stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 264

Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1985)
nascondi
Testo in vigore dal: 7-5-1976
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 76 della Costituzione;
  Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296 e l'articolo unico
della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  per  la sanita' e con il Ministro per il
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  medico  provinciale  e  il veterinario provinciale, nell'ambito
delle  rispettive  competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle
leggi in vigore:
    a)   provvedono   d'ufficio  alla  applicazione  delle  ordinanze
sanitarie,  la cui esecuzione e' demandata ai sindaci e ai presidenti
dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;
    b) approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici,
dall'Ordine  dei  veterinari  o dal Collegio delle ostetriche, per le
prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai
non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza
zooiatrica gratuita.
  Il   prefetto   coordina   l'attivita'   degli  uffici  del  medico
provinciale  e  del  veterinario  provinciale  e  a  tale  scopo puo'
impartire  le  istruzioni  necessarie  per  il  funzionamento di essi
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  secondo le direttive del
Ministero della sanita'.
  ((Per  l'esecuzione  dei  piani di risanamento degli allevamenti le
autorita' sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti
organi   sanitari   delle   regioni   a   statuto   speciale  possono
temporaneamente  avvalersi  della collaborazione di veterinari liberi
professionisti.   Il   Ministero   della   sanita'  concorda  con  le
organizzazioni  di  categoria  i  compensi relativi alle prestazioni;
stabilisce  altresi',  all'atto  dell'approvazione  dei  programmi di
profilassi  e  di  risanamento, la quota annua destinata a tale spesa
prelevabile   sui   fondi   a   disposizione   degli  uffici  per  il
finanziamento dei piani di risanamento)).