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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2000, n. 301

Regolamento recante norme per il riordino della Scuola Centrale Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-11-2000
al: 4-5-2002
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n.  358,  ed  in  particolare
l'articolo 5 concernente la Scuola centrale tributaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.
526,  recante  norme  per  il  funzionamento  della  Scuola  centrale
tributaria;
  Visto  l'articolo  7,  comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.
556, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento
dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il
riordino  della  scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
  Visto,   in   particolare,   l'articolo   8  del  predetto  decreto
legislativo  n.  287  del  1999,  il  quale prevede il riordino della
Scuola  centrale  tributaria  da  attuare  con  regolamento  ai sensi
dell'articolo  17,  commi  3  e 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n.
400;
  Visto  l'articolo  17, comma 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  al  riordino  della Scuola
centrale  tributaria, tenuto conto dei principi desumibili dal citato
decreto  legislativo  n.  287  del  1999,  nonche'  della riforma del
Ministero  delle  finanze  con  l'istituzione delle Agenzie fiscali e
della  progressiva  realizzazione  del  federalismo  fiscale  con  il
trasferimento del potere impositivo a soggetti diversi dallo Stato;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  far  si'  che  la  Scuola  centrale
tributaria  possa  offrire,  in  concorrenza  con  altre  istituzioni
pubbliche o private, un servizio utile all'obiettivo di migliorare la
professionalita' di tutti gli addetti al settore della fiscalita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 luglio 2000;
  Considerato  che il presente regolamento, come affermato dal citato
Organo consultivo, costituisce un modello di decreto ministeriale con
effetti delegificanti e, pertanto, con lo stesso puo' essere disposta
l'abrogazione delle norme divenute incompatibili;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata  a  norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-14454 del 30 agosto 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Natura e compiti della Scuola Centrale Tributaria
  1.  La Scuola Centrale Tributaria, di seguito denominata Scuola, e'
istituzione   di   alta  cultura  e  formazione  posta  alle  dirette
dipendenze  del  Ministro,  ed  ha,  nell'ambito dell'amministrazione
finanziaria, autonomia organizzativa e contabile.
  2.  La  Scuola  provvede  alla formazione, alla specializzazione ed
all'aggiornamento   del  personale  dell'amministrazione  finanziaria
nonche',  su  richiesta  delle agenzie fiscali e degli altri enti che
operano  nel settore della fiscalita', del personale di questi ultimi
mediante  l'organizzazione  e la gestione di attivita' formative e di
divulgazione,  sia  nelle  sedi proprie che in sedi esterne. Provvede
altresi',  nell'ambito  delle  proprie competenze, autonomamente o su
impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi
di   interesse   dell'amministrazione   finanziaria.   Puo'  svolgere
attivita'  formative,  divulgative  e  di  ricerca anche per soggetti
italiani  ed  esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo
laureati   ed   aspiranti   all'accesso  nel  pubblico  impiego,  per
stimolarne  la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo
del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute
dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli
richiedenti  pubblici, l'eventuale deroga disposta dal Ministro delle
finanze.
  3.  La  Scuola  continua  a essere iscritta nell'apposito schedario
dell'anagrafe  delle  ricerche,  istituito ai sensi dell'articolo 63,
ultimo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e
delle  regole  di tale decreto. Essa puo' promuovere o partecipare ad
associazioni,  societa'  e  consorzi,  nonche'  stipulare  accordi di
programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la
          ristrutturazione del Ministero delle finanze".
              - L'art. 5 della citata legge n. 358 del 1991, abrogato
          dall'art. 9 del presente regolamento, recitava:     "Art. 5
          (Scuola  centrale  tributaria).  -  1.  La  Scuola centrale
          tributaria,  posta  alle  dirette  dipendenze  del Ministro
          delle    finanze,    provvede    alla    formazione,   alla
          specializzazione,     all'addestramento    del    personale
          finanziario. Organizza, altresi', d'intesa con la Direzione
          generale  degli  affari  generali  e  del personale, con la
          Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e con le
          organizzazioni  sindacali,  procedure selettive e corsi per
          il  reclutamento  del  personale  amministrativo  e tecnico
          dell'amministrazione   finanziaria,   nonche'   corsi   per
          l'accesso alla dirigenza.
              2.  Il  direttore  amministrativo della Scuola centrale
          tributaria  e'  scelto tra i dipendenti del Ministero delle
          finanze  con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
          Alla   predisposizione,   allo  svolgimento  dei  programmi
          didattici   ed   al   conferimento   degli   incarichi   di
          insegnamento  sovraintende  il  rettore della Scuola scelto
          tra  i  professori ordinari dell'Universita'. Il rettore e'
          coadiuvato  da  un  comitato con funzioni consultive da lui
          stesso  presieduto  del  quale  fanno  parte almeno quattro
          docenti,  i  direttori  generali  del  Ministero,  compreso
          quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
          nonche' il direttore amministrativo.
              3. L'insegnamento e' affidato anche ad un corpo stabile
          di  docenti  nei  limiti  di  un  contingente stabilito con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto con il
          Ministro  del tesoro. I professori universitari di ruolo, i
          magistrati  ordinari  ed amministrativi, gli avvocati dello
          Stato  ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati
          a  costituire  il corpo dei professori stabili della Scuola
          sono collocati nella posizione di fuori ruolo.
              4.  Possono essere conferiti incarichi di insegnamento,
          oltre  che agli appartenenti alle categorie di cui al comma
          3,  anche  ad  esperti  di  specifiche  discipline. Possono
          essere  svolti  corsi  in  materia  tributaria anche per il
          personale  direttivo  appartenente ad altre amministrazioni
          dello  Stato  o  di enti pubblici, nonche' per il personale
          appartenente   alle   pubbliche  amministrazioni  di  Stati
          esteri, purche' l'organizzazione di tali corsi non comporti
          oneri di spesa a carico della Scuola.
              5.  E'  prevista,  infine, l'istituzione di un convitto
          interno per gli impiegati partecipanti ai corsi".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1996,  n.  526,  reca:  "Regolamento  recante  norme per il
          funzionamento  della  Scuola centrale tributaria".     - Il
          decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge
          24 ottobre  1996,  n.  556,  reca: "Disposizioni urgenti in
          materia   di   imposizione   diretta   ed   indiretta,   di
          funzionalita'  dell'amministrazione finanziaria di gestione
          fuori  bilancio,  di  fondi  previdenziali e di contenzioso
          tributario".      -  Il  comma  4,  dell'art. 7, del citato
          decreto-legge   n.   437/1996,  abrogato  dall'art.  9  del
          presente  regolamento, recitava:     "4. La Scuola centrale
          tributaria,  oltre  ai  compiti  indicati nell'art. 5 della
          legge  29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del
          Ministro  delle  finanze,  alla elaborazione degli studi di
          settore  previsti  dall'art.  62-bis  del  decreto-legge 30
          agosto  1993,  n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  ottobre  1993,  n.  427.  Per l'espletamento dei
          predetti  compiti,  con  regolamento  da  emanare  ai sensi
          dell'art.  17,  comma  2,  legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
          disciplinata la possibilita', nei limiti dello stanziamento
          di  bilancio,  di  stipulare  convenzioni,  di associarsi e
          consorziarsi  con  universita', enti di ricerca ed istituti
          italiani  ed  esteri,  pubblici  e  privati, di determinare
          compensi  e forme di erogazione degli stessi, di effettuare
          pubblicazioni  ed  acquisti  di  libri  di testo e di altro
          materiale  didattico  da  distribuire  ai partecipanti alle
          attivita' didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo
          di restituzione".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca:
          "Riordino    della    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15  marzo  1997,  n. 59".     - L'art. 8 del citato decreto
          legislativo  n. 287 del 1999, recita:     "Art. 8 (Riordino
          della  Scuola centrale tributaria). - 1. Le disposizioni di
          cui  all'art.  1, comma 5, all'art. 2, comma 1, all'art. 3,
          commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3, all'art. 5, commi 1, 2, 4
          e  5, e all'art. 6, comma 1, nonche' i princi'pi desumibili
          dalle  restanti  disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7
          del  presente  decreto, costituiscono criteri direttivi per
          il  regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria
          del  Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'art.
          17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la
          Scuola  centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa
          e  con  corrispettivo  a  carico  del committente, svolgere
          attivita'  formative  e  di  ricerca  anche  in  favore  di
          soggetti    privati,    eventualmente    consorziandosi   o
          associandosi con enti e societa'.
              3.  Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991,
          n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto
          1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          ottobre  1996,  n.  556. Dette norme, nonche' quelle recate
          dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,
          n.  526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata
          in vigore del regolamento di cui al comma 1".
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".      -  I  commi  3 e 4-bis
          dell'art.  17 della citata legge n. 400 del 1988, recitano:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. (Omissis).
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
          Note all'art. 1:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n. 382, reca: "Riordino della docenza universitaria,
          relativa   fascia  di  formazione  nonche'  sperimentazione
          organizzativa e didattica".
              -  L'ultimo  comma  dell'art. 63 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  382  del  1980,  recita:
              "Al  fine  di  evitare  ogni  superflua  duplicazione e
          sovrapposizione   di   strutture   e  di  finanziamenti  e'
          istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.".