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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 luglio 2000, n. 320

Regolamento concernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali".

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/2009)
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Testo in vigore dal: 22-11-2000
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'articolo  2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recanti la disciplina della programmazione negoziata;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995, n. 549, concernente misure di
razionalizzazione  della finanza pubblica e in particolare l'articolo
1, comma 78, in materia di finanziamento dei patti territoriali;
  Visto  il  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6, convertito con
modificazioni  dalla  legge  30  marzo 1998, n. 61, recante ulteriori
interventi  urgenti  in  favore  delle zone terremotate delle regioni
Marche  e  Umbria  e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e in
particolare   l'articolo   14,   comma  4-bis,  contenente  Norme  di
accelerazione e controllo degli interventi;
  Visto  il  decreto-legge  11  giugno  1998  n.  180, convertito con
modificazioni  dalla  legge  3  agosto  1998,  n. 267, recante misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle
zone  colpite  da  disastri  franosi  nella  regione  Campania  e  in
particolare   l'articolo   5,   comma  3  bis,  concernente  i  patti
territoriali e i contratti d'area;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
  Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante norme
per  il  rafforzamento  strutturale  delle  imprese  agricole e della
pesca,  e  in particolare l'articolo 10, concernente il rafforzamento
strutturale delle imprese;
  Visti  la  legge  15 marzo 1997, n. 59, e il decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  112,  in tema di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle regioni e agli enti locali;
  Vista  la  deliberazione  CIPE  del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, recante la disciplina della
programmazione   negoziata,   e,  in  particolare,  i  punti  2  e  3
concernenti i patti territoriali e i contratti d'area;
  Vista  la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  13  maggio  1998, n. 109, recante criteri per il
finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;
  Vista  la  deliberazione  CIPE  del 9 luglio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  22  agosto  1998,  n. 195, recante il riparto di
risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n
208;
  Vista  la  deliberazione  CIPE  del 9 luglio 1998, pubblicata nella
Gazzetta    Ufficiale   12   agosto   1998,   n.   187,   concernente
l'accelerazione   delle   attivita'   istruttorie  dei  dodici  patti
territoriali  approvati  il  18  dicembre  1996, il 23 aprile e il 26
giugno 1997;
  Vista  la  deliberazione  CIPE  del 9 luglio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale 15 ottobre 1998, n 241 concernente la definizione
il  coordinamento  e  il finanziamento del programma degli interventi
finanziari  per  il  programma  operativo  "Sviluppo  locale  - Patti
territoriali  per  l'occupazione"  nelle regioni dell'obiettivo 1, di
cui al regolamento CEE n. 2081/93;
  Vista  la deliberazione CIPE dell'11 novembre 1998 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1999, n. 4, concernente l'estensione
degli    strumenti    previsti    dalla    programmazione   negoziata
all'agricoltura  e  alla  pesca,  in  attuazione dell'articolo 10 de]
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
  Vista  la  deliberazione  CIPE del 21 aprile 1999, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  del  2  agosto  1999  n.  179,  concernente  la
definizione,  il coordinamento e il finanziamento del programma degli
interventi  finanziati  per il programma operativo "Sviluppo locale -
Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1,
di cui al regolamento CEE n. 2081/93;
  Vista  la  Decisione  C(1998)  3978  del  29  dicembre  1998  della
Commissione  delle  Comunita'  europee, che ha approvato il programma
operativo  multiregionale  "Sviluppo  locale - Patti territoriali per
l'occupazione" - Ob. 1 Italia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   del   20   ottobre  1995,  n.  527,  e  successive
modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure
per  la  concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29
luglio  1998,  n.  175, volto ad assicurare trasparenza e pubblicita'
alle  modalita'  e  ai  criteri relativi alle attivita' di assistenza
tecnica  e  di  istruttoria  dei  patti  territoriali e dei contratti
d'area;
  Visto  l'articolo  2,  comma  207, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge 17 maggio
1999,  n. 144, il quale prevede che le somme da iscrivere su apposita
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica riservate
dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali siano trasferite
rispettivamente  al  responsabile  unico  del  contratto  d'area e al
soggetto   responsabile   del  patto  territoriale  affinche'  questi
provvedano  ad effettuare i relativi pagamenti in favore dei soggetti
beneficiari  delle agevolazioni, anche avvalendosi per la gestione di
dette risorse di istituti bancari allo scopo convenzionati;
  Considerato che il menzionato articolo 2, comma 207, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  come notificato dall'articolo 43, comma 2,
della  legge  n.  144  del 1999, demanda al Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica la fissazione di criteri
per  il  trasferimento  e di modalita' di controllo e rendicontazione
sulla gestione delle menzionate risorse;
  Considerato  che la deliberazione CIPE 17 marzo 2000, n.31, recante
disposizioni transitorie in materia di patti territoriali e contratti
d'area, demanda al provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 207,
della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo
43,  comma  2,  della  legge  n.  144  del 1999, la disciplina in via
organica   delle  ipotesi  di  revoca  delle  agevolazioni  concesse;
Ritenuto altresi' di dover determinare l'entita' dello somme previste
dal  citato  articolo 2, comma 207, della legge n. 662 del 1996, come
modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, da
corrispondere  al  responsabile  unico  de]  contratto  d'area  e  al
soggetto  responsabile  del patto territoriale per lo svolgimento dei
compiti assegnati;
  Rilevate le caratteristiche proprie di organismo pubblico possedute
dal  Soggetto responsabile e dal Responsabile unico in relazione agli
scopi  istituzionali perseguiti e alle attivita' svolte come soggetto
competente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e
del  programma  operativo  multiregionale  "Sviluppo  locale  - Patti
territoriali  per  l'occupazione" Ob. 1 Italia, potendo operare anche
come   organismi   intermediari   di  piani,  programmi,  progetti  e
sovvenzioni   nelle   forme  d'intervento  previste  dalle  normative
comunitarie, nazionali e regionali;
  Considerato  che l'articolo 17, comma 25 bis, della legge 15 maggio
1997,  n. 127, come introdotto dall'articolo 43, comma 4, della legge
n.  144  del  1999,  prevede che le disposizioni della lettera c) del
combina  25,  dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
materia  di  pareri  obbligatori  del  Consiglio  di  Stato,  non  si
applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n.
400;
  Adito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2000;
  Vista  la  nota  n.44795  del 5 luglio 2000, con la quale, ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  citata legge n.400 del 1988, lo
schema  di  regolamento  e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;

                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                  Individuazione o costituzione del
           Responsabile unico e del Soggetto responsabile

  1.  Entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  sottoscrizione del
contratto  d'area o dell'approvazione del patto territoriale, ai fini
del loro coordinamento e attuazione, i soggetti di cui ai punti 3.4 e
2.4  della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  8  maggio  1997,  n. 105, provvedono alla individuazione o
costituzione  del  Responsabile  unico del contratto d'area di cui al
punto  3.5  o del Soggetto responsabile del patto territoriale di cui
al   punto   2.5   della   citata  delibera,  in  seguito  denominati
"Responsabile unico" e "Soggetto responsabile".
  2.  Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile possono essere
individuati   o  costituiti  anche  prima  della  sottoscrizione  del
contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale.
  3.   Il   Responsabile  unico  e  il  Soggetto  responsabile  hanno
l'obiettivo   di   promuovere   lo   sviluppo  sociale,  economico  e
occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi
collegati   in   sinergia   con   gli   strumenti  di  pianificazione
territoriale.
  4.  Il  Responsabile  unico e il Soggetto responsabile operano come
organismi  intermediari  di  piani, programmi, progetti e sovvenzioni
nelle   forme  d'intervento  previste  dalle  normative  Comunitarie,
Nazionali  e  Regionali,  assumendone  le responsabilita' conseguenti
anche  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123.
  5.   Il  Responsabile  unico  e  il  Soggetto  responsabile  devono
dimostrare  di  possedere  la  disponibilita' di un'organizzazione in
grado  di  assicurare  l'espletamento  delle  funzioni organizzative,
tecniche,  amministrative  e  contabili  atte a garantire il corretto
svolgimento del compiti affidati.
  6. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano anche
ai  contratti  d'area  e  ai  patti  territoriali gia' sottoscritti o
approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento con
le  procedure previste dalla citata deliberazione CIPE 21 marzo 1997.
Da tale data decorre il termine di cui al comma 1.
                                     NOTE

          AVVERTENZA:

          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.1092,  al  solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse

          L'art.  2,  commi  203  e seguenti, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662  ("Misure di razionalizzazione della finanza
          pubblica"), cosi' recita:

          "203.  Gli  interventi che coinvolgono una molteplicita' di
          soggetti   pubblici   e   privati  ed  implicano  decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:

          a) "Programmazione  negoziata",  come  tale intendendosi la
             regolamentazione  concordata tra soggetti pubblici o tra
             il  soggetto  pubblico  competente e la parte o le parti
             pubbliche  o  private  per  l'attuazione  di  interventi
             diversi  riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che
             richiedono  una  valutazione complessiva delle attivita'
             di competenza;

          b) "Intesa   istituzionale   di   programma",   come   tale
             intendendosi  l'accordo  tra  amministrazione  centrale,
             regionale   o  delle  province  autonome  con  cui  tali
             soggetti  si  impegnano  a collaborare sulla base di una
             ricognizione  programmatica  delle  risorse  finanziarie
             disponibili,  dei soggetti interessati e delle procedure
             amministrative  occorrenti,  per  la realizzazione di un
             piano  pluriennale  di  interventi  d'interesse comune o
             funzionalmente  collegati. La gestione finanziaria degli
             interventi  per  i  quali  sia necessario il concorso di
             piu'  amministrazioni  dello Stato, nonche' di queste ed
             altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche
             operanti  in  regime privatistico, puo' attuarsi secondo
             le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del
             decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
             n. 367;

          c) "Accordo  di  programma  quadro", come tale intendendosi
             l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti pubblici e
             privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b),
             in  attuazione  di una intesa istituzionale di programma
             per   la   definizione  di  un  programma  esecutivo  di
             interventi   di   interesse   comune   o  funzionalmente
             collegati.  L'accordo  di  programma  quadro  indica  in
             particolare:   1)  le  attivita'  e  gli  interventi  da
             realizzare,   con   i  relativi  tempi  e  modalita'  di
             attuazione  e  con i termini ridotti per gli adempimenti
             procedimentali;     2)     i    soggetti    responsabili
             dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi;
             3)   gli   eventuali   accordi  di  programma  ai  sensi
             dell'articolo  27  della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4)
             le   eventuali   conferenze  di  servizi  o  convenzioni
             necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni
             di  ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono
             poteri   sostitutivi  in  caso  di  inerzie,  ritardi  o
             inadempienze;  6)  i  procedimenti  di  conciliazione  o
             definizione  di  conflitti  tra  i soggetti partecipanti
             all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le
             diverse   tipologie   di   intervento,  a  valere  sugli
             stanziamenti   pubblici   o   anche   reperite   tramite
             finanziamenti  privati;  8)  le  procedure ed i soggetti
             responsabili  per  il  monitoraggio  e  la  verifica dei
             risultati.  L'accordo  di programma quadro e' vincolante
             per  tutti  i  soggetti  che vi partecipano. I controlli
             sugli   atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in
             attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni
             caso  successivi.  Limitatamente  alle  aree di cui alla
             lettera  f),  gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di
             programma  quadro  possono derogare alle norme ordinarie
             di  amministrazione  e  contabilita',  salve restando le
             esigenze   di  concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel
             rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia  di
             appalti,   di  ambiente  e  di  valutazione  di  impatto
             ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla
             lettera   F),   determinazioni  congiunte  adottate  dai
             soggetti  pubblici  interessati  territorialmente  e per
             competenza  istituzionale in materia urbanistica possono
             comportare  gli  effetti  di  variazione degli strumenti
             urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5,
             della legge 8 giugno 1990, n. 142;

          d) "Patto  territoriale", come tale intendendosi l'accordo,
             promosso  da  enti  locali,  parti  sociali  o  da altri
             soggetti  pubblici o privati con i contenuti di cui alla
             lettera  c),  relativo all'attuazione di un programma di
             interventi  caratterizzato  da  specifici  obiettivi  di
             promozione dello sviluppo locale;

          e) "Contratto  di  programma",  come  tale  intendendosi il
             contratto   stipulato   tra   l'amministrazione  statale
             competente,  grandi imprese, consorzi di medie e piccole
             imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
             realizzazione  di  interventi  oggetto di programmazione
             negoziata;

          f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento
             operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali,
             rappresentanze  dei  lavoratori  e dei datori di lavoro,
             nonche'  eventuali  altri  soggetti  interessati, per la
             realizzazione  delle azioni finalizzate ad accelerare lo
             sviluppo  e  la  creazione  di  una nuova occupazione in
             territori  circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
             indicate  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, su
             proposta    del   Ministero   del   bilancio   e   della
             programmazione  economica  e  sentito  il  parere  delle
             competenti  Commissioni parlamentari, che si pronunciano
             entro  quindici  giorni dalla richiesta, e delle aree di
             sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione
             situati   nei  territori  di  cui  all'obiettivo  1  del
             Regolamento   CEE   n.   2052/88,   nonche'  delle  aree
             industrializzate  realizzate  a norma dell'art. 32 della
             L.  14  maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di
             piu'    rapida    attivazione    di    investimenti   di
             disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
             derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
             contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori
             i  trattamenti  retributivi  previsti  dall'articolo  6,
             comma  9,  lettera  c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338,
             convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989,
             n. 389.

          204. Agli  interventi di cui alle lettere d) e f) del comma
               203   si   applicano,   in   quanto   compatibili,  le
               disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma
               203.

          205. Il  Comitato  interministeriale  per la programmazione
               economica,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
               rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le province
               autonome  di  Trento  e  di Bolzano, con deliberazione
               adottata su proposta del Ministro del bilancio e della
               programmazione    economica,    approva    le   intese
               istituzionali di programma.

          206. Il  CIPE,  con  le  procedure  di  cui  al comma 205 e
               sentite  le Commissioni parlamentari competenti che si
               pronunciano  entro  quindici  giorni  dalla richiesta,
               delibera le modalita' di approvazione dei contratti di
               programma,  dei  patti territoriali e dei contratti di
               area  e  gli  eventuali finanziamenti limitatamente ai
               territori  delle aree depresse; puo' definire altresi'
               ulteriori  tipologie  della contrattazione programmata
               disciplinandone   le   modalita'   di   proposta,   di
               approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.

          207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate
               allo  sviluppo  delle aree depresse, il CIPE determina
               le  quote da riservare per i contratti di area e per i
               patti  territoriali ed integra la disciplina stabilita
               dai  commi  da 203 a 214 del presente articolo ai fini
               della  relativa  attuazione.  Le somme da iscrivere su
               apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
               previsione  del  Ministero  del tesoro, del bilancio e
               della  programmazione  economica riservate dal CIPE ai
               contratti   d'area   e   ai  patti  territoriali  sono
               trasferite,  con  decreto del Ministro del tesoro, del
               bilancio  e  della  programmazione  economica,  che ne
               dovra'  prevedere  criteri  e modalita' di controllo e
               rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento
               delle  iniziative  previste dal contratto o dal patto,
               rispettivamente  al  responsabile  unico del contratto
               d'area   o   al   soggetto   responsabile   del  patto
               territoriale  che  provvedono ai relativi pagamenti in
               favore  dei  soggetti  beneficiari  delle agevolazioni
               anche  avvalendosi,  per la gestione di dette risorse,
               di  istituti  bancari  allo  scopo convenzionati. Alle
               medesime  risorse  fanno  carico  anche  le  somme  da
               corrispondere  al  responsabile  unico  del  contratto
               d'area   o   al   soggetto   responsabile   del  patto
               territoriale  per lo svolgimento dei compiti di cui al
               presente comma."
          - L'art.  1,  comma 78 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
            ("Misure  di  razionalizzazione della finanza pubblica"),
            cosi' recita:

          "78.  Per  la  realizzazione  degli interventi previsti nei
          patti  territoriali  di  cui  al comma 77, e non coperti da
          altri  finanziamenti  pubblici,  il CIPE riserva una quota,
          sino  all'importo  di  lire  400 miliardi nell'ambito delle
          risorse  derivanti  dai  mutui  di  cui  all'articolo 4 del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341,  e
          all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.  415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge l9
          dicembre 1992, n. 488, secondo modalita' e limiti stabiliti
          dal  CIPE  medesimo,  dando priorita' a quelli cofinanziati
          sui fondi comunitari di piu' immediata rendicontabilita'."

          - L'art. 14, comma 4/bis del decreto-legge 30 gennaio 1998,
            n.  6,  convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo
            1998,  n.  61,  recante  ulteriori  interventi urgenti in
            favore  delle  zone  terremotate  delle  regioni Marche e
            Umbria  e  di  altre  zone  colpite da eventi calamitosi,
            cosi' recita:

          "4-bis.   Per   i  territori  dell'Umbria  e  delle  Marche
          interessati  dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame,
          di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e
          dei  contratti  di  area  previsti  dalla legge 23 dicembre
          1996,  n.  662  e  dalla  delibera  CIPE del 21 marzo l997,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
          1997,   assicura   agli   stessi   un  iter  amministrativo
          preferenziale."

          - L'art. 5 comma 3/bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
            180,  convertito  con  modificazioni dalla legge 3 agosto
            l998,  n.  267, recante misure urgenti per la prevenzione
            del  rischio  idrogeologico e a favore delle zone colpite
            da disastri franosi nelle regione Campania, cosi' recita:

          "3-bis.  Per  i patti territoriali e i contratti d'area che
          comprendono  i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1,
          comma  1,  della citata ordinanza del Ministro dell'interno
          delegato  per  il coordinamento della protezione civile, n.
          2787  del  21  maggio  l998,  il  Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica e il CIPE, in
          sede   di   esame,   di  approvazione  e  di  finanziamento
          assicurano    agli    stessi    un    iter   amministrativo
          preferenziale."

          - Il  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 123, recante
            disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
            sostegno  pubblico  alle  imprese,  e'  pubblicato  nella
            Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.

          - L'art.  10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
            ("Disposizioni  in  materia  di contenimento dei costi di
            produzione  e  per  il  rafforzamento  strutturale  delle
            imprese  agricole,  a  norma dell'articolo 55, commi 14 e
            15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"), cosi' recita:
          "Art. 10. Rafforzamento strutturale delle imprese.

          1. Il   CIPE  determina  limiti,  criteri  e  modalita'  di
             applicazione  anche  alle  imprese agricole, della pesca
             marittima  ed  in acque salmastre e dell'acquacoltura, e
             ai   relativi   consorzi,   degli   interventi  regolati
             dall'articolo   2,   comma   203,   lettere   d)  "Patti
             territoriali",   ed   "Contratto  di  programma"  ed  f)
             "Contratto  di  area",  della legge 23 dicembre 1996, n.
             662.

          2. I  fondi  resi disponibili in attuazione dei regolamenti
             (CE)  n.  724/97,  n. 805/97 e n. 806/97, sono destinati
             per   72   miliardi   alla  realizzazione  dei  seguenti
             interventi:

          a) investimenti  finalizzati  ad  incrementare  la qualita'
             delle   produzioni,   anche   in  attuazione  di  quanto
             specificatamente  previsto  dalla Direttiva n. 92/46/CEE
             16 giugno 1992;
          b) investimenti  finalizzati alla protezione dell'ambiente,
             ivi  compresi gli interventi diretti all'introduzione di
             tecnologie mirate a valorizzare agronomicamente i reflui
             zootecnici;
          c) ristrutturazione dei fabbricati aziendali finalizzati ad
             adeguare le strutture produttive alle norme di sicurezza
             del  lavoro  di  cui al decreto legislativo 19 settembre
             1994, n. 626, e successive modificazioni.

          3. Le  misure,  di  cui  al  comma  2,  sono  applicate  in
             conformita' alle disposizioni previste dall'articolo 12,
             paragrafo  2,  lettere e) ed f), nonche' paragrafo 4 del
             regolamento (CE) n. 950/97. Le modalita' di applicazione
             delle  stesse  e  di  trasferimento  delle  risorse sono
             stabilite  con  decreto  del  Ministro  per le politiche
             agricole emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

          4. Il  Ministero  per  le  politiche agricole definisce, di
             intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra
             lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
             di  Bolzano,  ai  sensi  dell'articolo  12, paragrafo 3,
             lettera   d),   del   regolamento   (CE)   n.  950/97  e
             dell'articolo  10  del  regolamento (CEE) n. 2078/92, le
             modalita'   per   l'erogazione  di  adeguati  contributi
             finanziari  attraverso  un  programma nazionale, volto a
             superare  la  situazione  di grave e persistente declino
             delle  risorse  genetiche animali e vegetali, articolato
             in  programmi  operativi  gestiti  dalle  regioni.  Agli
             interventi  di cui al presente comma si fara' fronte nei
             limiti  delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da
             successivi procedimenti legislativi."

          - La  legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il
            conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti
            locali,  per  la riforma della Pubblica Amministrazione e
            per  la  semplificazione  amministrativa")  e' pubblicata
            nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.

          - Il   decreto   legislativo   31   marzo   1998,   n.  112
            ("Conferimento di Funzioni e compiti amministrativi dello
            Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
            capo  I  della  L.  15  marzo 1997, n. 59") e' pubblicato
            nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n.92 (correzioni
            indicate  nell'avviso pubblicato nella GU 21 maggio 1998,
            n. 116).

          - La   delibera  CIPE  21  marzo  1997  ("Disciplina  della
            programmazione  negoziata)  e'  pubblicata nella Gazzetta
            Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105.

          - La  delibera  CIPE  26  febbraio  1998  ("Criteri  per il
            finanziamento  dei  patti  territoriali  e  dei contratti
            d'area") e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
            1998, n. 109.

          - La  delibera  CIPE  9 luglio 1998 ("Riparto di risorse di
            cui  all'art.  1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n.
            208")  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
            1998, n. 195.

          - La  delibera  CIPE  9  luglio  1998 ("Accelerazione delle
            attivita'   istruttorie  dei  dodici  patti  territoriali
            approvati  il  18  dicembre  1996,  il  23 aprile e il 26
            giugno  1997")  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
            agosto 1998, n. 187.

          - La  deliberazione  CIPE  9  luglio  1998  concernente  la
            definizione,  il  coordinamento  e  il  finanziamento del
            programma  degli  interventi  finanziari per il programma
            operativo  "Sviluppo  locale  -  Patti  territoriali  per
            l'occupazione"  nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al
            regolamento  CEE n. 2081/93, e' pubblicata nella Gazzetta
            Ufficiale 15 ottobre 1998, n. 241.

          - La   delibera   CIPE   11   novembre   1998,  concernente
            l'estensione     degli     strumenti    previsti    dalla
            programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca, in
            attuazione dell'art. 10 del Decreto legislativo 30 aprile
            1998,  n.173,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 7
            gennaio 1999, n. 4.

          - La   delibera   CIPE   21  aprile  1999,  concernente  la
            definizione  il  coordinamento  e  il  finanziamento  del
            programma  degli  interventi  finanziari per il programma
            operativo  "Sviluppo  locale  -  Patti  territoriali  per
            l'occupazione"  nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al
            regolamento  CEE n. 2081/93, e' pubblicata nella Gazzetta
            Ufficiale 2 agosto 1999 n. 179.

          - Il  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
            dell'artigianato    del   20   ottobre   1995,   n.   527
            ("Regolamento  recante le modalita' e le procedure per la
            concessione  ed  erogazione  delle agevolazioni in favore
            delle   attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  del
            Paese")  e  stato  pubblicato nella Gazzella Ufficiale 15
            dicembre  1995,  n.  292  e  successivamente modificato e
            integrato, con DM 31 luglio 1997, n. 319 (GU 22 settembre
            1997, n. 221) e da ultimo dal DM 9 marzo 2000, n. 133 (GU
            25 maggio 2000, n. 120).

          - il  Comunicato  del  Ministero del tesoro, del bilancio e
            della   programmazione  economica,  volto  ad  assicurare
            trasparenza  e  pubblicita'  alle  modalita' e ai criteri
            relativi  alle  attivita'  di  assistenza  tecnica  e  di
            istruttoria   dei  patti  territoriali  e  dei  contratti
            d'area,  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
            luglio 1998 n. 175.

          - Per il testo dell'art. 43, comma 2, della legge 17 maggio
            1999,  n. 144 ("Misure in materia di investimenti, delega
            al    Governo    per    il   riordino   degli   incentivi
            all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
            nonche'   disposizioni   per   il   riordino  degli  enti
            previdenziali"), che ha sostituito il comma 207 dell'art.
            2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  vedi nota
            precedente.

          - La delibera CIPE 17 marzo 2000, n. 31 (GU 31 maggio 2000,
            n. 125), al punto 3, cosi' recita:

          "(omissis)

          Sino  all'emanazione  del  provvedimento previsto dall'art.
          43,  comma  2,  della  legge  17  maggio  1999, n. 144, che
          disciplinera',  tra  l'altro, in via organica le ipotesi di
          revoca,  le  agevolazioni  concesse sono altresi' revocate,
          nei  casi e con le modalita', in quanto applicabile, di cui
          all'art.  8  del  decreto  ministeriale 20 ottobre 1995, n.
          527,   indicato  in  premessa,  cosi'  come  modificato  ed
          integrato  dal  successivo  decreto  ministeriale 31 luglio
          1997, n. 319."

          -  Per  effetto di quanto disposto dall'art. 43 della legge
          17  maggio  1999,  n.  144, il testo vigente dei commi 25 e
          commi  25-bis  dell'art.  17 della legge 15 maggio 1997, n.
          127  ("Misure  urgenti  per  lo  snellimento dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo") e' il seguente:

          "25.  Il  parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via
          obbligatoria:  a) per l'emanazione degli atti normativi del
          Governo  e  dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17
          della   legge   23   agosto   1988,  n.  400,  nonche'  per
          l'emanazione di testi unici;

          b)  per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
          della Repubblica;

          c)  sugli  schemi  generali  di  contratti-tipo,  accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.

          25-bis.  Le  disposizioni della lettera c) del comma 25 non
          si  applicano  alle  fattispecie  previste dall'articolo 2,
          comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

          - L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400
            ("Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
            della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri",  cosi'
            recitano:

          "3.   con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

          4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale."

          Note all'art. 1

          - Il   punto   3.4   della  delibera  CIPE  21  marzo  1997
            ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
            nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio 1997, n. 105, cosi'
            recita:

          "3.4. Soggetti sottoscrittori.

          Ilcontratto d'area e' sottoscritto da rappresentanti delle
            amministrazioni  statali  e  regionali interessate, degli
            enti   locali  territorialmente  competenti,  nonche'  da
            rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai
            soggetti   imprenditoriali   titolari   dei  progetti  di
            investimento  proposti  e  dai soggetti intermediari come
            definiti  alla  lettera c) del successivo punto 3.7.1. Il
            contratto  d'area  puo'  essere  inoltre  sottoscritto da
            altri  enti  pubblici,  anche  economici,  da  societa' a
            partecipazione  pubblica  e  da  banche o altri operatori
            finanziari."

          - Il   punto   2.4   della  delibera  CIPE  21  marzo  1997
            ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
            nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  1997, n. 105 cosi'
            recita:

          "2.4. Soggetti sottoscrittori.

          Ilpatto   territoriale   e'   sottoscritto   dai  soggetti
            promotori,  dagli enti locali, da altri soggetti pubblici
            locali  coinvolti  nell'attuazione  del  patto e da uno o
            piu'  soggetti  rientranti  in  ciascuna  delle categorie
            seguenti:

          a)  rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e
          dei lavoratori interessate;

          b) soggetti privati.

          Il patto puo' essere, inoltre, sottoscritto:

          a) dalla   regione  o  dalla  provincia  autonoma  nel  cui
             territorio ricadono gli interventi;

          b) da banche e da finanziarie regionali;

          c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;

          d) dai   consorzi  di  sviluppo  industriale  operanti  nel
             territorio oggetto del patto.

          La    sottoscrizione   del   patto   vincola   i   soggetti
          sottoscrittori  al rispetto degli specifici impegni e degli
          obblighi  assunti  per la realizzazione degli interventi di
          rispettiva  competenza.  La regione, pertanto, inserisce il
          patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi
          regionali,  compresi  quelli  di  rilevanza comunitaria. Le
          banche  e  le  finanziarie  regionali  nei  limiti dei loro
          statuti,  assumono  l'impegno  a sostenere finanziariamente
          gli  interventi produttivi per la parte di investimenti non
          coperta  da  risorse  proprie o da finanziamenti pubblici.I
          consorzi  di  garanzia collettiva fidi assumono l'impegno a
          garantire i crediti concessi dalle banche.

          Gli   enti   locali   e   gli   altri,   soggetti  pubblici
          sottoscrittori  si  impegnano, in particolare, a dare piena
          attuazione  alla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni  e  integrazioni  e a tutte le altre norme di
          semplificazione ed accelerazione procedimentale."

          - Il   punto   3.5  della  delibera'  CIPE  21  marzo  1997
            ("Disciplina della programmazione negoziata"), pubblicata
            nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio 1997, n. 105, cosi'
            recita:

          "3.5. Responsabile unico.

          Il responsabile unico del contratto d'area, individuato tra
          i  soggetti pubblici firmatari dell'accordo di cui al punto
          3.4,  coordina  l'attivita'  dei responsabili delle singole
          attivita'    ed   interventi   programmati   e   assume   i
          provvedimenti  necessari  ad  impedire  il  verificarsi  di
          ritardi nell'esecuzione.

          Il   responsabile   unico  coincide  con  il  soggetto  cui
          competono  i  poteri  sostitutivi  di cui al punto 5) della
          lettera  c)  del  comma  203,  dell'art.  2  della legge n.
          662/1996  nonche'  le  funzioni  di  arbitrato  nei casi di
          divergenze   tra  soggetti  attuatori  delle  attivita'  ed
          interventi.  Assume altresi' le informazioni necessarie per
          le   finzioni   di   coordinamento,  indirizzo  e  verifica
          dell'esecuzione   delle   attivita'   e   degli  interventi
          previsti,  segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni
          e   impedimenti   e   formulando  le  conseguenti  proposte
          correttive.   Si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   20   aprile  1994,  n.  367,  con  particolare
          riferimento agli articoli 8 e 10.

          Il  responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e
          della  programmazione  economica, ovvero, se costituito, al
          Comitato  dell'intesa  di  cui al punto 1.3 lettera d), una
          relazione   semestrale   sullo   stato  di  attuazione  del
          contratto  evidenziando i risultati e le azioni di verifica
          e  monitoraggio  svolte.  Nella  relazione  sono indicati i
          progetti   non   attivabili   o   non  completabili  ed  e'
          conseguentemente dichiarata la disponibilita' delle risorse
          non  utilizzate,  ove  derivanti  dalla somme destinate dal
          CIPE."

          -   Il   punto  2.5  della  delibera  CIPE  21  marzo  1997
          ("disciplina  della  programmazione negoziata"), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  1997,  n. 105, cosi'
          recita:

          "5. Soggetto responsabile.

          Ai  fini  del  coordinamento e dell'attuazione del patto, i
          soggetti  sottoscrittori  provvedono  ad  individuare,  tra
          quelli   pubblici,   il   soggetto  responsabile  ovvero  a
          costituire,  a  tal fine, societa' miste nelle forme di cui
          all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990,
          n.  142,  o a partecipare alle stesse. Per il perseguimento
          delle finalita' del patto il soggetto responsabile provvede
          tra l'altro a:

          rappresentare  in  modo unitario gli interessi dei soggetti
          sottoscrittori; attivare risorse finanziarie per consentire
          l'anticipazione   e/o   il   cofinanziamento  di  eventuali
          contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la
          promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;

          attivare  le  risorse  tecniche ed organizzative necessarie
          alla realizzazione del patto;

          assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

          verificare  il  rispetto degli impegni e degli obblighi dei
          soggetti  sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute
          necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;

          verificare  e garantire la coerenza di nuove iniziative con
          l'obiettivo  di  sviluppo  locale  a  cui e' finalizzato il
          patto;

          promuovere  la  convocazione, ove necessario, di conferenze
          di servizi;

          assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del
          patto.

          Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio
          e   della   programmazione  economica  ed  alla  regione  o
          provincia   autonoma   o,   se   costituito,   al  Comitato
          dell'intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una
          relazione  semestrale  sullo  stato di attuazione del patto
          territoriale  evidenziando  i  risultati  e  le  azioni  di
          verifica   e  monitoraggio  svolte.  Nella  relazione  sono
          indicati i progetti non attivabili o non completabili ed e'
          conseguentemente dichiarata la disponibilita' delle risorse
          non   utilizzate   ove  derivanti  dalle  specifiche  somme
          destinate dal CIPE ai patti territoriali."

          - Il  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 123, recante
            disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
            sostegno  pubblico  alle  imprese,  e'  pubblicato  nella
            Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.