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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 264

Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1985)
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Testo in vigore dal:  7-5-1961 al: 6-5-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:
a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione è demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;
b) approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita.
Il prefetto coordina l'attività degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo può impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanità.
Il veterinario provinciale, inoltre, può assumere temporaneamente, in qualità di coadiutori veterinari, liberi professionisti per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti, dopo averne ottenuta l'autorizzazione dal Ministero della sanità, che stabilisce la durata dell'incarico e la misura, del compenso, il cui importo sarà prelevato sui fondi a disposizione dello ufficio del veterinario provinciale per il finanziamento dei piani di risanamento.