LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
          (Disposizioni in materia di federalismo fiscale).

  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  aventi  per  oggetto  il  finanziamento  delle regioni a
statuto    ordinario   e   l'adozione   di   meccanismi   perequativi
interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  abolizione  dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle
regioni  a  statuto  ordinario,  ad  esclusione di quelli destinati a
finanziare  interventi  nel settore delle calamita' naturali, nonche'
di  quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante
interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di
cui  al  decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa
sanitaria  corrente;  quest'ultima  e' computata al netto delle somme
vincolate   da  accordi  internazionali  e  di  quelle  destinate  al
finanziamento  ((...))  delle  attivita'  degli  istituti  di ricerca
scientifica  e  sperimentale  e  delle  iniziative  previste da leggi
nazionali  o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti programmi
speciali  di  interesse  e  rilievo  nazionale  e  internazionale per
ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle
tecnologie  e  biotecnologie  sanitarie, in misura non inferiore alla
relativa  spesa  storica.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
criteri  per  il raccordo dell'attivita' degli istituti di ricovero e
cura  a carattere scentifico con la programmazione regionale, nonche'
le modalita' per il finanziamento delle attivita' assistenziali;
    b)  sostituzioni  dei  trasferimenti  di cui alla lettera a) e di
quelli  connessi  al  conferimento di funzioni alle regioni di cui al
capo  I  della  legge  15 marzo 1997, n.59, mediante un aumento della
liquota  di  compartecipazione dell'addizzionale regionale all'IRPEF,
con  riduzione  delle  aliquote erariali in modo tali da mantenere il
gettito  complessivo  dell'IRPEF  inalterato;  aumento  dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potra'
comunque essere superiore a 450 lire al litro;
    istituzione  di  una  compartecipazione  all'IVA,  in  misura non
inferiore   al   20   per  cento  del  gettito  IVA  complessivo.  Le
assegnazioni  alle  regioni  del  gettito delle compartecipazioni, al
netto  di  quanto  destinato al fondo perequativo di cui alla lettera
e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
    c)  determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla
lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione
delle  quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2,
del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, la copertura
complessiva dei trasferimenti aboliti;
    d)   previsione  di  meccanismi  perequativi  in  funzione  della
capacita'  fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni
a tributi erariali, nonche' della capacita' di recupero dell'evasione
fiscale  e  dei  fabbisogni  sanitari;  previsione,  inoltre,  di  un
eventuale  periodo  transitorio,  non  superiore  ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della
spesa  storica;  cio'  al  fine  di  consentire  a tutte le regioni a
statuto  ordinario  di  svolgere  le  proprie funzioni e di erogare i
servizi  di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto
il  territorio  nazionale,  tenendo  conto  delle  capacita'  fiscali
insufficienti  a  far  conseguire tali condizioni e della esigenza di
superare gli squilibri socioeconomici territoriali;
    e)   previsione  di  istituire  un  fondo  perequativo  nazionale
finanziato  attingendo  alla  compartecipazione  all'IVA  di cui alla
lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche
quota  parte  dell'aliquota  della compartecipazione all'accisa sulla
benzina di cui alla medesima lettera b);
    f)  revisione  del  sistema  dei trasferimenti erariali agli enti
locali   in   funzione   delle   esigenze  di  perequazione  connesse
all'aumento   dell'autonomia  impositiva  e  alla  capacita'  fiscale
relativa  all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa.
La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione
alle  caratteristiche  territoriali, demografiche e infrastrutturali,
nonche'   alle   situazioni   economiche  e  sociali  e  puo'  essere
effettuata,  per  un  periodo  transitorio,  anche  in  funzione  dei
trasferimenti storici;
    g) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388));
    h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera
b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti  trasferiti  alle regioni, ai sensi del capo 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle
risorse  di  cui  all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997,
tenuto  conto  dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonche'
dei  criteri  previsti  dall'articolo  48,  comma  11, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;
    i)   previsione  di  procedure  di  monitoraggio  e  di  verifica
dell'assistenza  sanitaria  erogata, in base ad appropriati parametri
qualitativi  e quantitativi, nonche' di raccolta delle informazioni a
tal  fine  necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura
dei    trasferimenti    perequativi    e   delle   compartecipazioni;
razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine
ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo
alla   spesa  del  personale,  al  fine  di  rendere  trasparenti  le
responsabilita'  delle  decisioni  di  spesa  per  ciascun livello di
governo;
    l)  previsione  di  una  revisione organica del trattamento e del
regime  fiscale  attualmente  vigente  per  i  contributi volontari e
contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine
di:
      1)   riconoscere   un   trattamento   fiscale   di   prevalente
agevolazione  in  favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge
30 novembre 1998, n. 419;
      2)  assicurare  la  parita'  di trattamento fiscale tra i fondi
diversi da quelli di cui al numero 1);
      3)  garantire  l'invarianza  complessiva  del  gettito  ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    m)   coordinamento   della   disciplina  da  emanare  con  quella
attualmente  vigente  in  materia  per le regioni a statuto speciale,
salvo i profili attribuiti alle fonti previste;
    n)   estensione   anche   alle   regioni  della  possibilita'  di
partecipare  alle  attivita' di accertamento dei tributi erariali, in
analogia  a  quanto  gia'  previsto per i comuni dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province
al  gettito  dell'IRAP  di  cui  all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del
decreto   legislativo   15  dicembre  1997,  n.  446,  e  conseguente
rideterminazione   dei  trasferimenti  erariali  alle  regioni,  alle
province  e ai comuni in modo da garantire la neutralita' finanziaria
per  i  suddetti  enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo
1-bis  del  decreto-legge  25  novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.
    Ai  fini  della  suddetta rideterminazione si fa riferimento alla
compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
    p)   previa   verifica  della  compatibilita'  con  la  normativa
comunitaria,  facolta'  per le regioni a statuto ordinario di confine
di  ridurre  la  misura  dell'accisa  sulle benzine, nei limiti della
quota  assegnata  alle stesse regioni, anche in maniera differenziata
per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.
    Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento  del  gettito  della  quota statale dell'accisa sulle benzine
accertato  nelle  regioni  per effetto della prevista riduzione della
quota regionale;
    q)  definizione  delle modalita' attraverso le quali le regioni e
gli   enti   locali   siano   coinvolti   nella  predisposizione  dei
provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma;
    r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure
idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi:
      1)   le  misure  organiche  e  strutturali  corrispondano  alle
accresciute  esigenze  conseguenti  ai  conferimenti  operati  con  i
decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
      2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di
conseguenti  trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il
gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione
della relativa disciplina.
  2.  L'attuazione  del  comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi
per  il  bilancio  dello  Stato  e  per i bilanci del complesso delle
regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi
di  finanza  pubblica  relativi al patto di stabilita' interno di cui
alla  legge  23  dicembre  1998, n. 448, e deve essere coerente con i
principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n.
419.  Anche  al  fine  del  coordinamento  con  i predetti obiettivi,
principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti  legislativi  attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e
nel  rispetto  delle  procedure,  dei  principi  e  criteri direttivi
stabiliti  dalla  medesima  legge  n.  419  del  1998, con uno o piu'
decreti  legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e
integrative.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi  al  Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
competenti  Commissioni  permanenti, successivamente all'acquisizione
degli  altri  pareri  previsti,  almeno  sessanta  giorni prima della
scadenza  prevista  per  l'esercizio  della delega. Le Commissioni si
esprimono  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due
anni   dalla   data   di  entrata  in  vigore  dei  predetti  decreti
legislativi,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dal  presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti,   possono   essere   emanate,  con  uno  o  piu'  decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
  4.  All'articolo  17,  comma  6,  lettera  b), del decreto-legge 23
febbraio  1995,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo  1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera
b-bis),  del  decreto  legge  2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: " ad
eccezione  dei  consumi  di  energia  elettrica  relativi  ad imprese
industriali ed alberghiere " sono soppresse.
  5.  All'articolo  4  del  decreto-legge  30 settembre 1989, n. 332,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Ferme  restando  le  addizionali di cui all'articolo 6 del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio  1989,  n. 20, e successive
modificazioni,  per  l'energia  elettrica  consumata dalle imprese di
autoproduzione  e  per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni  sono  dovute,  per  ogni  kWh  di  consumo,  le  seguenti
addizionali erariali:
        a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;
        b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;
        c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW. ";
        b) il comma 2 e' abrogato.
  6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al
Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre
1997,  l'energia  elettrica  prodotta da fonti rinnovabili, consumata
dalle  imprese  di  autoproduzione  e  per  qualsiasi uso in locali e
luoghi  diversi  dalle  abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
addizionali  erariali  di  cui  al  comma  5.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a  lire 26 miliardi per
ciascuno  degli  anni  2000  e  2001,  si  provvede,  quanto a lire 6
miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per le
risorse  di  cui  all'articolo 8 comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
  7.   L'esercizio  di  impianti  da  fonti  rinnovabili  di  potenza
elettrica  non  superiore  a  20 KW, anche collegati alla rete non e'
soggetto  agli  obblighi  di  cui all'articolo 53, comma 1, del testo
unico  approvato  con  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
l'energia  consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio,
non  e'  sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali
sull'energia  elettrica. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce  le  condizioni  per  lo  scambio  dell'energia  elettrica
fornita dal distributore all'esercente dell'impianto.
  8.  Nel  testo  unico  approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995,  n.  504,  all'articolo 52, comma 3, lettera a), le parole: " e
sempreche' non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica
"sono soppresse.
  9.  Il  comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 28 novembre 1988,
n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e' istituita una
addizionale nelle seguenti misure:
      a)  lire  36  in  favore  dei  comuni  per  qualsiasi uso nelle
abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle
forniture,  con  potenza  impegnata  fino  a  3  kW, effettuate nelle
abitazioni  di  residenza  anagrafica  degli  utenti limitatamente ai
primi  due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle
tariffe vigenti;
      b)  lire  39,5  in  favore  dei comuni, per qualsiasi uso nelle
seconde case;
      c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali
e  luoghi  diversi  dalle  abitazioni,  per  tutte le utenze, fino al
limite  massimo  di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno
facolta'  di  incrementare  detta  misura  fino a 22 lire per kWh. Le
province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini
di  approvazione  del bilancio di previsione e notificare entro dieci
giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione
all'ente  che  provvede  alla  riscossione  per  gli  adempimenti  di
competenza ".
  10.  Nel  comma  7  dell'articolo  17 del decreto-legge 23 febbraio
1995,  n.  41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995,   n.   85,  le  parole:  "  affluiscono  ad  appositi  capitoli
dell'entrata  del  bilancio  statale  e restano acquisite all'erario"
sono   sostituite  dalle  seguenti:  "sono  versate  direttamente  ai
comuni".
  11.  I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al
maggior  gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire
per   kWh   dell'addizionale   provinciale  sul  consumo  di  energia
elettrica.  Nel  caso  in  cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse
insufficiente   al   recupero  dell'intero  ammontare  dell'anzidetto
maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di
devoluzione  dovuta  dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per
la  responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore.  I  trasferimenti  ai comuni sono variati in diminuzione o in
aumento  in  misura  pari  alla  somma  del maggiore o minore gettito
derivante  dall'applicazione  delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
511,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.
20,  come  sostituito  dal  comma  9  del  presente articolo, e delle
maggiori  entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del
presente   articolo,   diminuita   del   mancato   gettito  derivante
dall'abolizione  dell'addizionale  comunale  sul  consumo  di energia
elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.
  12.  L'ente  liquidatore  e'  tenuto  a  garantire agli enti locali
interessati   il  diritto  di  verificare,  mediante  l'accesso  alle
relative  informazioni,  la  procedura di accertamento e liquidazione
delle   addizionali   di  loro  competenza  sui  consumi  di  energia
elettrica.
  13.  Le  operazioni  di  conferimento d'azienda o di rami d'azienda
poste   in   essere   in  esecuzione  della  normativa  nazionale  di
recepimento  della  direttiva  96/92/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  19  dicembre  1996,  concernente  norme comuni per il
mercato  interno  l'energia  elettrica, e ogni altra operazione della
medesima  natura  concernente  il  riassetto  del  settore  elettrico
nazionale  prevista  da  tale  normativa,  non si considerano atti di
alienazione  ai  fini  dell'imposta  sull'incremento  di valore degli
immobili  e  si  applicano  ad  esse le disposizioni dell'articolo 3,
secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
  14.  Al  comma  149,  lettera  d),  dell'articolo  3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
  15.  Le  disposizioni  di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a
partire dal 1 gennaio 2000.
  16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle
imprese  di  autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le
seguenti addizionali erariali:
    a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
    b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire;
    c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.
  17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo
26  ottobre  1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente
alle  esenzioni  di  cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo
unico,  previste  per  l'imposta  di  consumo sull'energia elettrica,
resta  ferma  la  loro  non applicabilita' alle addizionali comunali,
provinciali   ed   erariali   all'imposta   di  consumo  sull'energia
elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge
28  novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali
all'imposta  di  consumo  sull'energia  elettrica, e dall'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  1989,  n. 384, in tema di
addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.
  18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  5  dell'articolo  3 sono soppresse le parole: " e,
qualora  non  modificate  entro  il  suddetto  termine,  si intendano
prorogate di anno in anno";
    b)  al  comma  1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: ",
nel limite della variazione percentuale" fino alla fine del comma.