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LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  23-5-1999

Art. 14


(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari
straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge e 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4".
3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: "100
milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti : "200.000 ECU"
4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.