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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 146

Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/2024)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266; 
  Vista  la  legge  15  dicembre   1990,   n.   395,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1999,
n. 82, concernente regolamento  di  servizio  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria; 
  Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 marzo 2000; 
  Visti i  pareri  delle  competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2000; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e  Centri
                      per la Giustizia minorile 
 
  1. I provveditorati  regionali  dell'Amministrazione  penitenziaria
sono rideterminati in ordine alle  sedi  ed  alle  circoscrizioni  di
competenza come da tabella A,  allegata  al  presente  decreto.  Tale
tabella sostituisce la tabella E  allegata  alla  legge  15  dicembre
1990, n. 395, come sostituita dalla tabella  di  cui  all'allegato  B
della legge 16 ottobre 1991, n. 321. 
  2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti  e
servizi ivi ricompresi ed  alla  complessiva  entita'  delle  risorse
gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al
presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale. 
  3. Ai Provveditorati regionali possono essere  assegnati  dirigenti
con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni  vicarie,  in
relazione alla rilevanza ed alla estensione della  circoscrizione  di
competenza. 
  4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a
Messina,  e'  soppresso.  Con  decreto  del  capo  del   dipartimento
dell'Amministrazione   penitenziaria,   sentite   le   organizzazioni
sindacali rappresentative  sul  piano  nazionale,  si  provvede  alla
distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate. 
  5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in  ordine
alle sedi ed alle circoscrizioni di  competenza  come  da  tabella  C
allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la  tabella  A
allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con  il
Ministro dell'interno, 2 agosto 1993. 
  6. Alle variazioni alle tabelle di  cui  ai  commi  1,  2  e  5  si
provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito  delle
dotazioni organiche complessivamente  disponibili,  per  sopravvenute
esigenze organizzative e  con  riguardo  alle  finalita'  di  cui  al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioni  normative  che
disciplinano   l'attivita'   e   la   struttura   del    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria con le  previsioni  contenute  nel
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n.  300,
l'espressione:     "Direttore      generale      dell'amministrazione
penitenziaria" contenuta nella legge 15  dicembre  1990,  n.  395,  e
nelle disposizioni di legge successive,  si  intende  sostituita  con
quella: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara". 
                    Avvertenza: 
                        - Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto 
                    dall'amministrazione competente per  materia,  ai
          sensi 
                    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle 
                    disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
                    sull'emanazione dei decreti del Presidente  della
          Repubblica 
                    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblicai
          taliana, 
                    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,
          al solo 
                    fine di facilitare la lettura delle  disposizioni
          di legge 
                    modificate o alle quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano 
                    invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legisiativi qui trascritti. 
                    Nota al titolo: 
                        - Il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio
          1999, n. 
                    266 (Delega al  Governo  per  il  riordino  delle
          carriere 
                    diplomatica e prefettizia,  nonche'  disposizioni
          per il 
                    restante personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri, per 
                    il personale militare del Ministero della difesa,
          per il 
                    personale  dell'Amministrazione  penitenziaria  e
          per il 
                    personale   del   Consiglio    superiore    della
          magistratura) e' il seguente: 
                        "Art  12.   (Delega   al   Governo   per   la
          riorganizzazione del 
                    personale dell'Amministrazione penitenziaria).  -
          1. Al fine 
                    di consentire il riconoscimento quali  uffici  di
          livello 
                    dirigenziale generale dei provveditorati 
                    dell'Amministrazione penitenziaria, ad  eccezione
          delle sedi 
                    di minore  rilievo,  e  il  riconoscimento  quali
          uffici di 
                    livello dirigenziale degli istituti  penitenziari
          e degli 
                    uffici  di  analogo  livello  professionale,   ad
          eccezione di 
                    quelli di minore  rilievo,  nonche'  al  fine  di
          realizzare un 
                    ampio  decentramento  delle  funzioni   e   della
          responsabilita' 
                    nella conduzione delle sedi periferiche 
                    dell'Amministrazione   penitenziaria   e    della
          giustizia 
                    minorile, adeguando di conseguenza  le  strutture
          del 
                    Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e 
                    dell'ufficio centrale per la giustizia  minorile,
          il Governo 
                    e' delegato ad emanare, nel termine di nove  mesi
          dalla data 
                    di entrata in vigore della presente legge, uno  o
          piu' 
                    decreti  legislativi,  sulla  base  dei   criteri
          concernenti la 
                    riorganizzazione  e  la  razionalizzazione  degli
          uffici 
                    dell'Amministrazione dello  Stato,  di  cui  alla
          legge 15 
                    marzo 1997, n. 59,  e  successive  modificazioni,
          nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                          a) ampliamento delle dotazioni organiche 
                    dell'Amministrazione   penitenziaria   e    della
          giustizia 
                    minorile e adeguamento dei profili  professionali
          del 
                    personale che vi opera in relazione  all'esigenza
          di 
                    assicurare la  piu'  efficace  realizzazione  dei
          fini istituzionali; 
                          b)  istituzione  di  un   ruolo   direttivo
          ordinario del 
                    Corpo  di  polizia  penitenziaria  con   carriera
          analoga a 
                    quella  del  personale  di  pari  qualifica   dei
          corrisondente ruolo della Polizia di Stato; 
                          c)  armonizzazione  delle  norme  contenute
          nella legge 
                    15  dicembre  1990,  n.  395,  con   i   principi
          stabiliti alle lettere precedenti; 
                          d)   riapertura   dei   termini    previsti
          dall'art. 25 comma 
                    8, della legge15 dicembre 1990, n. 395,  per  gli
          ufficiali 
                    del ruolo  ad  esaurimento  del  disciolto  Corpo
          degli  agenti  di  custodia,  ovvero  loro   ricollocazione
          professionale; 
                          e) integrazione dell'organico e adeguamento
          dei 
                    livelli   di   professionalita'   del   personale
          amministrativo 
                    delle      aree       educative,       sanitarie,
          amministrativo-contabili, 
                    tecniche,  della  sicurezza  e   del   personale,
          prevedendo 
                    l'effettiva realizzazione delle aree medesime  in
          ogni 
                    istituto penitenziario e, compatibilmente,  negli
          uffici di eguale rilevanza; 
                          f)  esplicita   indicazione   delle   norme
          legislative abrogate. 
                        2.  Il  Governo  e'  delegato   altresi'   ad
          emanare, nel 
                    termine  di  cui   al   comma   1,   un   decreto
          legislativo, che 
                    preveda  l'istituzione  di  un  ruolo   direttivo
          speciale nel 
                    Corpo di polizia penitenziaria, al  quale  accede
          il 
                    personale appartenente al ruolo  degli  ispettori
          del 
                    medesimo  Corpo   in   possesso   dei   requisiti
          stabiliti con 
                    decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme
          restando 
                    le dotazioni orgniche complessive  del  personale
          del Corpo 
                    di polizia  penitenziaria,  nell'esercizio  della
          delega saranno osservati  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                          a)  prevedere  requisiti  e  modalita'   di
          accesso al 
                    ruolo mediante, il superamento di un concorso per
          titoli ed 
                    esami e di uno speciale corso  di  formazione  di
          durata non inferiore ad un anno; 
                          b) prevedere la dotazione organica comunque
          non 
                    superiore a duecento unita',  l'articolazione  in
          qualifiche, 
                    le relative denominazioni e,  in  relazione  alle
          esigenze, le 
                    connesse funzioni,  escluse  quelle  proprie  dei
          profili   professionali   del   direttore    di    istituto
          penitenziario; 
                          c) prevedere modalita' di progressione  nel
          ruolo e di 
                    permanenza   nelle    qualifiche,    anche    con
          innalzamento dei 
                    limiti di eta' solo  per  esigenze  di  servizio;
          sono esclusi 
                    l'istituzione di ruoli dirigenziali e,  comunque,
          l'accesso ad essi; 
                          d)   prevedere    eventuali    disposizioni
          transitorie. 
                        3. Gli schemi di decreto legislativo  di  cui
          al presente 
                    articolo   sono   trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione del 
                    parere  da  parte  delle  competenti   commssioni
          parlamentari, 
                    che  si   pronunciano   entro   quaranta   giorni
          dall'assegnazione, 
                    trascorsi i  quali  i  decreti  legislativi  sono
          emanati anche in assenza del parere. 
                        4.   L'amministrazione   penitenziaria   puo'
          avvalersi fino 
                    ad integrale  copertura  dei  posti  mediante  le
          ordinarie 
                    procedure concorsuali di professionisti psicologi
          di 
                    particolarre  qualificazione,   conferendo   loro
          incarichi 
                    individuali ai sensi dell'art. 7,  comma  6,  del
          decreto 
                    legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
                    modificazioni, corrispondendo a tale personale la 
                    retribuzione  da  stabilire   con   decreto   del
          Ministro di 
                    grazia e  giustizia,  comunque  non  superiore  a
          quella lorda 
                    spettante   al   personale    di    pari    grado
          dell'amministrazione statale. 
                        5. All'onere  derivante  dall'attuazione  del
          presente 
                    articolo, determinato in  lire  30  miliardi  per
          l'anno 1999, 
                    in lire 80 miliardi per l'anno 2000, e in lire 
                    116.988.295.000 a decorrere  dall'anno  2001,  si
          provvede 
                    mediante    corrispondente    riduzione     dello
          stanziamento 
                    iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          1999-2001, 
                    nell'ambito dell'unita' previsionale di  base  di
          parte 
                    corrente  "Fondo   speciale"   dello   stato   di
          previsione del 
                    Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
          programmazione 
                    economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
                        6. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
          della 
                    programmazione  economica   e'   autorizzato   ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio". 
                    Note alle premesse: 
                        - Il testo  degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione e', rispettivamente, il seguente: 
                        "Art.   76.   L'esercizio   della    funzione
          legislativa non 
                    puo'  essere  delegato  al  Governo  se  non  con
          determinazione 
                    di principi e criteri direttivi  e  soltanto  per
          tempo limitato e per oggetti definiti". 
                        "Art. 87. - 1. Il Presidente della Repubblica
          e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
                        2. Puo' inviare messaggi alle Camere. 
                        3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
          fissa la prima riunione. 
                        4. Autorizza la presentazione alle Camere dei
          disegni di legge di iniziativa del Governo. 
                        5. Promulga  le  leggi  ed  emana  i  decreti
          aventi valore di legge e i regolamenti. 
                        6. Indice il  referendum  popolare  nei  casi
          previsti dalla Costituzione. 
                        7. Nomina, nei casi indicati dalle  legge,  i
          funzionari dello Stato. 
                        8.  Accredita  e  riceve   i   rappresentanti
          diplomatici 
                    ratifica  i  trattati   internazionali,   previa,
          quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 
                        9. Ha il comando delle Forze armate, presiede
          il 
                    Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
          legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
          11. Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
                        12.   Conferisce   le   onorificenze    della
          Repubblica". 
                        - Per il testo dell'art. 72  della  legge  28
          luglio 1999, n. 266, si veda la nota al titolo. 
                        - La legge 15 dicembre 1990,  n.  395,  reca:
          "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria". 
                        - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29 reca: 
                    "Razionalizzazione dell'organizzazione delle 
                    amministrazioni  pubbliche  e   revisione   della
          disciplina in 
                    materia di pubblico impiego, a norma dell'art.  2
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
                        - La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega
          al 
                    Governo per il conferimento di funzioni e compiti
          alle 
                    regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa". 
                        - La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca: 
                        "Misure   urgenti    per    lo    snellimento
          dell'attivita' 
                    amministrativa e dei procedimenti di decisione  e
          di controllo". 
                        - Il decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, reca: 
                        "Modifiche  urgenti  al   nuovo   codice   di
          procedura  penale  e  provvedimenti   di   contrasto   alla
          criminalita' mafiosa". 
                        - Il decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,
          convertito, con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992,  n.
          216, reca: 
                        "Autorizzazione di spesa per la  perequazione
          del 
                    trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
          dei 
                    carabinieri  in  relazione  alla  sentenza  della
          Corte 
                    costituzionale n. 277  del  3-12  giugno  1991  e
          all'esecuzione 
                    di   giudicati,    nonche'    perequazione    dei
          trattamenti 
                    economici    relativi    al    personale    delle
          corrispondenti categorie delle altre forze di polizia". 
              - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca: 
              "Ordinamento  del  personale  del  Corpo   di   polizia
          penitenziaria, a 
              norma dell'art. 14 comma 1,  della  legge  15  dicembre
          1990, n. 395". 
                        - Il decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.
          200, reca: 
                        "Attuazione dell'art. 3 della legge  6  marzo
          1992, n. 
                    216, in materia di riordino  delle  carriere  del
          personale   non   direttivo   del    Corpo    di    polizia
          penitenziaria". 
                        - Il decreto del Presidente della  Repubblica
          10 gennaio 1954, n. 3, reca: 
                        "Testo unico delle  disposizioni  concernenti
          lo statuto degli impiegati civili dello Stato". 
                    Note all'art. 1: 
                        - Si riporta  la  tabella  E,  allegata  alla
          legge 15 
                    dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del  Corpo  di
          polizia 
                    penitenziaria), come sostituita dalla tabella  di
          cui 
                    all'allegato B della legge 16  ottobre  1991,  n.
          321 
                    (Interventi  straordinari  per  la  funzionalita'
          degli uffici 
                    giudiziari      e      per      il      personale
          dell'amministrazione della giustizia): 
                        Sedi  e  circoscrizioni  dei   provveditorati
          regionali dell'amministrazione penitenziaria: 
                        Torino: Piemonte e Valle d'Aosta; 
                        Milano: Lombardia; 
                        Genova: Liguria; 
                        Padova:  Veneto,  Friuli-Venezia   Giulia   e
          Trentino-Alto Adige; 
                        Bologna: Emilia-Romagna; 
                        Firenze: Toscana; 
                        Ancona: Marche; 
                        Perugia: Umbria; 
                        Roma: Lazio; 
                        Pescara: Abruzzo-Molise; 
                        Napoli: Campania; 
                        Bari: Puglia; 
                        Potenza: Basilicata; 
                        Catanzaro: Calabria; 
                        Palermo: Sicilia occidentale; 
                        Messina: Sicilia orientale; 
                        Cagliari: Sardegna. 
                        - Per l'argomento del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. 
                        - Il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
          300, reca:  "Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'art. 
                    11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". 
                        - La legge 15 dicembre 1990,  n.  396,  reca:
          "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".