stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 264

Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1985)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-8-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 8


Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanità.
Ai detti uffici sono preposti funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di veterinario di confine.
I veterinari di confine:
a) eseguono la visita sanitaria degli animali che si importano e che si esportano e dei prodotti di origine animale che si importano nella Repubblica;
b) esercitano le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria negli ambiti doganali, portuali e aeroportuali;
c) assolvono tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1985, N. 254))
.
Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la
sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.
Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanità, d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.
La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare.
La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
I posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale sono determinati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri interessati.
Le condizioni per la fornitura agli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dei prodotti immunizzanti e diagnostici ed il prezzo di cessione dei prodotti stessi agli esportatori ed importatori, nonché le spese per le altre operazioni sanitarie di interesse privato sono determinate con decreto del Ministro per la sanità.