DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2023)
Testo in vigore dal: 28-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                            Procedimento 
 
  1.Le procedure per l'emanazione dei decreti  del  Presidente  della
Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate  dal  Ministro  per  la
((pubblica amministrazione)) almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le
organizzazioni sindacali del personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile ((ovvero le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento  militare
e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli  accordi
sindacali di competenza)) possono  presentare  proposte  e  richieste
relative alle  materie  oggetto  delle  procedure  stesse.  Il  COCER
Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche  separatamente
per sezioni Carabinieri,  Guardia  di  finanza  e  Forze  armate,  le
relative proposte e richieste al Ministro per la  funzione  pubblica,
al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro dell'economia e delle finanze, per il  tramite  dello  stato
maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente. ((5)) 
  1-bis.  Le  procedure  di   cui   all'articolo   2   hanno   inizio
contemporaneamente e si sviluppano con  carattere  di  contestualita'
nelle fasi successive, compresa quella della  sottoscrizione  ((delle
ipotesi))   di   accordo   sindacale,   per   quanto   attiene    ((,
rispettivamente,)) alle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,
((alle)) Forze di polizia  ad  ordinamento  militare  ((alle))  Forze
armate. ((5)) 
  2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita',  il
Ministro  per  la  ((pubblica  amministrazione)),  in   qualita'   di
Presidente delle delegazioni di  parte  pubblica,  nell'ambito  delle
procedure ((di cui al  presente  articolo)),  puo'  convocare,  anche
congiuntamente,   le   delegazioni   di   parte   pubblica,    ((le))
organizzazioni sindacali rappresentative sul  piano  nazionale  delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile   ((e   le   associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative  sul
piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle
Forze armate, come individuate dall'articolo 2)). ((5)) 
  3.  Le  trattative  per  la  definizione   dell'accordo   sindacale
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 
2, comma 1, lettera a), si svolgono in  riunioni  cui  partecipano  i
rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali   legittimate   a
parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si  concludono  con
la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
  ((3-bis. Le trattative per la  definizione  dell'accordo  sindacale
riguardante le  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono  in  riunioni,  alle
quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai  sensi
della medesima disposizione e i rappresentanti dei  Comandi  generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e  si
concludono con la sottoscrizione di  una  ipotesi  unica  di  accordo
sindacale.)) ((5)) 
  ((3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso
due livelli di negoziazione: 
    a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo  4,
comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia  a  ordinamento
militare; 
    b) il secondo livello disciplina le materie di  cui  all'articolo
4, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle  singole  Forze
di polizia a ordinamento militare, compresa  la  distribuzione  della
retribuzione accessoria e  di  produttivita',  nei  limiti  stabiliti
dalla negoziazione di primo  livello  di  cui  alla  lettera  a)  del
presente comma.)) ((5)) 
  ((3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale
riguardante le Forze armate  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  si
svolgono in riunioni, alle quali partecipano i  rappresentanti  delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione  e  i
rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con
la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.)) ((5)) 
  ((3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater  si  svolgono
su due livelli: 
    a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo  5,
comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate; 
    b) il secondo livello disciplina le materie di  cui  all'articolo
5, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle  singole  Forze
armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e  di
produttivita', nei  limiti  stabiliti  dalla  negoziazione  di  primo
livello di cui alla lettera a) del presente comma.)) ((5)) 
  4.  Le  organizzazioni  sindacali  ((delle  Forze  di   polizia   a
ordinamento civile ovvero le associazioni professionali  a  carattere
sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento  militare
e delle Forze armate)) dissenzienti ((dalle ipotesi di accordo di cui
ai commi 3, 3-bis e 3-quater)) possono trasmettere al Presidente  del
Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono ((le  rispettive
delegazioni)) di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine
di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. ((5)) 
  5. I lavori per  la  formulazione  dello  schema  di  provvedimento
riguardante le Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera B),  si  svolgono  in  riunioni  cui
partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri
e  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e  rappresentanti   delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione  dello
schema di provvedimento concordato. ((5)) 
  6. Le Sezioni  Carabinieri  e  Guardia  di  finanza  del  Consiglio
centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque  giorni  dalla
ricezione dello schema di provvedimento di cui al  comma  5,  possono
trasmettere,  ove  dissenzienti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al
predetto schema, per il  tramite  dei  rispettivi  Comandi  generali.
((5)) 
  7. I lavori per  la  formulazione  dello  schema  di  provvedimento
riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dello stato maggiore della Difesa  e  i  rappresentanti  del
COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. ((5)) 
  8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica  del  Consiglio
centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque  giorni  dalla
ricezione dello schema di provvedimento di cui al  comma  7,  possono
trasmettere,  ove  dissenzienti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine  al
predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. ((5)) 
  9. Per la formulazione di pareri,  richieste  ed  osservazioni  sui
provvedimenti   in   concertazione,   il   Consiglio   centrale    di
rappresentanza  (COCER)  si  articola  e  delibera  nei  comparti.  I
comparti interessati sono due  e  sono  formati  rispettivamente  dai
delegati con rapporto d'impiego delle  Sezioni  Esercito,  Marina  ed
Aeronautica, e dai delegati  con  rapporto  d'impiego  delle  Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza. ((5)) 
  10. ((Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi  3,  3-bis  e
3-quater  sono   corredate))   da   appositi   prospetti   contenenti
l'individuazione del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli
oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la  quantificazione
complessiva della spesa, diretta ed indiretta,  ivi  compresa  quella
eventualmente   rimessa   alla   contrattazione    decentrata,    con
l'indicazione della copertura finanziaria  complessiva  per  l'intero
periodo di validita' dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
possibilita'  di  prorogarne   l'efficacia   temporale,   ovvero   di
sospederne l'esecuzione parziale, o  totale,  in  caso  di  accertata
esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la  richiesta
- da parte della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  o  delle
organizzazioni  sindacali  firmatarie  ovvero  delle   ((associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari  firmatarie))  -  al
Nucleo di  valutazione  della  spesa  relativa  al  pubblico  impiego
(istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro
dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n.  412)  di  controllo  e
certificazione dei costi esorbitanti  sulla  base  delle  rilevazioni
effettuate dalla Ragioneria generale dello  Stato,  dal  Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di  statistica.  Il
nucleo si pronuncia  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta.  ((Le
ipotesi di accordo sindacale)) non possono in ogni  caso  comportare,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi,
impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel  documento
di programmazione  economico-finanziaria  approvato  dal  Parlamento,
nella legge finanziaria e nel provvedimento  collegato,  nonche'  nel
bilancio. In nessun caso possono essere  previsti  oneri  aggiuntivi,
diretti o indiretti, oltre il periodo di validita'  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica di cui al comma 11,  in  particolare  per
effetto della decorrenza dei benefici a regime. ((5)) 
  11.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro  quindici  giorni   dalla
sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate
le osservazioni di cui  ((al  comma  4)),  approva  ((le  ipotesi  di
accordo sindacale di cui ai  commi  3,  3-bis  e  3-quater)),  i  cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica
di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde  dal  parere
del Consiglio di Stato. ((5)) 
  11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in  sede  di  esercizio
del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al  comma
11,  richieda  chiarimenti   o   elementi   integrativi,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  le
controdeduzioni devono essere trasmesse alla  stessa  entro  quindici
giorni. 
  12. La disciplina  emanata  con  i  decreti  del  Presidente  della
Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la  parte
economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti,  e  conserva  efficacia  fino  alla  data  di
entrata in vigore dei decreti successivi. 
  13. Nel caso in cui ((gli accordi)) di cui al presente decreto  non
vengano  definiti  entro  centocinquanta  giorni  dall'inizio   delle
relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati  ed
al Senato della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
rispettivi regolamenti. ((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206,  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 1, lettera d)) la soppressione del terzo periodo  del  comma  1
del presente articolo e l'abrogazione dei commi 5, 6, 7, 8  e  9  del
presente articolo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di
cui al presente articolo si  applicano  a  decorrere  dalla  data  di
adozione  del  primo   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3,  lettera  b),  della
legge n. 46 del 2022".