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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1 marzo 2000, n. 113

Regolamento recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dell'articolo 20, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/2000)
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Testo in vigore dal:  25-5-2000

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero", e in particolare l'articolo 4, comma 1, periodo primo, così come modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalità, le condizioni e l'importo massimo per la corresponsione dei contributi agli interessi da parte del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società e imprese all'estero partecipate dalla Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST);
Visto l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse agevolato è stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente: "Abolizione del "fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento";
Visto l'articolo 109/L della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, successivamente modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, con la quale è stato ratificato il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero in data 28 novembre 1997, n. 500, recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui al predetto articolo 4 della legge n. 100/1990;
Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998 che attribuisce alla SIMEST, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e prevede la stipula di apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i compensi e rimborsi relativi a tale gestione;
Visto il decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la convenzione, relativa alla gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295/1973, stipulata fra il Ministro del commercio con l'estero e la SIMEST in data 15 ottobre 1998 ed approvata con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 16 ottobre 1998;
Visto l'articolo 2, primo comma, della citata convenzione del 15 ottobre 1998 concernente l'istituzione del "Comitato agevolazioni" quale organo deliberativo in materia di interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui all'articolo 4 della legge n. 100/1990 soprarichiamata;
Atteso che, a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 100/1990 dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 143/1998, occorre rideterminare modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 100/1990;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere n. 253/99 della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 200199 in data 19 gennaio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali
1. La Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST), nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.
2. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 può essere concesso a fronte di operazioni di finanziamento accordate agli operatori italiani da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per l'acquisizione di quote in società o imprese all'estero non ancora costituite o già costituite. In quest'ultima ipotesi la quota eventualmente detenuta in precedenza dallo stesso operatore richiedente deve risultare interamente versata.
3. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 può essere concesso a fronte di operazioni per le quali la quota di capitale di rischio non è acquisita dagli operatori italiani prima della data della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST che approva l'acquisizione della partecipazione di quest'ultima nella società o impresa all'estero.
4. Detto contributo non può cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, mentre può sussistere anche in presenza di interventi finanziari comunitari o resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero.
5. I contributi agli interessi corrisposti ai sensi del presente decreto sono addebitati al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie destinate a tale attività.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo:
La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1990. Si riporta il testo dell'art. 4, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:
"4.1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.
I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE".
Nota alle premesse:
Per il testo dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedasi in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 109/L della legge 14 ottobre 1957, n. 1203. (Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee):
non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'art. 121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1o luglio 1998:
il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'art. 107, paragrafo 6;
i Governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'art. 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'art. 11.1., dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.
Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.
2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definire nello statuto dell'IME.
3. Se e fintantochè vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'art. 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'art. 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.
4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute; e sarà quindi valuta a pieno diritto.
Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri.
5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo dell'art. 12, comma 1, è il seguente:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".
Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 novembre 1997, n. 500, reca: "Regolamento recante modalità, condizioni e tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a., previsto dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, a favore degli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 gennaio 1998, n. 21.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 1998, n. 109.
Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1, 2, 3 e 4:
"Art. 25. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, ed all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a.
Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1".
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale) ha istituito un fondo gestito fino al 31 dicembre 1998 dal Mediocredito centrale per conto del Ministero del tesoro, al quale fanno carico anche gli oneri derivanti dal pagamento del contributo in conto interessi relativi ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 4, della legge n. 100/1990. L'art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998 ha trasferito la gestione di tale fondo alla Simest dal 1o gennaio 1999.