LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 23-6-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25. 
(Ruolo ad esaurimento degli  ufficiali  del  Corpo  degli  agenti  di
                              custodia) 
  1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta
Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia,  compresi
quelli del ruolo istituito ai sensi dell'articolo 4-ter  del  decreto
legge 28 agosto 1987, n. 356,  convertito,  con  modificazioni  della
legge 27 ottobre  1987,  n.  436  sono  inquadrati  in  un  ruolo  ad
esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in
precedenza vigenti. 
  2. Gli ufficiali inquadrati nel  ruolo  ad  esaurimento  conseguono
l'avanzamento al grado superiore a ruolo  aperto.  Le  promozioni  al
grado superiore sono conferite nel rispetto  dei  periodi  minimi  di
permanenza  nei  singoli  gradi  e  degli  altri  requisiti  previsti
dall'articolo 26 del  decreto  legislativo  lungotenziale  21  agosto
1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della  legge  4  agosto
1971, n. 607. 
  3. Gli ufficiali  gia'  ritenuti  idonei  all'avanzamento,  ma  non
promossi per mancanza di posti in organico, conseguono la  promozione
al grado superiore ai soli fini giuridici, con decorrenza dalla  data
della relativa valutazione. 
  4. La promozione  al  grado  superiore  a  quello  apicale  di  cui
all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607,  e'  conferita  con
riferimento  alla  progressione  dei  gradi  e  delle  corrispondenti
qualifiche di cui alla tabella annessa alla legge 1o aprile 1981,  n.
121, e successive modificazioni e integrazioni, computando,  ai  fini
dell'anzianita', anche  con  ricostruzione  della  carriera,  periodi
triennali decorrenti dalla  data  dell'ultima  promozione  nel  Corpo
degli agenti di custodia. 
  5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresi' le
norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile
1954, n. 113, e successive  modificazioni.  Ad  essi  sono  estesi  i
benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi  delle  altre
forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad  esaurimento  conservano
la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni
di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 
1543. 
  6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono  le  funzioni  e
gli   obblighi   dei   funzionari   direttivi   o    dei    dirigenti
dell'Amministrazione  penitenziaria  e  possono  essere  preposti,  a
domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici,  del  servizio
di  traduzione  dei  detenuti  ed  internati  e   del   servizio   di
piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi di cura,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  servizio  di  cui
all'articolo 29, nonche'  dei  servizi  di  amministrazione.  Possono
altresi' essere preposti a domanda, alla direzione degli  istituti  e
servizi  dell'Amministrazione  penitenziaria,  sempre  che  siano  in
possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  leggi   vigenti   per   il
corrispondente profilo professionale.((6)) 
  7. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che cessino  a  domanda
del servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge,  e'  concesso,  sia  ai  fini  del  compimento  della
anzianita' necessaria per conseguire il  diritto  a  pensione  ed  il
trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo
dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981,  n.  121,  e  successive
modificazioni, sia  ai  fini  della  liquidazione  della  pensione  e
dell'indennita' di buonuscita, un aumento di servizio di sette  anni.
Il periodo eventualmente eccedente  e'  valutato  per  l'attribuzione
delle successive classi di stipendio. 
  8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore, della presente legge, un decreto  legislativo  per
disciplinare  il  passaggio  ad  altri  ruoli  degli  ufficiali   del
disciolto Corpo  degli  agenti  di  custodia,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il  passaggio,
conservando le posizioni  giuridiche  ed  economiche  conseguite,  in
altre forze armate dello Stato  o  in  altre  forze  di  polizia,  da
individuarsi secondo modalita' e criteri determinati con decreto  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri
interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del
personale delle amministrazioni riceventi; 
  b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il  passaggio,
conservando le posizioni  giuridiche  ed  economiche  conseguite,  ai
ruoli del personale dell'Amministrazione  penitenziaria  o  di  altre
pubbliche  amministrazioni,  mantenendo  la  qualifica  funzionale  o
dirigenziale  rivestita   nell'amministrazione   di   provenienza   e
salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai
ruoli delle amministrazioni riceventi; 
  c)  stabilire,  nei  casi  di  cui  alle  lettere  a)  e   b),   la
corrispondenza fra il grado rivestito e  la  qualifica  da  assumere,
tenuto conto della anzianita' gia' maturata nel grado militare.((6)) 
    
----------------


    
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D. L.gs. 21 maggio 2000, n. 146  ha  disposto  (con  l'art.  27,
comma 1) che  "Ad  integrazione  e  parziale  modifica  del  comma  6
dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990,  n.  395,  nell'ambito
dell'Amministrazione  penitenziaria  i  predetti  ufficiali,  per  la
specifica professionalita' e per  la  peculiare  esperienza  da  essi
maturata a livello operativo, sono applicati: 
    a) presso uffici  e  servizi  tecnico-logistici,  sia  a  livello
centrale che periferico, con funzioni di direzione o di supporto alla
direzione; 
    b) nel servizio di traduzione  e  piantonamento  dei  detenuti  e
degli internati, sia a livello centrale che periferico,  con  compiti
di direzione o di supporto alla direzione; 
    c) presso i Provveditorati regionali, di supporto al Provveditore
per i settori e per le problematiche di cui alle  lettere  a)  e  b),
oltre  che  per  gli  aspetti  organizzativi   e   di   coordinamento
relativamente all'impiego dei contingenti di  polizia  penitenziaria,
alla idoneita' delle caserme, delle mense e degli equipaggiamenti; 
    d) nelle articolazioni centrali, presso l'Istituto  superiore  di
Studi penitenziari e presso le scuole, di supporto ai responsabili di
dette  strutture  per  l'attivita'  didattica,  di  formazione  e  di
addestramento del personale del Corpo di  polizia  penitenziaria.  In
tale ambito sono preposti alla direzione ed alle  connesse  attivita'
operative dei poligoni di tiro dell'Amministrazione."