DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 146

Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Articoli
  • ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI
    ORGANICHE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
    PENITENZIARIA E DELL'UFFICIO CENTRALE
    PER LA GIUSTIZIA MINORILE.
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  • RUOLO DIRETTIVO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
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  • 18
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  • RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
    DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • UFFICIALI DEL RUOLO AD ESAURIMENTO
    DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA
  • 27
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • 28
  • 29
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266; 
  Vista  la  legge  15  dicembre   1990,   n.   395,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto-legge 8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; 
  Visto il decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1999,
n. 82, concernente regolamento  di  servizio  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria; 
  Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121,  recante  nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 marzo 2000; 
  Visti i  pareri  delle  competenti  Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 maggio 2000; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e  Centri
                      per la Giustizia minorile 
 
  1. I provveditorati  regionali  dell'Amministrazione  penitenziaria
sono rideterminati in ordine alle  sedi  ed  alle  circoscrizioni  di
competenza come da tabella A,  allegata  al  presente  decreto.  Tale
tabella sostituisce la tabella E  allegata  alla  legge  15  dicembre
1990, n. 395, come sostituita dalla tabella  di  cui  all'allegato  B
della legge 16 ottobre 1991, n. 321. 
  2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti  e
servizi ivi ricompresi ed  alla  complessiva  entita'  delle  risorse
gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al
presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale. 
  3. Ai Provveditorati regionali possono essere  assegnati  dirigenti
con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni  vicarie,  in
relazione alla rilevanza ed alla estensione della  circoscrizione  di
competenza. 
  4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a
Messina,  e'  soppresso.  Con  decreto  del  capo  del   dipartimento
dell'Amministrazione   penitenziaria,   sentite   le   organizzazioni
sindacali rappresentative  sul  piano  nazionale,  si  provvede  alla
distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate. 
  5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in  ordine
alle sedi ed alle circoscrizioni di  competenza  come  da  tabella  C
allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la  tabella  A
allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con  il
Ministro dell'interno, 2 agosto 1993. 
  6. Alle variazioni alle tabelle di  cui  ai  commi  1,  2  e  5  si
provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito  delle
dotazioni organiche complessivamente  disponibili,  per  sopravvenute
esigenze organizzative e  con  riguardo  alle  finalita'  di  cui  al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioni  normative  che
disciplinano   l'attivita'   e   la   struttura   del    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria con le  previsioni  contenute  nel
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n.  300,
l'espressione:     "Direttore      generale      dell'amministrazione
penitenziaria" contenuta nella legge 15  dicembre  1990,  n.  395,  e
nelle disposizioni di legge successive,  si  intende  sostituita  con
quella: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara". 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo  unico,   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblicai  taliana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legisiativi
          qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Il testo dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999,  n.
          266 (Delega al  Governo  per  il  riordino  delle  carriere
          diplomatica e  prefettizia,  nonche'  disposizioni  per  il
          restante personale del Ministero degli affari  esteri,  per
          il personale militare del Ministero della  difesa,  per  il
          personale  dell'Amministrazione  penitenziaria  e  per   il
          personale del Consiglio superiore della magistratura) e' il
          seguente: 
              "Art 12. (Delega al Governo per la riorganizzazione del
          personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. Al fine
          di consentire il riconoscimento  quali  uffici  di  livello
          dirigenziale       generale       dei        provveditorati
          dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi
          di minore rilievo, e  il  riconoscimento  quali  uffici  di
          livello dirigenziale degli istituti  penitenziari  e  degli
          uffici di analogo livello professionale,  ad  eccezione  di
          quelli di minore rilievo, nonche' al fine di realizzare  un
          ampio decentramento delle funzioni e della  responsabilita'
          nella      conduzione      delle      sedi      periferiche
          dell'Amministrazione  penitenziaria   e   della   giustizia
          minorile,  adeguando  di  conseguenza  le   strutture   del
          Dipartimento    dell'amministrazione    penitenziaria     e
          dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, il Governo
          e' delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti legislativi, sulla base dei criteri concernenti  la
          riorganizzazione  e  la  razionalizzazione   degli   uffici
          dell'Amministrazione dello Stato,  di  cui  alla  legge  15
          marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche'  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)    ampliamento    delle    dotazioni     organiche
          dell'Amministrazione  penitenziaria   e   della   giustizia
          minorile  e  adeguamento  dei  profili  professionali   del
          personale  che  vi  opera  in  relazione  all'esigenza   di
          assicurare  la  piu'  efficace   realizzazione   dei   fini
          istituzionali; 
                b) istituzione di un ruolo  direttivo  ordinario  del
          Corpo di  polizia  penitenziaria  con  carriera  analoga  a
          quella del personale di pari  qualifica  dei  corrisondente
          ruolo della Polizia di Stato; 
                c) armonizzazione delle norme contenute  nella  legge
          15 dicembre 1990, n. 395, con  i  principi  stabiliti  alle
          lettere precedenti; 
                d) riapertura dei termini previsti dall'art. 25 comma
          8, della legge15 dicembre 1990, n. 395, per  gli  ufficiali
          del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo  degli  agenti
          di custodia, ovvero loro ricollocazione professionale; 
                e)  integrazione  dell'organico  e  adeguamento   dei
          livelli di professionalita'  del  personale  amministrativo
          delle aree educative, sanitarie,  amministrativo-contabili,
          tecniche,  della  sicurezza  e  del  personale,  prevedendo
          l'effettiva  realizzazione  delle  aree  medesime  in  ogni
          istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici  di
          eguale rilevanza; 
                f)  esplicita  indicazione  delle  norme  legislative
          abrogate. 
              2. Il Governo e'  delegato  altresi'  ad  emanare,  nel
          termine di cui al comma  1,  un  decreto  legislativo,  che
          preveda l'istituzione di un ruolo  direttivo  speciale  nel
          Corpo  di  polizia  penitenziaria,  al  quale   accede   il
          personale  appartenente  al  ruolo  degli   ispettori   del
          medesimo Corpo in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  con
          decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ferme  restando
          le dotazioni orgniche complessive del personale  del  Corpo
          di  polizia  penitenziaria,  nell'esercizio  della   delega
          saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) prevedere requisiti  e  modalita'  di  accesso  al
          ruolo mediante, il superamento di un concorso per titoli ed
          esami e di uno speciale corso di formazione di  durata  non
          inferiore ad un anno; 
                b)  prevedere  la  dotazione  organica  comunque  non
          superiore a duecento unita', l'articolazione in qualifiche,
          le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
          connesse  funzioni,  escluse  quelle  proprie  dei  profili
          professionali del direttore di istituto penitenziario; 
                c) prevedere modalita' di progressione nel ruolo e di
          permanenza nelle qualifiche,  anche  con  innalzamento  dei
          limiti di eta' solo per esigenze di servizio; sono  esclusi
          l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque,  l'accesso
          ad essi; 
                d) prevedere eventuali disposizioni transitorie. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi alle Camere per  l'espressione  del
          parere da parte delle competenti  commssioni  parlamentari,
          che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione,
          trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati  anche
          in assenza del parere. 
              4. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi  fino
          ad integrale copertura  dei  posti  mediante  le  ordinarie
          procedure  concorsuali  di  professionisti   psicologi   di
          particolarre  qualificazione,  conferendo  loro   incarichi
          individuali ai sensi dell'art.  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni,   corrispondendo   a   tale   personale   la
          retribuzione da  stabilire  con  decreto  del  Ministro  di
          grazia e giustizia, comunque non superiore a  quella  lorda
          spettante al personale di pari  grado  dell'amministrazione
          statale. 
              5. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, determinato in lire 30 miliardi per l'anno  1999,
          in  lire  80  miliardi  per  l'anno   2000,   e   in   lire
          116.988.295.000 a decorrere  dall'anno  2001,  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno   1999,   allo   scopo   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
          Note alle premesse: 
              - Il testo degli articoli 76 e  87  della  Costituzione
          e', rispettivamente, il seguente: 
              "Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti". 
              "Art. 87. - 1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  il
          Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              2. Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa  la
          prima riunione. 
              4. Autorizza la presentazione alle Camere  dei  disegni
          di legge di iniziativa del Governo. 
              5. Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore
          di legge e i regolamenti. 
              6. Indice il  referendum  popolare  nei  casi  previsti
          dalla Costituzione. 
              7. Nomina, nei casi indicati dalle legge, i  funzionari
          dello Stato. 
              8. Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              9. Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede  il
          Consiglio supremo di difesa costituito  secondo  la  legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
    10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 11.  Puo'
    concedere grazia e commutare le pene. 
              12. Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
              - Per il testo dell'art. 72 della legge 28 luglio 1999,
          n. 266, si veda la nota al titolo. 
              - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: "Ordinamento
          del corpo di polizia penitenziaria". 
              - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
              - La legge 15  marzo  1997,  n.  59  reca:  "Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa". 
              - La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca: 
              "Misure  urgenti  per  lo  snellimento   dell'attivita'
          amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e   di
          controllo". 
              - Il decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, reca: 
              "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura  penale
          e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa". 
              - Il decreto-legge 7 gennaio 1992,  n.  5,  convertito,
          con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, reca: 
              "Autorizzazione  di  spesa  per  la  perequazione   del
          trattamento  economico  dei  sottufficiali  dell'Arma   dei
          carabinieri  in  relazione  alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di  giudicati,   nonche'   perequazione   dei   trattamenti
          economici  relativi  al  personale   delle   corrispondenti
          categorie delle altre forze di polizia". 
    -  Il  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,   reca:
    "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria,  a
    norma dell'art. 14 comma 1, della  legge  15  dicembre  1990,  n.
    395". 
              - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca: 
              "Attuazione dell'art. 3 della legge 6  marzo  1992,  n.
          216, in materia di riordino delle  carriere  del  personale
          non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1954, n. 3, reca: 
              "Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato". 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta la  tabella  E,  allegata  alla  legge  15
          dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria),  come  sostituita  dalla  tabella  di   cui
          all'allegato  B  della  legge  16  ottobre  1991,  n.   321
          (Interventi straordinari per la funzionalita' degli  uffici
          giudiziari e per il  personale  dell'amministrazione  della
          giustizia): 
              Sedi  e  circoscrizioni  dei  provveditorati  regionali
          dell'amministrazione penitenziaria: 
              Torino: Piemonte e Valle d'Aosta; 
              Milano: Lombardia; 
              Genova: Liguria; 
              Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia  e  Trentino-Alto
          Adige; 
              Bologna: Emilia-Romagna; 
              Firenze: Toscana; 
              Ancona: Marche; 
              Perugia: Umbria; 
              Roma: Lazio; 
              Pescara: Abruzzo-Molise; 
              Napoli: Campania; 
              Bari: Puglia; 
              Potenza: Basilicata; 
              Catanzaro: Calabria; 
              Palermo: Sicilia occidentale; 
              Messina: Sicilia orientale; 
              Cagliari: Sardegna. 
              - Per l'argomento del decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, si veda in note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". 
              - La legge 15 dicembre 1990, n. 396, reca:  "Interventi
          per Roma, capitale della Repubblica".