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LEGGE 18 ottobre 1942, n. 1460

Organi consultivi in materia di opere pubbliche. (042U1460)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2006)
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Testo in vigore dal:  23-5-1999
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Art. 23



Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:
1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i
((200.000 ECU))
di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i
((200.000 ECU))
, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
3) sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;
4) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;
5) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione della energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila volta;
6) negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedano il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

Sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano opposizioni è sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.