COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 33.

  L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
  La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
  Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
  La  legge,  nel  fissare  i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali  che  chiedono  la  parita',  deve  assicurare  ad esse piena
liberta'  e  ai  loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
  E'  prescritto  un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
gradi  di  scuole  o  per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
  Le  istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il
diritto  di  darsi  ordinamenti  autonomi  nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.