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LEGGE 10 marzo 2000, n. 62

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal: 17-8-2023
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
    la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  sistema  nazionale  di  istruzione,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 33,  secondo  comma,  della  Costituzione,  e'
costituito dalle scuole statali e dalle scuole  paritarie  private  e
degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione
della domanda di istruzione dall'infanzia lungo  tutto  l'arco  della
vita. 
  2. Si definiscono scuole  paritarie,  a  tutti  gli  effetti  degli
ordinamenti   vigenti,   in   particolare   per    quanto    riguarda
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le
istituzioni scolastiche  non  statali,  comprese  quelle  degli  enti
locali, che, a partire dalla  scuola  per  l'infanzia,  corrispondono
agli ordinamenti  generali  dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la
domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate  da  requisiti
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 
  3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena  liberta'  per
quanto    concerne    l'orientamento    culturale    e    l'indirizzo
pedagogico-didattico.  Tenuto  conto  del  progetto  educativo  della
scuola, l'insegnamento e' improntato ai princpi di liberta' stabiliti
dalla  Costituzione.  Le  scuole  paritarie,  svolgendo  un  servizio
pubblico, accolgono chiunque,  accettandone  il  progetto  educativo,
richieda di iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli  studenti  con
handicap. Il progetto educativo  indica  l'eventuale  ispirazione  di
carattere culturale o religioso. Non sono comunque  obbligatorie  per
gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono
l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. 
  4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne  fanno
richiesta e che, in possesso dei  seguenti  requisiti,  si  impegnano
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: 
    a)  un  progetto  educativo  in  armonia  con  i  princpi   della
Costituzione;  un  piano   dell'offerta   formativa   conforme   agli
ordinamenti  e  alle   disposizioni   vigenti;   attestazione   della
titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci; 
    b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature  didattiche
propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; 
    c) l'istituzione  e  il  funzionamento  degli  organi  collegiali
improntati alla partecipazione democratica; 
    d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori
ne facciano richiesta, purche' in possesso di  un  titolo  di  studio
valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; 
    e) l'applicazione delle norme vigenti in materia  di  inserimento
di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; 
    f) l'organica costituzione di corsi  completi:  non  puo'  essere
riconosciuta la parita' a singole  classi,  tranne  che  in  fase  di
istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; 
    g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; 
    h) contratti individuali di  lavoro  per  personale  dirigente  e
insegnante  che  rispettino  i  contratti  collettivi  nazionali   di
settore. 
  4-bis. ((Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite secondo  il
previgente ordinamento, a decorrere dall'anno  scolastico  2023/2024,
ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le  scuole
secondarie che chiedono il riconoscimento  della  parita'  o  che  lo
hanno gia' ottenuto consegue il requisito del titolo di  abilitazione
secondo le modalita' stabilite  dagli  articoli  2-bis  e  2-ter  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)). Per il personale docente
in servizio nelle  scuole  dell'infanzia  riconosciute  paritarie  si
applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128. 
  ((4-ter. In via straordinaria, per gli anni  scolastici  2023/2024,
2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui  iscrizione
ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di
cui agli articoli 2-bis e 2-ter del  decreto  legislativo  13  aprile
2017,  n.  59,  non  sia  stata  accolta  per  mancanza  dell'offerta
formativa, e' considerato valido requisito, ai soli fini  di  cui  al
comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di
cui al comma  4-bis,  l'avere  prestato  servizio  presso  le  scuole
paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni
precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge
3 maggio 1999, n. 124)). 
  5. Le istituzioni di  cui  ai  commi  2  e  3  sono  soggette  alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale
di valutazione  secondo  gli  standard  stabiliti  dagli  ordinamenti
vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto  delle
prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni  volontarie
di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e
professionali ovvero  ricorrere  anche  a  contratti  di  prestazione
d'opera di personale fornito dei necessari requisiti. 
  6. Il Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta  l'originario
possesso e la permanenza dei requisiti per  il  riconoscimento  della
parita'. 
  7.  Alle  scuole  non  statali  che  non  intendano   chiedere   il
riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato  con  decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 5  DICEMBRE  2005,  N.  250,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27. 
  8. Alle scuole paritarie,  senza  fini  di  lucro,  che  abbiano  i
requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, e' riconosciuto il trattamento fiscale  previsto  dallo
stesso  decreto  legislativo  n.   460   del   1997,   e   successive
modificazioni. 
  9.  Al  fine  di  rendere  effettivo  il  diritto  allo  studio   e
all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole  statali  e  paritarie
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza
della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
cui  al  comma  12,  lo  Stato  adotta  un  piano  straordinario   di
finanziamento alle regioni e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e  documentata
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di  borse  di
studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado
di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del  Ministro  della  pubblica  istruzione  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri per la ripartizione di  tali  somme  tra  le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  per
l'individuazione  dei  beneficiari,  in  relazione  alle   condizioni
reddituali delle famiglie da determinare ai  sensi  dell'articolo  27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche'  le  modalita'  per  la
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo. 
  10. I soggetti aventi  i  requisiti  individuati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma  9  possono
fruire della  borsa  di  studio  mediante  detrazione  di  una  somma
equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la  spesa  e'
stata sostenuta. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano disciplinano le  modalita'  con  le  quali  sono  annualmente
comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti
che intendono avvalersi della detrazione  fiscale.  Il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  provvede  al
corrispondente versamento  delle  somme  occorrenti  all'entrata  del
bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle  somme
stanziate ai sensi del comma 12. 
  11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle
famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi  di
competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano in materia di diritto allo studio. 
  12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e'  autorizzata  la
spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e  di  lire  300  miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001. 
  13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a  quello  in
corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli
stanziamenti iscritti alle unita'  previsionali  di  base  3.1.2.1  e
10.1.2.1 dello stato  di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60
miliardi per contributi per  il  mantenimento  di  scuole  elementari
parificate  e  della  somma  di  lire  280  miliardi  per  spese   di
partecipazione   alla   realizzazione   del   sistema   prescolastico
integrato. (1) (6) (7) 
  14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire  7
miliardi per assicurare gli interventi  di  sostegno  previsti  dalla
legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  successive  modificazioni,  nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap. 
  15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai  commi
13  e  14  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle
proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno  1999,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento  relativo  al
Ministero della pubblica istruzione  e  quanto  a  lire  20  miliardi
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti   e   della
navigazione. 
  16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11  e  12,
pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000  e  lire  300  miliardi  per
l'anno 2001, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto,  ai  fini
del   bilancio   triennale   1999-2001,    nell'ambito    dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno  1999,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando quanto a lire 100 miliardi per  l'anno  2000  e  lire  70
miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari  esteri,  quanto  a  lire  100  miliardi   per   l'anno   2001
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti   e   della
navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000  e  130  miliardi
per il 2001 l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  pubblica
istruzione.  A  decorrere  dall'anno  2002  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e successive modificazioni. 
  17. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
         Data a Roma, addi' 10 marzo 2000 
                               CIAMPI 
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri 
  Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 14 agosto 2000, n. 247 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che "Il disposto di cui all'articolo 1,  comma  13,  della  legge  10
marzo 2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio  finanziario
2000." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
169) che "Per le finalita' di cui all'articolo  1,  comma  13,  della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al  fabbisogno
energetico   degli    istituti    scolastici    paritari    derivanti
dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo  di
cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo  2000,  n.  62  e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022".