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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 361

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
Testo in vigore dal:  31-10-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((
1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi ))