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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2000, n. 421

Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia da parte del Ministero dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  3-2-2001 al: 7-11-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 2, n. 4);
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Considerato che la Corte dei conti, con rilievo n. 9/00 del 21 agosto 2000, ha ritenuto illegittimo il provvedimento in esame e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 nella parte in cui menzionano anche i lavori in economia;
Ritenuto di doversi conformare ai predetti rilievi e, attesa quindi, la necessità di emanare il presente regolamento per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Tipologie di prestazione e limiti di spesa.
1. Le forniture e i servizi che, a sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura possono farsi in economia sono i seguenti:
a) servizi di pulizia, derattizzazione e di disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonché spese per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali;
b) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni - ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati;
c) locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;
d) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
e) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
f) spese di traduzione ed interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere, qualora l'amministrazione non possa provvedervi direttamente ovvero motivate ragioni di urgenza lo richiedano;
g) riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;
h) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
i) spese di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e spese casuali di cui all'articolo 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
l) spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi; spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere; spese per acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
m) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche in genere, macchine da calcolo, stampanti e apparecchi fotoriproduttori, e relativo materiale tecnico; spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
n) spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;
o) spese minute, non previste nei punti precedenti, fino all'importo di lire cinque milioni.
2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), g), m) ed n) del comma 1, il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire duecento milioni; per quelle di cui alle lettere e), f), h), i) ed l) nei casi in cui non sia superiore a lire cento milioni.
3. I limiti di valore di cui al comma 2 si intendono adeguati annualmente in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'I.S.T.A.T.
4. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura o servizio che possa considerarsi con carattere unitario in più forniture o servizi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923, è il seguente:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 60.000.000".
- Il regio decreto 23 maggio 1921, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".
- L'art. 17 dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali o con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- L'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, come sostituito dall'art. 44, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misura di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, è il seguente:
"Art. 6 (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.
5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.
6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.
10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.
13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economiche procedimentali.
14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.
15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.
16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.
17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.
18. .... .
19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.
20. Sono abrogati l'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni.
- L'art. 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante: "Delegificazioni e testi unici di norma concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999, è il seguente:
"1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione".
- L'art. 56, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, è il seguente:
"Art. 56 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies (121/cost);
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'art. 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni;
f-bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo, dell'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-ter) l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994.
2. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2-bis. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 recante: "Regolamento recate norma per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1994 è il seguente:
"Art. 10 (Disciplina delle spese in economia). - 1.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, con successivo regolamento governativo, emanato, su proposta del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si determinano i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento.
2. Con lo stesso regolamento di cui al comma l sano stabiliti criteri per la semplificazione degli adempimenti richiesti alle amministrazioni in ordine all'acquisto di beni e servizi in economia, in conformità con i principi e le disposizioni stabiliti nel presente regolamento".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22, recante: "Regolamento recante norma transitoria per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1999, n. 33.
- L'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: "Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica e riordino della competenza del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997, è il seguente:
"4. Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del Dipartimento a tal fine individuato ai sensi del comma 3, assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ai fini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto".
- L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale a pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, è il seguente:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma l del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni camparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti".
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente a norma in materia di danno ambientale", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.
Note all'art. 1:
- L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è riportato nelle nota alle premesse.
- L'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924, è il seguente:
"Art. 141. - Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni spese di rappresentanza e spese casuali .
Al capitolo spese di rappresentanza sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Il capitolo per spese casuali è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.
È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo spese di rappresentanza per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita".