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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 361

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441 (in G.U. 31/10/1987, n.255). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
Testo in vigore dal: 31-10-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 agosto 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per
il coordinamento della protezione civile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  ((  1.  I  comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono
autorizzati  ad  assumere  mutui  ventennali  con la Cassa depositi e
prestiti,  fino  ad  un  limite  massimo  complessivo  di  lire 1.350
miliardi,   per  l'adeguamento  alle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1982,  n. 915, e per il
potenziamento  degli  impianti  esistenti  alla  data del 31 dicembre
1986,  nonche'  per  la  realizzazione  di  nuovi impianti e relative
attrezzature  e  infrastrutture  per  il  trattamento e lo stoccaggio
definitivo  dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono
a totale carico dello Stato.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
inoltra  alla  Cassa  depositi  e prestiti l'elenco dei progetti che,
sulla  base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione
tecnico-scientifica  per  la valutazione dei progetti di protezione o
risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge
28  febbraio  1986,  n. 41, risultano da finanziare con priorita'. La
Cassa  depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa
domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275
miliardi )).