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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2000, n. 129

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

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Testo in vigore dal:  7-6-2000

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, ed in particolare l'articolo 18;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 2;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato rappresentative sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. La lettera A) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituita dalla seguente:
"A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;".
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo le parole: "delegazione del Ministro della difesa" è inserita un virgola.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".
- Il testo dell'art. 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura", è il seguente:
"Art. 18 (Delega ai Governo per l'emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo n. 195 del 1995). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2000, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai principi desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica amministrazione successivamente intervenute, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - 1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
2. Può inviare messaggi alle Camere.
3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari dello Stato.
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
11. Può concedere grazia e commutare le pene.
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Per il testo dell'art. 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266, vedasi in note al titolo.
- Il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici", è il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è innovato per ciò che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.
2. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sarà, inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinchè le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovrà prevedere: distinte modalità per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare.
4. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;
b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
c) mobilità ed impiego del personale;
d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
e) determinazione delle dotazioni organiche;
f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;
g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;
h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.
5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.
6. Per il personale già compreso fra i destinatari dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".
- La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate".
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, vedasi in note al titolo.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
"2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).".