LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1998
                              ART. 34.
             (Specialisti ambulatoriali convenzionati).
    1.  Entro  il  31  marzo  1998  le  regioni  individuano  aree di
attivita'  specialistica  con  riferimento  alle  quali,  ai fini del
miglioramento  del  servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1 luglio
1998,   a  domanda  ed  anche  in  soprannumero,  nel  primo  livello
dirigenziale,  con il trattamento giuridico ed economico previsto dal
contratto  collettivo  nazionale,  gli  specialisti  ambulatoriali  a
rapporto   convenzionale,   medici  e  delle  altre  professionalita'
sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente
attivita'  ambulatoriale  con  incarico non inferiore a ventinove ore
settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale
data  non  abbiano  superato  i  55  anni  di  eta'.  Gli specialisti
ambulatoriali  che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55
anni   di   eta'   mantengono  il  precedente  incarico  di  medicina
ambulatoriale  a  condizione  che  non  si  trovino in trattamento di
quiescenza  per  pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro
tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino
entro  il  1  marzo  1998.  Gli  specialisti ambulatoriali a rapporto
convenzionale  che,  alla  data  del  31  dicembre 1997, non siano in
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente  comma,  mantengono i
rapporti  di convenzione acquisiti. Le ore gia' coperte dal personale
inquadrato  ai  sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con
lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere
dal 1 luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli
specialisti  ambulatoriali  che  presentino domanda avendo maturato i
requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.
    2.  L'inquadramento  e' disposto previa formulazione del giudizio
di   idoneita'  previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.
    3.  Dal  1  luglio  1998 cessano i rapporti convenzionali con gli
specialisti ambulatoriali di cui al comma 1 che, avendone titolo, non
abbiano presentato domanda di inquadramento.
    4.  Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle
funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il
31  gennaio  1998,  direttive per la rideterminazione, da parte delle
aziende  unita'  sanitarie  locali,  delle  ore  da  attribuire  agli
specialisti  ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale
e  con  riferimento  all'intero  anno,  una riduzione complessiva non
inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti
i  costi  relativi  al  personale  inquadrato  ai sensi del comma 1 e
quelli  relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo
del   presente   comma.   Agli   specialisti  ambulatoriali  a  tempo
indeterminato,  a  decorrere dal 1 gennaio 1998, cessa l'applicazione
degli  istituti  economici  del  coordinamento e delle prestazioni di
particolare  impegno  professionale.  L'attuazione di quanto previsto
dal   presente   comma   non  deve  comunque  comportare  diminuzione
dell'assistenza   sanitaria   garantita   dai  servizi  specialistici
pubblici  territoriali nel corso del 1997, ne' una sua concentrazione
sul territorio.
    5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle
d'Aosta  e  Friuli-Venezia Giulia disciplinano la materia nell'ambito
delle  attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di
attuazione.