DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 195

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2023)
Testo in vigore dal: 28-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                            Provvedimenti 
 
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui  all'art.  1,
comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: 
    A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia  penitenziaria  ((...))  ),  a
seguito di accordo sindacale stipulato da una  delegazione  di  parte
pubblica, composta dal Ministro per la ((pubblica  amministrazione)),
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, ((...))  della  difesa,
((dell'economia e delle finanze e)) della  giustizia  ((...))  o  dai
Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente   delegati,   e   da   una
delegazione   sindacale,   composta    dai    rappresentanti    delle
organizzazioni sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  del
personale  della  Polizia  di  Stato,   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria ((...)), individuate con decreto del  Ministro  per  la
((pubblica amministrazione)) in conformita' alle disposizioni vigenti
per  il  pubblico  impiego   in   materia   di   accertamento   della
rappresentativita'  sindacale,  misurata  tenendo  conto   del   dato
associativo e del dato elettorale; le  modalita'  di  espressione  di
quest'ultimo,  le  relative  forme  di  rappresentanza  e   le   loro
attribuzioni sono definite, tra  le  suddette  delegazioni  di  parte
pubblica  e  sindacale,  con  apposito  accordo,  recepito,  con   le
procedure di cui all'articolo 7,  commi  4  e  11,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro  per  la  ((pubblica  amministrazione))
tiene conto del solo dato associativo; ((5)) 
    ((B) per quanto attiene alle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di  finanza),  a
seguito di accordo sindacale stipulato da una  delegazione  di  parte
pubblica composta ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  a),
della legge 28 aprile 2022, n. 46, e  da  una  delegazione  sindacale
composta  dai  rappresentanti  delle  associazioni  professionali   a
carattere sindacale tra  militari  riconosciute  rappresentative  del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate
ai sensi dell'articolo 13 della legge  28  aprile  2022,  n.  46.  Le
associazioni   professionali   a   carattere   sindacale   interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui alla  presente  lettera
con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia  a  ordinamento
militare di cui sono rappresentative.)) ((5)) 
  ((2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato  a
seguito di accordo sindacale stipulato da una  delegazione  di  parte
pubblica composta ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  a),
della legge 28 aprile 2022, n. 46, e  da  una  delegazione  sindacale
composta  dai  rappresentanti  delle  associazioni  professionali   a
carattere sindacale tra  militari  riconosciute  rappresentative  del
personale delle Forze armate, individuate ai sensi  dell'articolo  13
della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le  associazioni  professionali  a
carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti  alla  Forza
armata di cui sono rappresentative.)) ((5)) 
 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma  1,
lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione
sindacale. Nelle delegazioni  dei  Ministeri  della  difesa  e  delle
finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze
militari partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo  da  consentire
la rappresentanza di tutte le categorie interessate. ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206,  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 3 del presente articolo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di
cui al presente articolo si  applicano  a  decorrere  dalla  data  di
adozione  del  primo   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3,  lettera  b),  della
legge n. 46 del 2022".