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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 dicembre 2000, n. 456

Regolamento concernente l'istituzione di un fondo destinato alle spese per l'attività di progettazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 29-6-2001
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Vista  la  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto   l'articolo 9   del  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67,
convertito  nella  legge  23 maggio  1997,  n.  135,  come modificato
dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito
presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  un fondo destinato alla
copertura degli oneri di progettazione;
  Visto l'articolo 20, comma 3, della legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto l'articolo 14 della citata legge n. 144/1999;
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Ritenuta  la  necessita' di disporre da parte delle amministrazioni
statali  e  degli  enti  a  carattere  sovraregionale sottoposti alla
vigilanza  delle  amministrazioni  statali  di  progetti  preliminari
qualitativamente e quantitativamente adeguati ai fini di una puntuale
realizzazione  di  opere  pubbliche anche nel rispetto delle esigenze
delle amministrazioni usuarie;
  Considerato  che  e'  indispensabile anticipare risorse finanziarie
necessarie  ad  affrontare  la  fase  della progettazione delle opere
pubbliche;
  Considerata  la  necessita' di individuare criteri obiettivi per il
corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del fondo ai
fini della migliore utilizzazione degli stanziamenti;
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre la sostituzione del decreto
ministeriale  del 20 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 191 del 18 agosto
1998,  per  effetto della nuova disciplina del fondo di progettazione
introdotta  con  il  sopra  citato articolo 13 della legge n. 144 del
17 maggio 1999;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Udito  il  parere  n.  176/2000  del  Consiglio  di Stato, espresso
nell'adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del
23 ottobre 2000;
  Vista  la  nota  n.  46560  del  7 settembre 2000 del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  ufficio
legislativo;
  Vista  la  comunicazione  effettuata  in  data 25 gennaio 2001 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Istituzione di un fondo di progettazione
  1.  E'  istituito  presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo
destinato  alla  progettazione  e a studi e indagini connessi, per il
potenziamento,  adeguamento  e  ammodernamento delle infrastrutture a
cura   delle   amministrazioni  statali  e  degli  enti  a  carattere
sovraregionale  vigilati  da  Amministrazioni  statali.  Le  relative
risorse vengono erogate a fondo perduto.
  2.  Il Fondo e' altresi' destinato al finanziamento delle attivita'
relative  alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per
il   completamento   delle   opere   incluse  negli  elenchi  di  cui
all'articolo 13  del  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla   legge   23 maggio  1997,  n.  135,  disposte  dai  commissari
straordinari.
  3. Le risorse finanziarie del Fondo sono costituite dalle:
    residue  disponibilita' esistenti presso la contabilita' speciale
istituita   per  la  gestione  del  Fondo  di  rotazione  autorizzato
dall'articolo 9  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n. 135, che sono
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  successivamente
riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base;
    disponibilita' esistenti sull'unita' previsionale di base 2.2.1.5
-  cap. 7181  per  l'anno 2000, ed ai corrispondenti capitoli per gli
anni  successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei  lavori  pubblici, a seguito delle autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 9  del  decreto-legge  25 marzo  1997,  n. 67, integrate
dall'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;
    somme   autorizzate   dall'articolo 13,   comma 2,   della  legge
17 maggio 1999, n. 144.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore   e   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui'
          trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n.  67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Come
          modificato  dall'art.  13,  comma  1, della legge 17 maggio
          1999, n. 144, e' riportato in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - La  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e successive
          modificazioni  recante:  "Legge quadro in materia di lavori
          pubblici"  e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L
          alla  Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999, recante
          disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
              - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n.  67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come
          modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          e' il seguente:
              "Art.    9 (Accelerazione    della    progettazione   e
          istituzione  del Fondo di rotazione presso il Ministero dei
          lavori pubblici). - 1. Sino alla emanazione del regolamento
          di  cui  all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici
          avviano  le  attivita' di progettazione anche definitiva ed
          esecutiva  anche  in assenza del programma triennale di cui
          all'art.  14  della  medesima  legge  n.  109  del  1994, e
          successive modificazioni.
              2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito
          un  Fondo  per  il  finanziamento  a  fondo  perduto  della
          progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi
          per  il  potenziamento,  adeguamento e ammodernamento delle
          infrastrutture,  secondo le modalita' previste dal presente
          articolo.  Alla concessione dei contributi possono accedere
          amministrazioni  statali ed enti a carattere sovraregionale
          vigilati da amministrazioni statali.
              2-bis.  Le agevolazioni di cui al presente articolo non
          sono  cumulabili  con  agevolazioni a valere su altri fondi
          pubblici nazionali o su fondi comunitari.
              2-ter.   L'incarico   di   progettazione   deve  essere
          affidato,  nel  rispetto  della  disciplina  comunitaria  e
          nazionale  di  recepimento,  entro  sei  mesi dalla data di
          assegnazione del contributo, a pena di decadenza.
              2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sono  disciplinate le modalita' di accesso e di
          esercizio del Fondo di cui al presente articolo.
              2-quinquies.  Il  Ministro dei lavori pubblici presenta
          annualmente  al Parlamento una relazione sull'utilizzazione
          del  Fondo,  con  i  dati  specifici  dei  progetti e delle
          spese.".
              - Il testo dell'art. 20, comma 3, della legge 23 maggio
          1997, n. 135, e' il seguente:
              "3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con  propri  decreti,  le variazioni di bilancio occorrenti
          per l'attuazione del presente decreto".
              - Il  testo dell'art. 14 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
              "Art.  14.  (Snellimento  delle  procedure  di  cui  al
          decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67, ed al decreto-legge
          23 giugno   1995,   n.   244). - 1.   Gli  oneri  derivanti
          dall'affidamento  disposto  dai commissari straordinari per
          le  attivita' relative alla progettazione del completamento
          delle  opere  incluse  negli elenchi di cui all'art. 13 del
          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano
          sulle  disponibilita'  finanziarie autorizzate dal Fondo di
          cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge.
              2.  All'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n. 135, dopo il comma 4-ter, e' inserito il seguente:
                "4-quater.  Il  commissario straordinario, al fine di
          consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa
          dell'esecuzione  dell'opera commissariata, puo' affidare le
          prestazioni    relative   alla   revisione   del   progetto
          preliminare,  definitivo  ed esecutivo, o di parti di esso,
          nonche'  lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
          connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia
          di  cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
          n.  109,  e  successive modificazioni, anche in deroga alle
          disposizioni  di  cui  ai commi 4 e successivi dell'art. 17
          della  medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
          quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4 .
              3.  All'art.  23,  primo  comma,  numeri 1) e 2), della
          legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni,
          le  parole:  "100  milioni  di  lire  sono sostituite dalle
          seguenti: "200.000 ecu .
              4.  All'art.  3,  secondo  comma, numeri 1) e 2), della
          legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le
          parole:  "fra  i  100  milioni e i 200 milioni di lire sono
          sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ecu e 500.000 ecu .
              5.  Il  secondo  comma  dell'art.  19 del decreto-legge
          15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  13 maggio  1965, n. 431, e successive modificazioni,
          e'  sostituito  dal  seguente: "Sugli appalti da eseguire a
          cura  del  Ministero  dei lavori pubblici ed il cui importo
          superi  i  500.000 ECU e' richiesto il parere del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici .
              6.  I  limiti  di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati
          con  cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica".
              - La  legge  3 aprile  1997, n. 94, recante: "Modifiche
          alla   legge   5 agosto   1978,   n.   468,   e  successive
          modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di bilancio. Delega al
          Governo  per  l'individuazione delle unita' previsionali di
          base del bilancio dello Stato" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997.
              - Il   decreto   legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,
          recante:  "Individuazione delle unita' previsionali di base
          del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
          22 agosto 1997, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il   testo   dell'art.  17,  comma  25,  della  legge
          15 maggio  1997, n. 127. (Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo), e' il seguente:
                "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                  a) per   l'emanazione   degli  atti  normativi  del
          Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di
          testi unici;
                  b) per  la  decisione  dei  ricorsi straordinari al
          Presidente della Repubblica;
                  c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi
          e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  13  del  decreto-legge 25 marzo
          1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
          e' il seguente:
              "Art.   13   (Commissari   straordinari   e  interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono individuate le
          opere  e  i  lavori,  ai quali lo Stato contribuisce, anche
          indirettamente  o  con  apporto  di capitale, in tutto o in
          parte  o  cofinanziati  con risorse dell'Unione europea, di
          rilevante   interesse   nazionale   per   le   implicazioni
          occupazionali   ed   i   connessi  riflessi  sociali,  gia'
          appaltati  o  affidati in concessione o comunque ricompresi
          in  una  convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
          cui  esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
          iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
          di  entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
          In  prima  applicazione,  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  adottato  entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
              2.  Nel  termine perentorio di trenta giorni dalla data
          della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le
          amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche
          di   natura  sostitutiva,  necessari  perche'  l'esecuzione
          dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
              3.  La  pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
          opere  di  cui  al  comma l, ove non ancora intervenuta, e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
              4.  Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
          2, il commissario straordinario di cui al comma 1, provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare  la
          tempestiva   esecuzione  sono  comunicati  dal  commissario
          straordinario   al  presidente  della  regione  che,  entro
          quindici   giorni   dalla   ricezione,   puo'  disporne  la
          sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
          termine  e  in  assenza di sospensione, i provvedimenti del
          commissario sono esecutivi.
              4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai
          precedenti  commi  i  commissari straordinari provvedono in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
          lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico,  artistico  e  monumentale,  nonche'  dei principi
          generali dell'ordinamento.
              4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in deroga alle leggi
          vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
              5.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concetto  con  il
          Ministro   del   tesoro,  puo'  disporre,  in  luogo  della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici
          pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
          e   3,   del   decreto-legge   31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30.
              6.  Al  fine di assicurare l'immediata operativita' del
          servizio  tecnico  di  cui all'art. 5, comma 3, della legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
          allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle
          opere  per le quali sussistano cause ostative alla regolare
          esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in
          deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,
          mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque  posti con
          qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e
          venti  tecnici,  a  valere  sulle unita' di cui all'art. 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
              7.  Al  relativo onere, valutato in lire l miliardo per
          l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
          1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
          quanto  a  lire  l  miliardo  per  il 1997 l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5
          miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              7-bis.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo
          comma   1.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte
          utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al
          predetto comma 1".
              - Per  il  testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo
          1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135,
          come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n.
          144, vedi note alle premesse.
              - Il   testo   dell'art.   2,   comma  4,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  449,  recante: (Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
          legge finanziaria 1999), e' il seguente:
                "4.  Ai  termini  dell'art.  11, comma 3, lettera f),
          della   legge   5 agosto  1978,  n.  468,  come  sostituito
          dall'art.  5  della  legge  23 agosto  1988,  n.  362,  gli
          stanziamenti  di  spesa per il rifinanziamento di norme che
          prevedono  interventi di sostegno all'economia classificati
          fra  le  spese  in  conto capitale restano determinati, per
          l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio
          di cui alla tabella D allegata alla presente legge".
              - Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 17 maggio
          1999, n. 144, e' il seguente:
              "2.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a
          lire  50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per
          l'anno   2001,   si   provvede   mediante  riduzione  dello
          stanziamento   scritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei
          lavori pubblici".