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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 dicembre 2000, n. 456

Regolamento concernente l'istituzione di un fondo destinato alle spese per l'attività di progettazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

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Testo in vigore dal:  29-6-2001

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo destinato alla copertura degli oneri di progettazione;
Visto l'articolo 14 della citata legge n. 144/1999;
Ritenuta la necessità di disporre da parte delle amministrazioni statali e degli enti a carattere sovraregionale sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni statali di progetti preliminari qualitativamente e quantitativamente adeguati ai fini di una puntuale realizzazione di opere pubbliche anche nel rispetto delle esigenze delle amministrazioni usuarie;
Considerato che è indispensabile anticipare risorse finanziarie necessarie ad affrontare la fase della progettazione delle opere pubbliche;
Considerata la necessità di individuare criteri obiettivi per il corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del fondo ai fini della migliore utilizzazione degli stanziamenti;
Ravvisata la necessità di disporre la sostituzione del decreto ministeriale del 20 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1998, per effetto della nuova disciplina del fondo di progettazione introdotta con il sopra citato articolo 13 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;
Udito il parere n. 176/2000 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 ottobre 2000;
Vista la nota n. 46560 del 7 settembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ufficio legislativo;
Vista la comunicazione effettuata in data 25 gennaio 2001 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione di un fondo di progettazione
1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo destinato alla progettazione e a studi e indagini connessi, per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture a cura delle amministrazioni statali e degli enti a carattere sovraregionale vigilati da Amministrazioni statali. Le relative risorse vengono erogate a fondo perduto.
2. Il Fondo è altresì destinato al finanziamento delle attività relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, disposte dai commissari straordinari.
3. Le risorse finanziarie del Fondo sono costituite dalle:
residue disponibilità esistenti presso la contabilità speciale istituita per la gestione del Fondo di rotazione autorizzato dall'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate alla pertinente unità previsionale di base;
disponibilità esistenti sull'unità previsionale di base 2.2.1.5 - cap. 7181 per l'anno 2000, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a seguito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, integrate dall'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;
somme autorizzate dall'articolo 13, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riportato in note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" è pubblicata nel supplemento ordinario n. 180/L alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1999, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:
"Art. 9 (Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici). - 1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'art. 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.
2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese.".
- Il testo dell'art. 20, comma 3, della legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:
"3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto".
- Il testo dell'art. 14 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) è il seguente:
"Art. 14. (Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244). - 1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge.
2. All'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4 .
3. All'art. 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire sono sostituite dalle seguenti: "200.000 ecu .
4. All'art. 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ecu e 500.000 ecu .
5. Il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici .
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, recante: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 1997.
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:
"25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:
"Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.
In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma l, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1, provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concetto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire l miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire l miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1".
- Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1999), è il seguente:
"4. Ai termini dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno all'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella D allegata alla presente legge".
- Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:
"2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici".