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DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2000, n. 49

Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari.

note: Entrata in vigore del decreto 11/3/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2000)
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Testo in vigore dal: 11-3-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
  Visto,  in  particolare,  gli articoli 15-quater e 15-quinquies del
predetto  decreto  n.  502  del 1992, e successive modificazioni, che
dispongono  in  ordine  all'opzione  per  il rapporto esclusivo per i
dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'articolo  10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
che  prevede  la  possibilita'  di disposizioni correttive ai decreti
legislativi attuativi della richiamata legge n. 419 del 1998;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  unificata, reso il 20 gennaio
2000;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Visto  il  parere  delle  commissioni  permanenti  della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita';
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine di cui all'articolo 15-quater, comma 3, del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e'
fissato  al  14  marzo  2000.  Tale  termine si applica, altresi', ai
dirigenti  titolari  di  incarico quinquennale conferito prima del 31
dicembre  1998.  I  predetti dirigenti, in caso di non opzione per il
rapporto  esclusivo,  sono confermati nell'incarico fino al 30 giugno
2000.
  2.  I  dirigenti  di  cui  all'articolo  15-quinquies, comma 7, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  che  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto non sono sottoposti a verifica ai sensi del medesimo comma 7,
e  che, nel termine di cui al comma 1, abbiano optato per il rapporto
esclusivo  ovvero  che  non abbiano comunicato l'opzione al direttore
generale,  possono chiedere al direttore generale, entro il 30 aprile
2000,  la  verifica dell'attivita' svolta nell'ultimo quinquennio. Il
direttore  generale  dispone  la verifica entro il 30 giugno 2000, da
concludere entro il 31 dicembre 2000. La verifica e' effettuata da un
comitato  composto dal direttore sanitario dell'azienda, con funzioni
di  presidente,  e  da  due  esperti  esterni all'azienda, di cui uno
nominato  dalla  regione  e  uno  nominato dal consiglio di direzione
dell'azienda.   Nel  caso  di  verifica  positiva  i  dirigenti  sono
confermati  nell'incarico di direzione della struttura complessa, con
rapporto  esclusivo,  per  ulteriori sette anni. Nel caso di verifica
non  positiva al dirigente e' conferito un incarico professionale non
comportante  direzione  di struttura in conformita' con le previsioni
del contratto collettivo nazionale di lavoro.
  3.  I  dirigenti  di  cui  al comma 2 del presente articolo che non
chiedono   di   essere   sottoposti   a   verifica   sono  confermati
nell'incarico  di  direzione  della struttura complessa, con rapporto
esclusivo,  per ulteriori due anni, a decorrere dal 30 aprile 2000. A
decorrere dal 1o maggio 2002 ai dirigenti di cui al presente comma e'
conferito  un  incarico  professionale  non  comportante direzione di
struttura  in  conformita' con le previsioni del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
  4.  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15-quinquies,
comma  7,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e
successive  modificazioni,  in  caso  di  opzione per il rapporto non
esclusivo o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   dellla   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il   decreto  legislativo  19 giugno  1999,  n.  229,
          concerne  "Norme  per  la  razionalizzazione  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
          30 novembre 1998, n. 419".
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
              "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti".
              - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
              "Il  Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
          e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inivare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve   i  rappesentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,
          concerne "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
          norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - Il testo dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n.
          419   (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  del
          Servizio  sanitario  nazionale e per l'adozione di un testo
          unico  in  materia  di  organizzazione  e funzionamento del
          Servizio   sanitario   nazionale.   Modifiche   al  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e' il seguente:
              "Art.  1  (Delega  al  Governo).  -  1.  Il  Governo e'
          delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi recanti disposizioni modificative e integrative
          del   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive  modificazioni,  sulla  base dei princi'pi e dei
          criteri direttivi previsti dall'art. 2.
              2. L'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1 deve
          avvenire  nel  rispetto  delle  competenze  trasferite alle
          regioni  con  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              3. Sugli  schemi di decreto legislativo di cui al comma
          1,  ciascuno  dei  quali deve essere corredato di relazione
          tecnica sugli effetti finanziari delel disposizioni in esso
          contenute,   il   Governo   acquisisce   il   parere  delle
          commissioni  parlamentari  competenti  per materia e per le
          conseguenze   di   carattere   finanziario,  nonche'  della
          conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi,
          rispettivamente,  entro  quaranta  giorni  ed  entro trenta
          giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della
          conferenza   unificata  e'  immediatamente  trasmesso  alle
          commissioni  parlamentari predette. Sugli schemi di decreto
          legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi
          sull'organizzazione  del  lavoro  e sul rapporto di impiego
          nonche'    sull'eta'    pensionabile,   sono   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
              4. L'esercizio  della delega di cui alla presente legge
          non  comporta  complessivamente  oneri  aggiuntivi  per  il
          bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e
          27   della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni".
              - Per  il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 29, si
          veda in nota al titolo.
              - Il  testo degli articoli 15-quater e 15-quinquies del
          citato   decreto  legislativo  n.  502/1992,  e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
              "Art.  15-quater  (Esclusivita'  del rapporto di lavoro
          dei  dirigenti  del  ruolo  sanitario).  -  1.  I dirigenti
          sanitari,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
          tempo  determinato,  con  i  quali  sia  stato stipulato il
          contratto  di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data
          successiva  al  31 dicembre  1998, nonche' quelli che, alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che
          modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
          successive  modificazioni,  abbiano  optato per l'esercizio
          dell'attivita'   libero  professionale  intramuraria,  sono
          assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
              2. Salvo  quanto  previsto  al  comma 1, i dirigenti in
          servizio  alla  data del 31 dicembre 1998, che hanno optato
          per   l'esercizio   dell'attivita'   libero   professionale
          extracomunitaria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
          esclusivo.
              3. Entro novanta giornid alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, che modifica il decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tutti
          i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono
          tenuti  a  comunicare  al  direttore  generale l'opzione in
          ordine  al  rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione
          si  presume  che il dipendente abbia optato per il rapporto
          esclusivo.
              4. Il   dirigente  sanitario  con  rapporto  di  lavoro
          esclusivo  non  puo'  chiedere  il passaggio al rapporto di
          lavoro non esclusivo.
              5. I  contratti  collettivi  di  lavoro stabiliscono il
          trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
          sanitario   con  rapporto  di  lavoro  esclusivo  ai  sensi
          dell'art.  1,  comma  12,  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
          collettiva.
              Art.  15-quinquies  (Caratteristiche  del  rapporto  di
          lavoro  esclusivo dei dirigenti sanitari). - 1. Il rapporto
          di  lavoro  esclusivo  dei  dirigenti  sanitari comporta la
          totale  disponibilita'  nello  svolgimento  delle  funzioni
          dirigenziali  attribuite  dall'azienda,  nell'ambito  della
          posizione   ricoperta   e  della  competenza  professionale
          posseduta  e  della disciplina di appartenenza, con impegno
          orario contrattualmente definito.
              2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio
          dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
                a) il   diritto  all'esercizio  di  attivita'  libero
          professionale  individuale,  al  di  fuori  dell'impegno di
          servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
          dal   direttore   generale  d'intesa  con  il  collegio  di
          direzione,  salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
                b) la  possibilita'  di partecipazione ai proventi di
          attivita'  a  pagamento  svolta  in  e'quipe,  al  di fuori
          dell'impegno   di  servizio,  all'interno  delle  strutture
          aziendali;
                c) la  possibilita'  di partecipazione ai proventi di
          attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
          individualmente  o  in e'quipe, al di fuori dell'impegno di
          servizio,  in  strutture  di  altra  azienda  del  Servizio
          sanitario  nazionale  o  di  altra  struttura sanitaria non
          accreditata,   previa   convenzione   dell'azienda  con  le
          predette aziende e strutture;
                d) la  possibilita'  di partecipazione ai proventi di
          attivita'  professionali,  richieste  a  pagamento da terzi
          all'azienda,  quando  le predette attivita' siano svolte al
          di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione
          dei   tempi   di   attesa,  secondo  programmi  predisposti
          dall'azienda   stessa,   sentite  le  e'quipe  dei  servizi
          interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di
          cui  al  presente  comma e i criteri per l'attribuzione dei
          relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche'
          al  personale  che  presta  la  propria collaborazione sono
          stabiliti   dal  direttore  generale  in  conformita'  alle
          previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
              3. Per  assicurare  un corretto ed equilibrato rapporto
          tra  attivita'  istituzionale  e  corrispondente  attivita'
          libero  professionale  e  al  fine anche di concorrere alla
          riduzione  progressiva  delle  liste di attesa, l'attivita'
          libero   professionale  non  puo'  comportare  per  ciascun
          dipendente,  un  volume  di  prestazioni superiore a quella
          assicurato  per  i  compiti  istituzionali.  La  disciplina
          contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
          attivita'  istituzionale  e  attivita' libero professionale
          nel    rispetto    dei   seguenti   principi:   l'attivita'
          istituzionale   e'  prevalente  rispetto  a  quella  libero
          professionale,  che  viene  esercitata  nella  salvaguardia
          delle  esigenze  del servizio e della prevalenza dei volumi
          orari  di  attivita' necessari per i compiti istituzionali,
          devono  essere  comunque  rispettati  i  piani di attivita'
          previsti  dalla  programmazione  regionale  e  aziendale  e
          conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
          e  i tempi di attesa concordati con le e'quipe, l'attivita'
          libero  professionale  e'  soggetta  a verifica da parte di
          appositi   organismi  e  sono  individuate  penalizzazioni,
          consistenti    anche    nella   sospensione   del   diritto
          all'attivita'   stessa,   in   caso   di  violazione  delle
          disposizioni   di   cui  al  presente  comma  o  di  quelle
          contrattuali.
              4. Nello  svolgimento  dell'attivita' di cui al comma 2
          non   e'  consentito  l'uso  del  ricettario  del  Servizio
          sanitario nazionale.
              5. Gli  incarichi di direzione di struttura, semplice o
          complessa,  implicano  il rapporto di lavoro esclusivo. Per
          struttura   ai   fini  del  presente  decreto,  si  intende
          l'articolazione  organizzativa  per  la  quale e' prevista,
          dall'atto   aziendale  di  cui  all'art.  3,  comma  1-bis,
          responsabilita'  di  gestione  di risorse umane, tecniche o
          finanziarie.
              6. Ai   fini   del  presente  decreto,  si  considerano
          strutture  complesse  i  dipartimenti e le unita' operative
          individuate  secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo
          e  coordinamento previsto dall'art. 8-quater, comma 3. Fino
          all'emanazione  del  predetto atto si considerano strutture
          complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
          normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
              7. I   dirigenti   sanitari  appartenenti  a  posizioni
          funzionali  apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non
          abbiano  optato per il rapporto quinquennale ai sensi della
          pregressa  normativa, conservano l'incarico di direzione di
          struttura  complessa  alla  quale  sono proposti. Essi sono
          sottoposti   a   verifica   entro   il   31 dicembre  1999,
          conservando  fino a tale data il trattamento tabellare gia'
          previsto  per  il  secondo livello dirigenziale. In caso di
          verifica    positiva,    il    dirigente    e'   confermato
          nell'incarico,  con rapporto esclusivo, per ulteriori sette
          anni.   In   caso   di  verifica  non  positiva  o  di  non
          accettazione   dell'incarico  con  rapporto  esclusivo,  al
          dirigente   e'  conferito  un  incarico  professionale  non
          comportante  direzione  di  struttura in conformita' con le
          previsioni  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro,
          contestualmente   viene  reso  indisponibile  un  posto  di
          organico di dirigente.
              8. Il  rapporto  di lavoro esclusivo costituisce titolo
          di  preferenza  per  gli incarichi didattici e di ricerca e
          per    i    comandi    e    i    corsi   di   aggiornamento
          tecnico-scientifico e professionale.
              9. Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          anche  al  personale  di  cui  all'art. 102 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le
          specificazioni  e  gli  adattamenti che saranno previsti in
          relazione   ai  modelli  gestionali  e  funzionali  di  cui
          all'art.  6  della  legge  30 novembre  1998, n. 419, dalle
          disposizioni di attuazione della delega stessa.
              10. Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art.  72 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448".
              - L'art.  10,  comma  2, della legge 13 maggio 1999, n.
          133    (Disposizioni    in    materia    di   perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente:
              "2. L'attuazione  del comma 1 non deve comportare oneri
          aggiuntivi  per il bilancio dello Stato e per i bilanci del
          complesso  delle  regioni  a statuto ordinario, deve essere
          coordinata  con  gli obiettivi di finanza pubblica relativi
          al   patto   di   stabilita'  interno  di  cui  alla  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  e  deve essere coerente con i
          princi'pi   e   i  criteri  direttivi  di  cui  alla  legge
          30 novembre  1998,  n. 419. Anche al fine del coordinamento
          con  i  predetti  obiettivi,  princi'pi e criteri, entro un
          anno   dalla   data   di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e
          nel  rispetto  delle  procedure,  dei  principi  e  criteri
          direttivi  stabiliti  dalla medesima legge n. 419 del 1998,
          con  uno  o piu' decreti legislativi possono essere emanate
          disposizioni correttive e integrative".
          Note all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 15-quater, comma 3, del citato
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 e successive
          modificazioni, si veda in nota alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  15-quinquies, comma 7, del
          citato  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 e
          successive mdificazioni, si veda in nota alle premesse.