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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 1997, n. 365

Regolamento per il giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-11-1997
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Testo in vigore dal:  12-11-1997

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 19 dicembre 1996;
Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali che, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, modificativo e integrativo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuano le aree di attività che richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego, i medici interessati, in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 9, comma 8, ciascuno per l'area nell'ambito della quale sono titolari di rapporto convenzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, presentano apposita domanda di inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale.
2. I medici interessati devono essere titolari di rapporto convenzionale con unità sanitarie locali della regione che pubblica i provvedimenti di cui al comma 1.
3. La domanda, completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli da valere ai fini del giudizio di idoneità di cui all'articolo 4, è presentata alla competente autorità regionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità".
Note alle premesse:
- Per il testo del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 517/1993 si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: "4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1- bis e 8, e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli di cui all'art. 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1 settembre 1995".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9, comma 8, del citato D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, si veda in nota al titolo.
- Il D.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, reca: "Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".