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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
Testo in vigore dal: 7-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,   con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'art. 2; 
  Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; 
  Acquisiti i pareri delle  organizzazioni  sindacali  del  personale
interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e  degli
organismi di rappresentanza del personale militare; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 1994; 
  Acquisito il parere della  competente  Commissione  permanente  del
Senato della Repubblica; 
  Considerato che la competente Commissione permanente  della  Camera
dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 maggio 1995; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della difesa, delle finanze, di grazia  e  giustizia,  delle
risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica  e
del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le procedure  che  disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di
impiego del personale delle Forze di  polizia  anche  ad  ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti  civili
((, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori)) ed il personale
di leva  nonche'  quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite  dal
presente decreto legislativo. Il rapporto di  impiego  del  personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta  disciplinato  dai
rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e  delle  altre
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita'
e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono  con
l'emanazione di separati  decreti  del  Presidente  della  Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.