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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 47

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/6/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 1-1-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n.  133,  il  quale
prevede l'emanazione  di  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il
riordino  del  regime  fiscale  delle   forme   di   previdenza   per
l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari  del  sistema
obbligatorio pubblico,  per  la  disciplina  di  forme  di  risparmio
individuali vincolate a finalita' previdenziali, per la modifica  del
trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla  vita  e  di
capitalizzazione, nonche' per il  riordino  del  regime  fiscale  del
trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.  124,  recante  la
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto l'articolo 3, comma 136, della legge  23  dicembre  1999,  n.
662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli
adempimenti contabili  e  formali  dei  contribuenti  al  fine  della
razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle  procedure
di attuazione delle norme tributarie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Disciplina  fiscale  dei  contributi  e  dei  premi  versati  per  la
           previdenza sociale complementare e individuale 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 10: 
      1) al comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente: 
    "e-bis)  i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari  e  i   contributi   e   premi   versati   alle   forme
pensionistiche  individuali,  previste  dal  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al
12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a  lire
10 milioni. Se alla formazione  del  reddito  complessivo  concorrono
redditi  di  lavoro  dipendente,  relativamente  a  tali  redditi  la
deduzione compete per un importo complessivamente  non  superiore  al
doppio  della  quota  di  TFR  destinata  alle  forme  pensionistiche
collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del  12  per  cento  del
reddito  complessivo  e  di  10  milioni  di  lire.  La  disposizione
contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso  in  cui  la
fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori,
nonche' ai soggetti iscritti entro  il  28  aprile  1993  alle  forme
pensionistiche complementari che risultano  istituite  alla  data  di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.  Ai  fini  del
computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto:  delle
quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di  cui
all'articolo  70,  comma  1;  dei   contributi   versati   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  eccedenti  il
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14  dicembre
1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico  di  altri
soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonche',
nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della  condizione  di
destinazione  delle  quote   di   TFR   alle   forme   pensionistiche
complementari."; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per
gli  oneri  di  cui  alla  lettera  e-bis)  del  comma  1,  sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino
nelle condizioni ivi previste, spetta la  deduzione  per  l'ammontare
non  dedotto  dalle  persone   stesse,   fermo   restando   l'importo
complessivamente stabilito."; 
    b) nell'articolo 17, comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Non si  considerano  anticipazioni  le  somme  e  i  valori
destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo  21
aprile 1993, n. 124."; 
    c) nell'articolo 48, comma  2,  lettera  a),  primo  periodo,  le
parole da "i contributi versati  dal  datore  di  lavoro  alle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21  aprile
1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse; 
    e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) e' soppressa; 
    f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine  rapporto
e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai  sensi
dell'articolo  2117  del  codice  civile,  se  costituiti  in   conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti  delle
quote  maturate  nell'esercizio  in  conformita'  alle   disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti stessi. I rendimenti attribuiti in  ciascun  esercizio  ai
fondi  di  previdenza  sono  deducibili  nei  limiti  dei  rendimenti
finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari  pubblici  e   privati,
accertati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
entro il 31 marzo di ciascun anno"; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle
quote  di  accantonamento  annuale  del   TFR   destinate   a   forme
pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva,
designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella  misura
in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla  copertura  di  perdite
dell'esercizio o del passaggio a capitale; in  tal  caso  si  applica
l'articolo 44, comma 2. Se l'esercizio e' in  perdita,  la  deduzione
puo' essere effettuata negli esercizi  successivi  ma  non  oltre  il
quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato". 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252)).