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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1 marzo 2000, n. 113

((Regolamento recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.))

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/2000)
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Testo in vigore dal: 25-5-2000
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
               IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

  Vista  la  legge  24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante:
"Norme  sulla  promozione  della partecipazione a societa' ed imprese
miste  all'estero",  e  in particolare l'articolo 4, comma 1, periodo
primo,  cosi'  come  modificato  dal decreto legislativo del 31 marzo
1998,  n.  143,  che prevede che con decreto del Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica, di concerto con il
Ministro  del commercio con l'estero, sono stabilite le modalita', le
condizioni  e  l'importo massimo per la corresponsione dei contributi
agli  interessi  da  parte  del  soggetto  gestore  del  Fondo di cui
all'articolo  3  della  legge  28 maggio 1973, n. 295, agli operatori
italiani  a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o
parte  di  essa,  di  capitale  di  rischio  nelle societa' e imprese
all'estero   partecipate  dalla  Societa'  italiana  per  le  imprese
all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST);
  Visto  l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata
legge  n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse agevolato
e'  stabilito  in  misura  pari  al  50%  di  quello  di  riferimento
determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi
dell'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9
novembre  1976,  n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto
di  finanziamento,  e  che  i  relativi oneri sono a carico del fondo
istituito  ai  sensi  dell'articolo  3 della legge 28 maggio 1973, n.
295;
  Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente: "Abolizione del
"fixing  delle  valute  e  definizione  di  un  cambio alternativo di
riferimento";
  Visto  l'articolo  109/L  della  legge  14  ottobre  1957, n. 1203,
successivamente  modificata  dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, con
la  quale  e' stato ratificato il Trattato istitutivo della Comunita'
europea;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo
12,  secondo  il  quale  la  concessione  di sovvenzioni, contributi,
sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di  qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  e'
subordinata  alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri
e delle modalita' di erogazione;
  Visto  il regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro,
di  concerto  con  il  Ministro del commercio con l'estero in data 28
novembre  1997,  n.  500,  recante  modalita',  condizioni ed importo
massimo  dell'intervento  agevolativo  di  cui al predetto articolo 4
della legge n. 100/1990;
  Visto  l'articolo  25  del  decreto  legislativo  n.  143/1998  che
attribuisce alla SIMEST, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione
degli  interventi  di sostegno finanziario all'internazionalizzazione
del  sistema  produttivo  di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e
prevede  la  stipula  di  apposite  convenzioni  con il Ministero del
commercio  con  l'estero,  al  fine anche di determinare i compensi e
rimborsi relativi a tale gestione;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  123 del 31 marzo 1998, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
  Vista  la  convenzione,  relativa  alla  gestione  del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge n. 295/1973, stipulata fra il Ministro del
commercio  con  l'estero  e  la  SIMEST  in  data  15 ottobre 1998 ed
approvata  con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 16
ottobre 1998;
  Visto  l'articolo  2,  primo comma, della citata convenzione del 15
ottobre  1998  concernente  l'istituzione del "Comitato agevolazioni"
quale  organo  deliberativo  in  materia  di  interventi  di sostegno
finanziario  all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui
all'articolo 4 della legge n. 100/1990 soprarichiamata;
  Atteso  che,  a  seguito  delle  modifiche  apportate alla legge n.
100/1990  dall'articolo  20  del  decreto  legislativo  n.  143/1998,
occorre   rideterminare  modalita',  condizioni  ed  importo  massimo
dell'intervento  agevolativo di cui all'articolo 4 della stessa legge
n. 100/1990;
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994, n. 20, recante disposizioni in
materia  di  giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti, ed in
particolare   l'articolo  3,  relativo  al  controllo  preventivo  di
legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Udito  il  parere  n.  253/99 della sezione consultiva per gli atti
normativi  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza  del  6
dicembre 1999;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a  norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge
n. 400/1988, con nota n. 200199 in data 19 gennaio 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                        Disposizioni generali

  1.  La  Societa'  italiana  per le imprese all'estero S.p.a. - Roma
(SIMEST),  nella  sua  qualita'  di soggetto gestore del Fondo di cui
all'articolo  3  della  legge  28  maggio  1973,  n. 295, corrisponde
contributi  agli  interessi  agli  operatori  italiani  a  fronte  di
operazioni  di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di
capitale  di  rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate
dalla SIMEST S.p.a.
  2.  Il  contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 puo'
essere  concesso  a  fronte  di operazioni di finanziamento accordate
agli  operatori  italiani da soggetti, italiani o esteri, autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo unico delle
leggi  in  materia bancaria e creditizia, per l'acquisizione di quote
in  societa'  o  imprese  all'estero  non  ancora  costituite  o gia'
costituite.  In  quest'ultima ipotesi la quota eventualmente detenuta
in  precedenza  dallo  stesso  operatore  richiedente  deve risultare
interamente versata.
  3.  Il  contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 puo'
essere  concesso  a  fronte  di  operazioni  per le quali la quota di
capitale  di  rischio non e' acquisita dagli operatori italiani prima
della  data  della  delibera  del  consiglio di amministrazione della
SIMEST   che   approva   l'acquisizione   della   partecipazione   di
quest'ultima nella societa' o impresa all'estero.
  4.  Detto  contributo  non  puo'  cumularsi  con  altre provvidenze
pubbliche  finalizzate  ad  agevolare  la stessa acquisizione, mentre
puo' sussistere anche in presenza di interventi finanziari comunitari
o  resi  disponibili da organismi internazionali operanti nel settore
della promozione degli investimenti all'estero.
  5.  I  contributi  agli interessi corrisposti ai sensi del presente
decreto sono addebitati al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio  1973,  n.  295,  nei  limiti  delle  effettive disponibilita'
finanziarie destinate a tale attivita'.
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota al titolo:
              La  legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: "Norme sulla
          promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
          all'estero"  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101
          del  3 maggio  1990. Si riporta il testo dell'art. 4, cosi'
          come  modificato  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          143:
              "4.1. Il  soggetto  gestore del Fondo di cui all'art. 3
          della  legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi
          agli   interessi   agli  operatori  italiani  a  fronte  di
          operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di
          essa,  di  capitale  di  rischio  nelle  societa' o imprese
          all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalita',
          condizioni  ed  importo  massimo  stabiliti con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  di  concerto  con il Ministro del commercio con
          l'estero.  Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge
          26 novembre  1993,  n.  489.  In  ogni  caso  il  tasso  e'
          stabilito  in  misura  pari  al  50  per cento di quello di
          riferimento   determinato  per  il  credito  agevolato  del
          settore  industriale  ai sensi dell'art. 20 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976, n. 902, in
          vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.
          I  relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge
          28 maggio 1973, n. 295.
              2.  In  caso  di  mancato conferimento, anche parziale,
          della  prevista quota di capitale di rischio nella societa'
          o  impresa,  si applicano le disposizioni di cui all'art. 7
          del  decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 luglio  1981,  n.  394,  e
          relative norme d'attuazione.
              3.  Gli operatori italiani che partecipano a societa' e
          imprese  all'estero  partecipate  dalla  Simest S.p.a. sono
          ammessi,    nei    limiti   delle   rispettive   quote   di
          partecipazione,  alla  garanzia  assicurativa della Sezione
          speciale  per  l'assicurazione del credito all'esportazione
          (SACE)  per  i  rischi  politici  e  per quelli commerciali
          derivanti  dal  mancato  trasferimento  di  fondi spettanti
          all'impresa  italiana, per qualsiasi ragione non imputabile
          all'operatore  nazionale secondo modalita' e condizioni che
          saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della
          medesima SACE".
          Nota alle premesse:
              Per il testo dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n.
          100, vedasi in nota al titolo.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  109/L  della legge
          14 ottobre  1957,  n.  1203.  (Ratifica  ed  esecuzione dei
          seguenti accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo
          1957:  a)  Trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea
          dell'energia  atomica  ed  atti  allegati;  b) Trattato che
          istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati;
          c)  Convenzione  relativa ad alcune istituzioni comuni alle
          Comunita' europee):
                non  appena  presa  la  decisione sulla data d'inizio
          della  terza  fase conformemente all'art. 121, paragrafo 3,
          o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1o luglio 1998:
                il  Consiglio  adotta le disposizioni di cui all'art.
          107, paragrafo 6;
                i  Governi  degli Stati membri senza deroga nominano,
          in  conformita'  della  procedura  di cui all'art. 50 dello
          statuto  del  SEBC,  il presidente, il vicepresidente e gli
          altri  membri  del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono
          Stati  membri con deroga, il numero dei membri del comitato
          esecutivo puo' essere inferiore a quello previsto dall'art.
          11.1.,  dello  statuto  del  SEBC,  ma  in nessun caso puo'
          essere inferiore a quattro.
              Non  appena e' stato nominato il comitato esecutivo, il
          SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere
          appieno  le  loro  attivita'  come  indicato  nel  presente
          trattato  e  nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei
          loro  poteri  ha  inizio a decorrere dal primo giorno della
          terza fase.
              2.  Non  appena  e'  stata  istituita  la BCE, essa, se
          necessario,  assume  i  compiti dell'IME. Con l'istituzione
          della  BCE,  l'IME viene posto in liquidazione; le relative
          modalita' sono definire nello statuto dell'IME.
              3.  Se e fintantoche' vi sono Stati membri con deroga e
          fatto salvo l'art. 107, paragrafo 3, del presente trattato,
          il  consiglio  generale  della BCE di cui all'art. 45 dello
          statuto  del  SEBC  sara' costituito in quanto terzo organo
          decisionale della BCE.
              4.  Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio,
          deliberando all'unanimita' degli Stati membri senza deroga,
          su  proposta della Commissione e previa consultazione della
          BCE,  adotta  i tassi di conversione ai quali le rispettive
          monete   sono   irrevocabilmente   vincolate   e  il  tasso
          irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi
          a  queste  valute;  e  sara' quindi valuta a pieno diritto.
          Questa  misura  di  per  se' non modifica il valore esterno
          dell'ecu.   Il   Consiglio,   deliberando   con  la  stessa
          procedura,  prende  anche le altre misure necessarie per la
          rapida  introduzione  dell'ecu  come moneta unica di quegli
          Stati membri.
              5.  Se  si  decide, conformemente alla procedura di cui
          all'articolo  122,  paragrafo  2, di abolire una deroga, il
          Consiglio,  deliberando  all'unanimita'  degli Stati membri
          senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta
          della  Commissione e previa consultazione della BCE, adotta
          il  tasso  al  quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato
          membro in questione e prende le altre misure necessarie per
          l'introduzione  dell'ecu  come  moneta  unica  nello  Stato
          membro interessato.
              La  legge  7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi" e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  192  del  18 agosto 1990. Il testo
          dell'art. 12, comma 1, e' il seguente:
              "Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  o privati sono subordinati alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi".
              Il  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica  28 novembre 1997, n. 500,
          reca:  "Regolamento  recante  modalita', condizioni e tempi
          dell'intervento   agevolativo   del  Mediocredito  centrale
          S.p.a., previsto dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n.
          100,  a  favore  degli  operatori  italiani per il parziale
          finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle
          societa'  o  imprese  miste  all'estero  partecipate  dalla
          Simest S.p.a." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana 27 gennaio 1998, n. 21.
              Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante:
          "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
          dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c), e dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 1998, n. 109.
          Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1, 2, 3 e 4:
              "Art.  25.  -  1.  A  decorrere  dal 1o gennaio 1999 la
          gestione   degli   interventi   di   sostegno   finanziario
          all'internazionalizzazione  del  sistema  produttivo di cui
          alla   legge  24 maggio  1977,  n.  227,  al  decreto-legge
          28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre
          1990,  n.  304,  alla  legge  24 aprile  1990,  n.  100, ed
          all'art.  14  della  legge  5 ottobre  1991,  n. 317, viene
          attribuita  alla  Simest  S.p.a. A decorrere dalla medesima
          data  la  gestione  degli  interventi  di  cui  alla  legge
          9 gennaio  1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a.
          Con  apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di
          collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
              2.  Per la gestione degli interventi di cui al comma 1,
          la  Simest  S.p.a.  stipula  apposite  convenzioni  con  il
          Ministero  del  commercio  con  l'estero,  al fine anche di
          determinare   i  relativi  compensi  e  rimborsi,  che  non
          potranno,    comunque,    essere    superiori    a   quelli
          precedentemente  sostenuti  per  la  gestione  dei medesimi
          interventi.
              3.   La   Simest  S.p.a.  succede  nei  diritti,  nelle
          attribuzioni   e  nelle  situazioni  giuridiche  dei  quali
          l'attuale  ente  gestore  dei fondi previsti dalle leggi di
          cui   al  comma  1  e'  titolare  in  forza  di  leggi,  di
          provvedimenti  amministrativi  e di contratti relativi alla
          gestione degli interventi trasferiti.
              4.  Entro  le  date  di cui al comma 1, il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          d'intesa  con  il  Ministro  del  commercio  con  l'estero,
          provvede  al  trasferimento  alla Simest S.p.a. dei fondi e
          delle  disponibilita'  finanziarie  previste dalle leggi di
          cui al comma 1".
              Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
          disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno   pubblico   alle  imprese,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
              La  legge  14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni
          in  materia  di  giurisdizione  e controllo della Corte dei
          conti,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
          1994, n. 10.
              Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nella  materia  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materia di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento
          del  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito  centrale)  ha
          istituito  un  fondo  gestito  fino al 31 dicembre 1998 dal
          Mediocredito  centrale  per conto del Ministero del tesoro,
          al  quale  fanno  carico  anche  gli  oneri  derivanti  dal
          pagamento  del  contributo  in  conto interessi relativi ai
          finanziamenti  agevolati  ai sensi dell'art. 4, della legge
          n.  100/1990. L'art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998
          ha  trasferito  la  gestione  di tale fondo alla Simest dal
          1o gennaio 1999.