stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 483

Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
nascondi
  • Articoli
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo I
    Norme generali
    per
    lo
    svolgimento dei concorsi
  • 1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo II
    Procedure concorsuali
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
    Capo III
    Graduatoria - Nomina - Decadenza
  • 17
  • 18
  • 19
  • NORME GENERALI
    RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Medici
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • orig.
  • 29
  • 30
  • 31
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Farmacisti
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • orig.
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Veterinari
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Biologo
  • 40
  • 41
  • orig.
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • agg.1
  • orig.
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Fisico
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • orig.
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo I
    Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello
    dirigenziale del ruolo sanitario.
    Profilo professionale: Psicologo
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • orig.
  • 56
  • 57
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo II
    Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo professionale.
    Profilo professionale: Avvocato
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo II
    Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo professionale.
    Profili professionali
    Ingegnere, Architetto, Geologo
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo III
    Ruolo tecnico - Concorsi, per titoli ed esami
    per il livello dirigenziale del ruolo tecnico
    Profilo professionale
    Analista - Statistico Sociologo
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • orig.
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo IV
    Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello
    dirigenziale del ruolo amministrativo.
    Personale amministrativo laureato
    Profilo professionale: Dirigente amministrativo
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • CONCORSI DI ASSUNZIONE
    Capo V
    Norme finali e transitorie
  • 74
  • orig.
  • 75
  • 76
  • 77
  • orig.
  • 78
Testo in vigore dal:  31-1-1998

Art. 21

Valutazione attività in base a rapporti convenzionali
1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
2. All'attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20 per cento.
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del D.P.R. dell'11 febbraio 1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica):
Art. 1. - Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:
a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione è demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;
b) approvano le speciali tariffe proposte dall'ordine dei medici, dall'ordine dei veterinari o dal collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita.
Il prefetto coordina l'attività degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo può impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanità.
Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizioni degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento.
Art. 6. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo.
Nel caso in cui l'entità delle macellazioni o la contemporaneità delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuità, il servizio è assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorità comunale.
L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo è stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia, o su materie affini presso una facoltà universitaria di medicina veterinaria.
I veterinari coadiutori rispondono del servizio al direttore dell'ufficio veterinario comunale.
Le prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'amministrazione comunale.
In caso di riconosciuta necessità può provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzuone di carni preparate.
Art. 7. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanità, che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamenti incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6.
Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanità. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsare l'importo all'amministrazione.
l macellai e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanità, che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo. Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero.
Art. 8. - Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanità.
Ai detti uffici sono preposti funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di veterinario di confine.
I veterinari di confine:
a) eseguono la visita sanitaria degli animali che si importano e che si esportano e dei prodotti di origine animale che si importano nella Repubblica;
b) esercitano le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria negli ambiti doganali, portuali e aeroportuali;
c) assolvono tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali.
(Comma abrogato dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1985, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734).
Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.
Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanità d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.
La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare.
La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
I posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale sono determinati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri interessati.
Le condizioni per la fornitura degli uffici veterinari di confine, porto e aeroporti dei prodotti immunizzanti e diagnostici ed il prezzo di cessione dei prodotti stessi agli esportatori ed importatori, nonché le spese per le altre operazioni sanitarie di interesse privato sono deter- minate con decreto del Ministro per la sanità.