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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2000, n. 301

Regolamento recante norme per il riordino della Scuola Centrale Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-11-2000 al: 4-5-2002
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed in particolare l'articolo 5 concernente la Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;
Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Ritenuta la necessità di procedere al riordino della Scuola centrale tributaria, tenuto conto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 287 del 1999, nonché della riforma del Ministero delle finanze con l'istituzione delle Agenzie fiscali e della progressiva realizzazione del federalismo fiscale con il trasferimento del potere impositivo a soggetti diversi dallo Stato;
Ritenuto, quindi, necessario far sì che la Scuola centrale tributaria possa offrire, in concorrenza con altre istituzioni pubbliche o private, un servizio utile all'obiettivo di migliorare la professionalità di tutti gli addetti al settore della fiscalità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 luglio 2000;
Considerato che il presente regolamento, come affermato dal citato Organo consultivo, costituisce un modello di decreto ministeriale con effetti delegificanti e, pertanto, con lo stesso può essere disposta l'abrogazione delle norme divenute incompatibili;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14454 del 30 agosto 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Natura e compiti della Scuola Centrale Tributaria
1. La Scuola Centrale Tributaria, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, autonomia organizzativa e contabile.
2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità, del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria. Può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal Ministro delle finanze.
3. La Scuola continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze".
- L'art. 5 della citata legge n. 358 del 1991, abrogato dall'art. 9 del presente regolamento, recitava: "Art. 5 (Scuola centrale tributaria). - 1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'amministrazione finanziaria, nonché corsi per l'accesso alla dirigenza.
2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria è scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'Università. Il rettore è coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché il direttore amministrativo.
3. L'insegnamento è affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo.
4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonché per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purché l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola.
5. È prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, reca: "Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria". - Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, reca: "Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'amministrazione finanziaria di gestione fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario". - Il comma 4, dell'art. 7, del citato decreto-legge n. 437/1996, abrogato dall'art. 9 del presente regolamento, recitava: "4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca: "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - L'art. 8 del citato decreto legislativo n. 287 del 1999, recita: "Art. 8 (Riordino della Scuola centrale tributaria). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2, comma 1, all'art. 3, commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3, all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1, nonché i princìpi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 è previsto che la Scuola centrale tributaria può, senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società.
3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonché quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - I commi 3 e 4-bis dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988, recitano:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, reca: "Riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".
- L'ultimo comma dell'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, recita: "Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.".