DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1990, n. 316

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/1992)
Testo in vigore dal: 22-11-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a  rapporto
convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la  stipula  di
accordi collettivi nazionali tra le delegazioni  del  Governo,  delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  in   campo
nazionale, delle categorie interessate; 
  Visto l'art. 9 della  legge  23  marzo  1981,  n.  93,  concernente
disposizioni integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n.  1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha  integrato
la suddetta delegazione con i  rappresentanti  designati  dall'Unione
nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in  rappresentanza
delle  comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di   unita'
sanitarie locali; 
  Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge  27  dicembre  1983,  n.
730; 
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla
salvaguardia dei diritti della persona  costituzionalmente  tutelati.
Istituzione  della  Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della
legge; 
  Preso atto che e' stato stipulato un accordo  collettivo  nazionale
per  la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici  specialisti
ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con
scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio
del diritto di sciopero; 
  Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n.  833  del
1978  sulle  procedure  di  attuazione   degli   accordi   collettivi
nazionali; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 

 
                               Art. 1 



 
  E'  reso  esecutivo   l'accordo   collettivo   nazionale   per   la
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali,
ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato
nel testo allegato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 28 settembre 1990 

 
                               COSSIGA 


 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990 
  Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 17 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
                                NOTE AL DECRETO 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 48 della  legge  n.  833/1978,  istitutiva  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  reca  norme  relative   al
          "personale a rapporto convenzionale". 
             - Il testo dell'art. 24, ultimo comma,  della  legge  n.
          730/1983,  recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria
          1984)" e' riportato nella nota all'art. 42.