stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 marzo 2000, n. 184

Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 20-7-2000
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  72,  comma  13,  della  legge
suddetta,  il  quale,  nel  riferirsi  agli specialisti ambulatoriali
convenzionati  inquadrati  nel  primo  livello  dirigenziale ai sensi
dell'articolo  34  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per problemi
di  ordine  previdenziale, prevede che con decreto del Ministro della
sanita',  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23  agosto  1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione
del   servizio   prestato  in  regime  convenzionale  ai  fini  della
partecipazione   ai   concorsi   per  l'accesso  al  secondo  livello
dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.  484,  concernente  il  regolamento  recante la determinazione dei
requisiti  per  l'accesso  alla  direzione  sanitaria aziendale e dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
ed  in  particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), nel quale sono
disciplinati   i   requisiti  dell'anzianita'  di  servizio  e  della
specializzazione,   richiesti   per   l'accesso  al  secondo  livello
dirigenziale;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente
"Norme  per  la  razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a
norma  dell'articolo  1  della legge 30 novembre 1998, n. 419", ed in
particolare  l'articolo  13 che apporta modifiche all'articolo 15 del
decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  in  materia  di
disciplina  della dirigenza medica e delle professioni sanitarie e di
incarichi  di  natura  professionale  e  di  direzione  di struttura,
riconducendo   gli  incarichi  di  secondo  livello  dirigenziale  ad
incarichi  di direzione di struttura complessa da attribuirsi secondo
quanto  disposto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484;
  Ritenuto  di  stabilire i criteri per la valutazione dell'attivita'
ambulatoriale  interna  svolta  a  rapporto  orario nelle strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie;
  Considerato   che   alla   suddetta   attivita'   ambulatoriale  e'
equiparabile   ai   soli   fini  della  valutabilita'  per  l'accesso
all'incarico   di   direzione  di  struttura  complessa,  l'attivita'
ambulatoriale  interna  svolta presso le strutture a diretta gestione
del  Ministero  della  sanita' in base ad accordi nazionali, peraltro
gia' presa in considerazione, ai fini della valutabilita' come titolo
nei   concorsi   di   assunzione   al   primo   livello  dirigenziale
dall'articolo   21,   comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 27 ottobre 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 1444 del 22 marzo 2000);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Ai  fini  dell'accesso  all'incarico  di direzione di struttura
complessa del Servizio sanitario nazionale e' valutabile, nell'ambito
del  requisito  di  anzianita' di servizio di sette anni richiesto ai
medici  in  possesso  di  specializzazione, dall'articolo 5, comma 1,
lettera  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto
orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali.
  2.  Il  servizio  di  cui  al  comma  precedente  e'  valutato  con
riferimento  all'orario  settimanale  svolto  rapportato a quello dei
medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio,
rilasciati  dall'organo  competente,  devono  contenere l'indicazione
dell'orario di attivita' settimanale.
  3.  Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative
alle  discipline  equipollenti  di  cui  al  decreto  ministeriale 30
gennaio  1998  e  successive modificazioni; il servizio e' valutabile
per  la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento
alla specializzazione in possesso.
  4.  Restano  fermi  gli  altri  requisiti previsti dall'articolo 5,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 23 marzo 2000
                                                   Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000
  Registro n. 2 Sanita', foglio n. 50
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare  la lettura delle disposizioni di egge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per  il testo dell'art. 72, comma 13, della legge 23
          dicembre 1998, n. 448, si veda in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 72, comma 13, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
              "13. Agli   specialisti   ambulatoriali   convenzionati
          inquadrati   nel   primo   livello  dirigenziale  ai  sensi
          dell'art.  34  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, si
          applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei
          dipendenti  pubblici.  Ai  soggetti  indicati  nel presente
          comma  e' data facolta' di optare per il mantenimento della
          posizione   assicurativa   gia'  costituita  presso  l'Ente
          nazionale   previdenza   ed   assistenza   medici  (EMPAM).
          L'opzione   di   cui  al  precedente  periodo  deve  essere
          esercitata  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge.  Con successivo decreto del
          Ministro  della sanita', da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
          i  criteri  per  la  valutazione  del  servizio prestato in
          regime   convenzionale  ai  fini  della  partecipazione  ai
          concorsi  per l'accesso al secondo livello dirigenziale del
          personale del Servizio sanitario nazionale".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica):
              "Art.  34  (Specialisti ambulatoriali convenzionati). -
          1.  Entro  il  31 marzo 1998 le regioni individuano aree di
          attivita' specialistica con riferimento alle quali, ai fini
          del  miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza
          dal  1o luglio 1998, a domanda ed anche in sopranumero, nel
          primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed
          economico  previsto dal contratto collettivo nazionale, gli
          specialisti  ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici
          e delle altre professionalita' sanitarie, che alla data del
          31 dicembre    1997   svolgano   esclusivamente   attivita'
          ambulatoriale  con  incarico  non inferiore a ventinove ore
          settimanali  nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e
          che a tale data non abbiano superato i 55 anni di eta'. Gli
          specialisti  ambulatoriali  che,  alla data del 31 dicembre
          1997,   abbiano  almeno  55  anni  di  eta'  mantengono  il
          precedente  incarico di medicina ambulatoriale a condizione
          che  non  si  trovino  in  trattamento  di  quiescenza  per
          pregressi  rapporti  e che, se titolari anche di altro tipo
          di  convenzioni  con  il  Servizio  sanitario nazionale, vi
          rinunzino   entro   il   1o marzo   1998.  Gli  specialisti
          ambulatoriali  a  rapporto convenzionale che, alla data del
          31 dicembre  1997,  non  siano in possesso dei requisiti di
          cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione
          acquisiti.  Le ore gia' coperte dal personale inquadrato ai
          sensi  del  presente  comma sono rese indisponibili. Con lo
          stesso  procedimento  le  regioni provvedono annualmente, a
          decorrere dal 1o luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad
          inquadrare   anche   gli   specialisti   ambulatoriali  che
          presentino  domanda  avendo  maturato i requisiti richiesti
          successivamente al 31 dicembre 1997.
              2. L'inquadramento  e' disposto previa formulazione del
          giudizio  di  idoneita'  previsto dal regolamento di cui al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
          1997, n. 365.
              3.  Dal 1o luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali
          con  gli  specialisti ambulatoriali di cui al comma 1, che,
          avendone   titolo,   non   abbiano  presentato  domanda  di
          inquadramento.
              4.   Per   l'anno   1998  le  regioni,  in  attesa  del
          riordinamento  delle  funzioni  di assistenza specialistica
          ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive
          per  la  rideterminazione,  da  parte  delle aziende unita'
          sanitarie  locali, delle ore da attribuire agli specialisti
          ambulatoriali  in modo da realizzare, a livello regionale e
          con  riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva
          non  inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno
          1997,  detratti i costi relativi al personale inquadrato ai
          sensi  del  primo  comma  e  quelli  relativi agli istituti
          economici  di cui al successivo periodo del presente comma.
          Agli  specialisti  ambulatoriali  a  tempo indeterminato, a
          decorrere  dal  1o gennaio 1998, cessa l'applicazione degli
          istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di
          particolare  impegno  professionale. L'attuazione di quanto
          previsto  dal  presente  comma non deve comunque comportare
          diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi
          specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, ne'
          una sua concentrazione sul territorio.
              5. Le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano e le
          regioni  Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano
          la  materia  nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo
          statuto e dalle relative norme di attuazione.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 5, comma 1 lettera b)
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 dicembre
          1997,  n.  484  (Regolamento  recante la determinazione dei
          requisiti per l'accesso alla direzionesanitaria aziendale e
          dei  requisiti  e  dei  criteri  per  l'accesso  al secondo
          livello  dirigenziale  per il personale del ruolo sanitario
          del Servizio sanitario nazionale):
              "Art.  5 (Requisiti). - 1. L'accesso al secondo livello
          dirigenziale,  per quanto riguarda le categorie dei medici,
          veterinari,   farmacisti,  odontoiatri,  biologi,  chimici,
          fisici  e  psicologi,  e'  riservato  a  coloro che sono in
          possesso dei seguenti requisiti:
                a) (omissis);
                b) anzianita'  di  servizio  di  sette  anni,  di cui
          cinque   nella  disciplina  o  disciplina  equipollente,  e
          specializzazione  nella  disciplina  o  in  una  disciplina
          equipollente  ovvero  anzianita'  di servizio di dieci anni
          nella disciplina".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma 7, del
          decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n.  502,  come
          modificato  dall'art.  13 del decreto legislativo 19 giugno
          1999,  n.  229, concernente "Norme per la razionalizzazione
          del  Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della
          legge 30 novembre 1998, n. 419":
              "7.   Alla   dirigenza  sanitaria  si  accede  mediante
          concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, disciplinato ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          dicembre  1997,  n.  483.  Gli  incarichi  di  direzione di
          struttura  complessa  sono attribuiti a coloro che siano in
          possesso  dei  requisiti  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  10  dicembre  1997, n. 484, e secondo le
          modalita'  dallo  stesso  stabilite,  salvo quanto previsto
          dall'art.  15-ter,  comma  2.  Si  applica  quanto previsto
          dall'art.  28,  comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e successive modificazioni, come sostituito
          dall'art.  10  del  decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.
          387".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21,  comma 1, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
          n.  483  (regolamento recante la disciplina concorsuale per
          il    personale   dirigenziale   del   Servizio   sanitario
          nazionale):
              "Art.  21  (Valutazione  attivita'  in  base a rapporti
          convenzionali).  -  1.  L'attivita'  ambulatoriale  interna
          prestata  a  rapporto  orario presso le strutture a diretta
          gestione  delle  aziende  sanitarie  e  del Ministero della
          sanita'  in  base  ad  accordi  nazionali,  e' valutata con
          riferimento  all'orario  settimanale  svolto  rapportato  a
          quello  dei  medici  dipendenti dalle aziende sanitarie con
          orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio
          devono  contenere  l'indicazione  dell'orario  di attivita'
          settimanale".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10  dicembre 1997, n. 484, si veda nelle
          note alle premesse.
              -  Il  decreto  ministeriale  30 gennaio 1998, recante:
          "Tabelle  relative  alle  discipline  equipollenti previste
          dalla  normativa  regolamentare  per  l'accesso  al secondo
          livello  dirigenziale  per il personale del ruolo sanitario
          del   Servizio  sanitario  nazionale",  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n. 25 alla Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana   -   serie  generale  -  n.  37  del
          14 febbraio 1998.