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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 marzo 2000, n. 184

Regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

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Testo in vigore dal:  20-7-2000

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto, in particolare, l'articolo 72, comma 13, della legge suddetta, il quale, nel riferirsi agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per problemi di ordine previdenziale, prevede che con decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente il regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), nel quale sono disciplinati i requisiti dell'anzianità di servizio e della specializzazione, richiesti per l'accesso al secondo livello dirigenziale;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", ed in particolare l'articolo 13 che apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie e di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, riconducendo gli incarichi di secondo livello dirigenziale ad incarichi di direzione di struttura complessa da attribuirsi secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;
Ritenuto di stabilire i criteri per la valutazione dell'attività ambulatoriale interna svolta a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie;
Considerato che alla suddetta attività ambulatoriale è equiparabile ai soli fini della valutabilità per l'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa, l'attività ambulatoriale interna svolta presso le strutture a diretta gestione del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, peraltro già presa in considerazione, ai fini della valutabilità come titolo nei concorsi di assunzione al primo livello dirigenziale dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 27 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1444 del 22 marzo 2000);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale è valutabile, nell'ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali.
2. Il servizio di cui al comma precedente è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio, rilasciati dall'organo competente, devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
3. Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni; il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 marzo 2000

Il servizio di cui al comma precedente è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei

medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio,

rilasciati dall'organo competente, devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale. 3. Per la specializzazione si fa riferimento alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni; il servizio è valutabile per la disciplina oggetto del rapporto convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.

4. Restano fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 5,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre

1997, n. 484.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 marzo 2000 Il Ministro: Bindi

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000

Registro n. 2 Sanità, foglio n. 50

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di egge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
"13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (EMPAM).
L'opzione di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 34 (Specialisti ambulatoriali convenzionati). - 1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1o luglio 1998, a domanda ed anche in sopranumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1o marzo 1998. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che, alla data del 31 dicembre 1997, non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma, mantengono i rapporti di convenzione acquisiti. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1o luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.
2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365.
3. Dal 1o luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali di cui al comma 1, che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.
4. Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del primo comma e quelli relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo del presente comma.
Agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o gennaio 1998, cessa l'applicazione degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, né una sua concentrazione sul territorio.
5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzionesanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale):
"Art. 5 (Requisiti). - 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) (omissis);
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina".
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419":
"7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'art. 15-ter, comma 2. Si applica quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale):
"Art. 21 (Valutazione attività in base a rapporti convenzionali). - 1. L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, recante: "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", è pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1998.