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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 264

Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1985)
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Testo in vigore dal:  7-5-1961

Art. 7


La vigilanza, e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanità, che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6.
Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanità. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione.
I macelli e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanità, che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo. Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero.