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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
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Testo in vigore dal:  20-6-1998

Art. 14

Snellimento procedure di accesso ai fondi strutturali
1. Al fine di accelerare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel settore agricolo e della pesca, il Ministero per le politiche agricole, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, ciascuno per i programmi di propria competenza, procedure di utilizzazione dei fondi strutturali che prevedono la formazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari, analoghe alle procedure adottate per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi:
a) analisi e valutazione automatica della accoglibilità delle iniziative, attraverso l'utilizzazione di indicatori appositamente individuati;
b) uniformità delle procedure di selezione, controllo ed erogazione delle agevolazioni previste, al fine di evitare qualsiasi duplicazione;
c) garanzia della trasparenza e del rispetto dei parametri di scelta stabiliti da ciascun programma di intervento.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE definisce modalità, settori di intervento, soggetti interessati e tempi di attuazione degli adempimenti procedurali introdotti con il comma 1, nonché criteri e modalità per l'erogazione di anticipazioni su contributi concessi per la realizzazione di investimenti in agricoltura.
3. Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unità tecnicoeconomiche.
4. Con i regolamenti di cui al comma 3, sono disciplinate le modalità di avvalimento delle capitanerie di porto ai fini dell'effettuazione delle visite di verifica delle iniziative finanziate sui fondi strutturali e sul Piano triennale della pesca.
Per le medesime finalità, il Ministero per le politiche agricole può avvalersi anche del Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, che per tale attività può compiere accessi, verifiche ed ispezioni presso le imprese.
Note all'art. 14:
- La legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1992.
- Il testo dell'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127 è il seguente:
"Art. 1. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate".
- Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini e pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, dati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa pubblica amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, i dati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare".
- Il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1965, n. 73.
- Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986.
- Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 46, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1987.
- La legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini, è pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio 1982.
- La legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1981, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1992.
- La legge 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a sostegno dell'agricoltura, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984.