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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 139

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 6-5-2001
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo  2000,  n.  129,  recante
norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del  rapporto  di
impiego del personale di Polizia e delle Forze armate"; 
  Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo  n.  195
del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le
procedure negoziali e di  concertazione,  da  avviare,  sviluppare  e
concludere con carattere di contestualita', ai fini della adozione di
separati  decreti  del  Presidente   della   Repubblica   concernenti
rispettivamente  il  personale  delle  Forze  di  polizia  anche   ad
ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione  dei
dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello
ausiliario di leva; 
  Viste le disposizioni degli articoli 2 e  7  del  predetto  decreto
legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed  integrazioni,
che individuano le delegazioni  di  parte  pubblica,  le  delegazioni
sindacali   ed   i   rappresentanti   del   Consiglio   centrale   di
rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali  e
di  concertazione,  rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia   ad
ordinamento  civile  (Polizia   di   Stato,   Corpo   della   polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia
ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo  della  guardia
di finanza) e per le Forze armate; 
  Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195, del  1995
e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le delegazioni  e
le procedure negoziali e di  concertazione  per  il  personale  delle
Forze armate in precedenza indicato; 
  Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio  2000-2001,
per gli aspetti retributivi, per il  personale  non  dirigente  delle
Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai  sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in  data  24  gennaio
2001 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della
Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione  COCER  Marina  e
dalla sezione COCER Aeronautica; le predette sezioni COCER non  hanno
sottoscritto lo schema concertato; 
  Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma  8,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria  per  il
2000); 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria  per  il
2001); 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
seduta del 2 febbraio 2001, ai sensi del citato articolo 7, comma 11,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  e  successive
modifiche ed integrazioni, con la quale e'  stato  approvato,  previa
verifica delle compatibilita' finanziarie ed esame delle osservazioni
formulate ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema  di
provvedimento di concertazione in precedenza indicato; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa; 

 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1. 

 
                    Area di applicazione e durata 

 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195, come  sostituito  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica  al
personale militare dell'Esercito (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),
della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti  e  del
personale di leva. 
  2. Il presente decreto  concerne  gli  aspetti  retributivi  ed  e'
valido per il periodo dal lo gennaio 2000 al 31 dicembre 2001. 
  3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del  presente
decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a  partire
dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione  pari
al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
livelli   retributivi   tabellari   vigenti,   inclusa   l'indennita'
integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi,  detto  importo  sara'
pari al cinquanta per cento del tasso  di  inflazione  programmato  e
cessa di essere erogato  dalla  decorrenza  degli  effetti  economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  n.  195  del
1995, come sostituito dall'articolo  4  del  decreto  legislativo  31
marzo 2000, n. 129. 
                                  Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo 10,   comma   3,   del   testo   unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
          modificato  e  integrato  dal  decreto legislativo 31 marzo
          2000, n. 129, reca: "Attuazione dell'articolo 2 della legge
          6 marzo   1992,   n.  216,  in  materia  di  procedure  per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle Forze di Polizia e delle Forze armate". Si
          trascrive il testo degli articoli 1, 2, e 8:
              "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato    dai   rispettivi   ordinamenti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  4, e delle altre disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti   del   Presidente   della  Repubblica  concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate".
              "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della   Repubblica   di   cui   all'articolo  1,  comma  2,
          concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
                A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di  cui  all'articolo  7,  comma  4  e  11, con decreto del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore  il  predetto  decreto  del Ministro per la funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo;
                B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
              2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
          all'articolo  1,  comma  2,  concernente il personale delle
          Forze  armate  e'  emanato a seguito di concertazione tra i
          Ministri  per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della
          difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati,
          alla  quale  partecipano, nell'ambito della delegazione del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al  comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate".
              "Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'articolo  2  sono  avviate  dal  Ministro  per  la
          funzione  pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
          scadenza  previsti  dai precedenti decreti. Entro lo stesso
          termine,  le  organizzazioni  sindacali del personale delle
          Forze  di  polizia ad ordinamento civile possono presentare
          proposte  e  richieste  relative alle materie oggetto delle
          procedure  stesse.  Il COCER Interforze puo' presentare nel
          termine   predetto,   anche   separatamente   per   sezioni
          Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
          proposte  e richieste al Ministro per la funzione pubblica,
          al  Ministro  della difesa e, per il Corpo della Guardia di
          finanza,  al  Ministro  delle finanze, per il tramite dello
          stato maggiore   della   Difesa   o  del  Comando  generale
          corrispondente.
              1-bis.  Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
          contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
          provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
              2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di finanza e dei COCER di cui all'articolo 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo articolo 2.
              3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, lettera a), si
          svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi   di   accordo  di  cui  al  comma  3  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
              5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
          ordinamento  militare  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera  B),  si  svolgono  in  riunioni  cui partecipano i
          delegati  dei  Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della Guardia di finanza e rappresentanti delle
          rispettive   sezioni   COCER   e   si   concludono  con  la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
              6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
          riunioni  cui  partecipano  i delegati dello stato maggiore
          della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (Sezioni
          Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
              8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
              9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
              10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'articolo 10 della legge
          30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
              11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni
          dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
          le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
          provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
          contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
          Repubblica  di  cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio  1994,  n.  20, le controdeduzioni devono essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
              12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.".
              -  Il  testo  dell'articolo  17,  comma  1, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge."
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'articolo  2, del decreto legislativo
          12 maggio  1995,  n.  195,  come modificato e integrato dal
          decreto  legislativo  31 marzo  2000,  n.  129,  citato, e'
          riportato alle note alle premesse.