amministrativo
          (REA).  Con  i  medesimi  regolamenti,  di cui all'art. 14,
          comma  3,  sono altresi' definite le modalita' di fornitura
          al  SIAN  da  parte  delle  camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle
          imprese del comparto agroalimentare".
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          1o dicembre  1999,  n.  503  (Regolamento recante norme per
          l'istituzione  della Carta dell'agricoltore e del pescatore
          e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione
          dell'art.  14,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile
          1998, n. 173) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305
          del 30 dicembre 1999.
              - Il  testo degli articoli 5, 9 e 10 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 e'
          il seguente:
              "Art.  5  (Interconnessione con il sistema delle camere
          di commercio). - l. Il SIAN, ai sensi dell'art. 9, comma 3,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre
          1995,   n.  581,  e  dell'art.  15,  comma 3,  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1998,  n.  173, comunica al sistema
          informativo   delle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato   e   agricoltura   gli   elementi  informativi
          necessari  all'aggiornamento  del  repertorio delle notizie
          economiche  e  amministrative  (REA);  per  tali  fini,  il
          protocollo  di  interscambio dati tra il SIAN ed il sistema
          informativo   delle   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura,  di  cui al comma 4 del citato
          art.  15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' basato
          sul CUAA, di cui all'art. 1.
              2.  L'iscrizione di una impresa, esercente le attivita'
          di  cui all'art. 1, comma 1, nel registro delle imprese, di
          cui  all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene
          comunicata  al SIAN dal sistema informativo delle camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le
          modalita'  di  cui  al  comma  1,  ai  fini dell'iscrizione
          nell'anagrafe  e  del  rilascio della Carta di cui all'art.
          7".
              "Art.  9  (Fascicolo  aziendale). - 1.  Per  i  fini di
          semplificazione  ed  armonizzazione,  di  cui  all'art. 14,
          comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  173  del 1998, e'
          istituito,   nell'ambito  dell'anagrafe,  a  decorrere  dal
          30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
          elettronico  riepilogativo  dei dati aziendali, finalizzato
          all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
          di cui all'art. 3.
              2.   Anteriormente   alla  data  di  cui  al  comma  1,
          attraverso  le  procedure progressivamente rese disponibili
          dai  SIAN,  ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
          le  informazioni  relative  al titolo di conduzione ed alla
          consistenza   aziendale,   con   l'obbligo  di  confermarne
          l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
          integrazioni.  Nell'ambito  delle  predette  procedure sono
          indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
          le  integrazioni,  In  caso  di  mancata  conferma  entro i
          termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
          nel  fascicolo  aziendale.  Qualora  ai fini della verifica
          delle   consistenze   aziendali   sia   necessario  rendere
          disponibile  all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
          riproduzione  dei  dati  catastali,  la stessa e' tenuta al
          pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
          finanze  del  27 giugno  1996  e successive modificazioni e
          integrazioni,  con  le  facilitazioni previste per gli enti
          statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
          il  Ministero  delle finanze e il Ministero delle politiche
          agricole e forestali del 30 giugno 1998.
              3.  Le  variazioni  ed integrazioni comunicate ai sensi
          del  comma  2  sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
          del  repertorio  delle  notizie economiche e amministrative
          (REA)  e  vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
          delle  camere di commercio con le modalita' di cui all'art.
          5.
              4.  A  partire  dal  1o luglio  2000,  le  aziende  che
          eventualmente  non  risultano  iscritte  all'anagrafe  sono
          tenute,    nel    momento    in    cui    si    manifestano
          all'amministrazione,  ai  fini  dell'ammissione a qualsiasi
          beneficio  comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
          le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
          inserite nel fascicolo aziendale".
              "Art.  10 (Modello di variazione). - 1. Successivamente
          al 30 giugno 2000, le eventuali variazioni rispetto ai dati
          di  cui  all'art.  3,  consolidate nel fascicolo aziendale,
          debbono  essere  comunicate  dalle  aziende,  attraverso il
          modello   di   variazione,  adottato  dal  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali.
              2.  Le  aziende  sono  tenute  alla  presentazione  del
          modello  di variazione qualora siano intervenute variazioni
          rispetto  ai  dati  contenuti  nel  fascicolo aziendale. In
          mancanza  del  modello  di variazione, per ciascuna azienda
          vengono  automaticamente  confermati  i  dati contenuti nel
          fascicolo aziendale.
              3.  Le  aziende  iscritte  all'anagrafe successivamente
          alla  data  del 30 giugno 2000, sono tenute a comunicare le
          informazioni  necessarie  alla  costituzione  del fascicolo
          aziendale attraverso il modello di variazione.
              4.  Le  informazioni  di cui ai commi 1 e 3 sono valide
          anche  ai  fini  dell'aggiornamento  del  repertorio  delle
          notizie   economiche   e  amministrative  (REA)  e  vengono
          trasmesse  dal  SIAN al sistema informativo delle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, con le
          modalita'  di  cui  all'art.  5. Con le stesse modalita' le
          camere  di  commercio  comunicano  al  SIAN  le  variazioni
          intervenute   rispetto  ai  dati  anagrafici  ed  a  quelli
          inerenti  il  legale rappresentante e la sede legale di cui
          alle lettere a) e c) dell'art. 3, comma 1.
              5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi
          quelli  relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di
          conduzione,    risultanti    dal    fascicolo    aziendale,
          costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai
          fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la
          pubblica  amministrazione  centrale  o  locale  in  materia
          agroalimentare,  forestale  e  della  pesca, fatta comunque
          salva    la    facolta'    di    verifica    e    controllo
          dell'amministrazione stessa".
              - Il  testo  dell'art. l8 della legge 7 agosto 1990, n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il
          seguente:
              "Art.  18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge le amministrazioni interessate
          adottano   le   misure  organizzative  idonee  a  garantire
          l'applicazione    delle    disposizioni   in   materia   di
          autocertificazione  e  di presentazione di atti e documenti
          da  parte  di cittadini a pubbliche amniinistrazioni di cui
          alla   legge   4 gennaio   1968,   n.   15,   e  successive
          modificazioni  e  integrazioni.  Delle  misure  adottate le
          amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
          all'art. 27.
              2.  Qualora  l'interessato  dichiari che fatti, stati e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione,  il responsabile del procedimento provvede
          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
          di essi.
              3.  Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la
          stessa   amministrazione   procedente   o   altra  pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare"
              - Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei  dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
          322   (Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi  dell'art.  24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
          1989.
              - Il  testo  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281
          (Disposizioni  in materia di trattamento dei dati personali
          per   finalita'   storiche,   statistiche   e   di  ricerca
          scientifica)  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
          del 16 agosto 1999.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
                "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo dell'art. 9 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n. 581, si veda nelle
          note alle premesse.
              - Il testo degli articoli 2135 e 2083 del codice civile
          e' il seguente:
              "Art.  2135  (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo    chi    esercita   un'attivita'   diretta   alla
          coltivazione  del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
          del bestiame e attivita' connesse.
              Si   reputano   connesse   le  attivita'  dirette  alla
          trasformazione  o  alla  alienazione dei prodotti agricoli,
          quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
              "Art.   2083   (Piccoli  imprenditori). - Sono  piccoli
          imprenditori   i   coltivatori   diretti   del  fondo,  gli
          artigiani,  i  piccoli commercianti e coloro che esercitano
          un'attivita'  professionale organizzata prevalentemente con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".