stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1999, n. 455

Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2018)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-12-1999
al: 23-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  ed  in  particolare
l'articolo 21, comma 1; 
  Visto l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  Visto l'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo  1  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  ed  in
particolare l'allegato 1, punti 56 e 57; 
  Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 25 giugno 1999; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; 
  Ritenuto di doversi  discostare  dal  suddetto  parere  per  quanto
concerne,  in  particolare,  la  disposizione  dicui   al   comma   4
dell'articolo  19,  tenuto  conto   delle   obiettivedifficolta'   di
comprensione  degli  aspetti  di  diritto  transitorioconnessi   alla
successione della legge n. 44/1999 alle precedenti fonti  regolatrici
della materia e  della  correlata  esigenza  di  non  precludere,  in
presenza dellesuddette difficolta'  ed  avuto  riguardo  alla  natura
solidaristica delle provvidenze di cui trattasi, la  possibilita'  di
fare domanda per la loro  concessione  tramite  la  previsione  della
remissione in termini per i casi indicati nella citata  disposizione,
avvalendosi della facolta' di semplificazione di cui  all'articolo  1
della legge n. 50/1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della
Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della   Repubblica   espresso
rispettivamente nelle sedute del 29 luglio 1999 e del 28 luglio 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 4 agosto 1999; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia, del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
  a)  per  "legge",  la  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  recante
"Disposizioni concernenti il Fondo di  solidarieta'  per  le  vittime
delle richieste estorsive e dell'usura"; 
  b) per "Comitato", il  Comitato  di  solidarieta'  per  le  vittime
dell'estorsione e dell'usura previsto dall'articolo 19 della legge; 
  c) per "commissario", il commissario  per  il  coordinamento  delle
iniziative antiracket ed antiusura di cui all'articolo 19,  comma  1,
della legge; 
  d) per "fondo", il Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle
richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 4 del  presente
regolamento; 
  e) per "CONSAP", la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
S.p.a.,  costituita  in  base  al   programma   di   riordino   delle
partecipazioni dello Stato approvato ai sensi  dell'articolo  16  del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto
1992, n. 359; 
  f) per "elargizione", la somma di denaro corrisposta  a  titolo  di
contributo al ristoro del danno subito  da  soggetti  danneggiati  da
attivita' estorsive previsto dalla legge; 
  g) per "mutuo", il mutuo senza interessi  a  favore  delle  vittime
dell'usura previsto dall'articolo 14 della legge  7  marzo  1996,  n.
108. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del  testo  unicodelle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alla quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo  di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura): 
            "Art.  21  (Regolamento  di   attuazione).   -   1.   Con
          regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigoredella  presente  legge,   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          il Governo adotta norme per: 
            a) razionalizzare ed armonizzare  le  procedure  relative
          alla concessione dell'elargizione a  favore  delle  vittime
          dell'estorsione  e  alla  concessione   del   mutuo   senza
          interesse di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7  marzo
          1996, n. 108, nonche' unificare i fondi di cui all'art. 19,
          comma 4, della presente legge; 
            b)  stabilire  i  principi  cui  dovra'  uniformarsi   il
          rapporto concessorio tra il  Ministero  dell'interno  e  la
          CONSAP; 
            c) snellire e  semplificare  le  procedure  di  cui  alla
          lettera  a),con  particolare  riguardo   agli   adempimenti
          istruttori  da  attribuire  al  prefetto   competente   per
          territorio, al  fine  di  assicurare  alle  procedurestesse
          maggiore celerita' e speditezza, secondo criteri idonei  ad
          assicurarela tutela della riservatezza  degli  interessati,
          in particolare in caso di domanda inoltrata  dal  Consiglio
          nazionale  del   relativo   ordine   professionale   o   da
          un'associazione nazionale di categoria; 
            d) individuare, nell'ambito del  Ministero  dell'interno,
          gli  uffici  preposti  alla  gestione   del   rapporto   di
          concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi  compiti
          di assistenza tecnica e di  supporto  al  Comitato  di  cui
          all'art. 19; 
            e) individuare, nei casi in cui  l'elargizione  a  carico
          del Fondo di solidarieta' per le  vittime  delle  richieste
          estorsive e  del  Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime
          dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di  un  danno
          conseguente a lesioni personali, le relative  modalita'  di
          accertamento medico; 
            f)  prevedere  forme  di   informazione,   assistenza   e
          sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'art. 18,  per
          garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle
          vittime. 
            2. Lo  schema  di  regolamento  di  cui  al  comma  1  e'
          trasmesso, entro il quarantacinquesimo  giorno  antecedente
          alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1,  alla
          Camera dei deputati ed  al  Senato  della  Repubblica,  per
          l'espressione     del     parere     da     parte     delle
          competenticommissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni
          dalla data ditrasmissione, il regolamento e' emanato  anche
          in mancanza del parere". 
          Note alla premesse: 
            - Il comma quinto dell' art. 87 della Costituzione  della
          Repubblica  italiana   conferisce   al   Presidente   della
          Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare  i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 
            - Per il testo dell'art. 21,  comma  1,  della  legge  n.
          44/1999 vedasi in nota al titolo. 
            - Si riporta il testo dell'art. 14 della  legge  7  marzo
          1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura): 
            "Art.  14.  -  1.  E'  istituito  presso  l'ufficio   del
          commissario straordinario del Governo per il  coordinamento
          delle iniziative antiracket il ''Fondo di solidarieta'  per
          le vittime dell'usura''. 
            2. Il fondo  provvede  alla  erogazione  di  mutui  senza
          interesse di durata non superiore al quinquennio  a  favore
          di  soggetti  che  esercitano  attivita'   imprenditoriale,
          commerciale, artigianale o comunque economica,  ovvero  una
          libera arte o professione, i  quali  dichiarino  di  essere
          vittime del delitto di usura e risultino parti  offese  nel
          relativo procedimento penale. Il fondo e' surrogato, quanto
          all'importo dell'interesse e limitatamente  a  questo,  nei
          diritti della persona offesa verso l'autore del reato. 
            3. Il mutuo non puo' essere concesso  prima  del  decreto
          che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2.
          Tuttavia, prima di  tale  momento,  puo'  essere  concessa,
          previo   parere   favorevole   del   pubblico    ministero,
          un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
          erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni  di
          urgenza specificamente  documentate;  l'anticipazione  puo'
          essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della
          denuncia  ovvero  dalla  iscrizione  dell'indagato  per  il
          delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il
          procediniento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso. 
            4. L'importo del mutuo e'  commisurato  al  danno  subito
          dallavittima  del  delitto  di  usura  per  effetto   degli
          interessi  e  degli   altri   vantaggiusurari   corrisposti
          all'autore  del   reato.   Il   fondo   puo'   erogare   un
          importomaggiore quando, per le caratteristiche del prestito
          usurario,  le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la   sua
          riferibilita' a  organizzazioni  criminali,  sono  derivati
          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
          per perdite o mancati guadagni. 
            5. La  domanda  di  concessione  del  mutuo  deve  essere
          presentata al fondo entro il termine di sei mesi dalla data
          in cui la  persona  offesa  ha  notizia  dell'inizio  delle
          indagini  per  il  delitto  di  usura.  Essa  deve   essere
          corredata da un piano  di  investimento  e  utilizzo  delle
          somme   richieste   che   risponda   alla   finalita'    di
          reinserimento della vittima  del  delitto  di  usura  nella
          economia legale. In nessun caso le somme erogate  a  titolo
          di mutuo o di anticipazione possono essere  utilizzate  per
          pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del  capitale
          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 
            6. La concessione del mutuo e' deliberata dal commissario
          straordinario  del  Governo  per  il  coordinamento   delle
          iniziative antiracket sulla basa della istruttoria  operata
          dal comitato di cui all'art. 5, comma  2,del  decreto-legge
          31 dicembre 1991, n. 419,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  18  febbraio  1992,  n.  172.  Il  commissario
          straordinario  puo'   procedere   alla   erogazione   della
          provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo'
          altresi' valersi di consulenti. 
            7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere
          concessi a favore di soggetti condannati per  il  reato  di
          usura o sottoposti a misure di prevenzione  personale.  Nei
          confronti di soggetti indagati o imputati per  detto  reato
          ovvero proposti per dette misure, la concessione del  mutuo
          e' sospesa fino all'esito  dei  relativi  procedimenti.  La
          concessione  dei   mutui   e'   subordinata   altresi'   al
          verificarsi delle condizioni di cui all'art.  1,  comma  2,
          lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991. 
            8. I soggetti indicati nel comma  2  sono  esclusi  dalla
          concessione del mutuo se nel  procedimento  penale  per  il
          delitto di usura in cui sono parti offese, ed in  relazione
          al quale hanno proposto la domanda  di  mutuo,  hanno  reso
          dichiarazioni   false   o   reticenti.   Qualora   per   le
          dichiarazioni false o reticenti sia in  corso  procedimento
          penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino  all'esito
          di tale procedimento. 
            9. Il fondo procede  alla  revoca  dei  provvedimenti  di
          erogazione del mutuo e della provvisionale ed  al  recupero
          delle somme gia' erogate nei casi seguenti: 
            a) se il procedimento penale per il delitto di  usura  in
          relazione al quale il mutuo o la provvisionale  sono  stati
          concessi si conclude  con  provvedimento  di  archiviazione
          ovvero  con  sentenza  di  non  luogo   a   procedere,   di
          proscioglimento o di assoluzione; 
            b)  se  le  somme  erogate  a  titolo  di  mutuo   o   di
          provvisionale non sono utilizzate in conformita'  al  piano
          di cui al comma 5; 
            c)  se  sopravvengono   le   condizioni   ostative   alla
          concessione del muto previste nei commi 7 e 8. 
            10. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai fattiverificatisi  a  partire  dal  1  gennaio
          1996. Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse nei limiti delle disponibilita' del fondo. 
            11. Il fondo e' alimentato: 
            a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello  Stato
          pari a lire 10  miliardi  per  l'anno  1996  e  a  lire  20
          miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al  relativo  onere  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro perl'anno 1996, all'uopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   di
          grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato
          ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
          di bilancio; 
            b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai  sensi
          dell'art. 644, sesto comma, del codice penale; 
            c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 
            12. E' comunque fatto salvo il  principio  di  unita'  di
          bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468,  e
          successive modificazioni. 
            13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di  attuazione
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge". 
            - Si riporta il testo dell art. 20, comma 1, della  legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
            "1. Il  Governo,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,
          presenta  al  Parlamento  un  disegno  di  legge   per   la
          delegificazione   di   norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'eserciziodella   potesta'   regolamentare    nonche'    i
          procedimenti oggetto delladisciplina, salvo quanto previsto
          alta lettera a) del comma 5.  In  allegato  al  disegno  di
          legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione
          della semplificazione dei procedimenti amministrativi". 
            - Si riporta il testo dell'art. 1, nonche'  dell'allegato
          1, punti  56  e  57,  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50
          (Delegificazione  e  testi  unici  di   norme   concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1998): 
            "Art.  1  (Delegificazione  di  norme  e  regolamenti  di
          semplificazione). - 1. In attuazione dell'art. 20, comma 1,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati  regolamenti
          ai sensi dell'art. 17,comma 2, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, per la delegificazione  e  la  semplificazione  dei
          procedimenti amministrativi di cui  agli  allegati  1  e  2
          della  presente  legge.  I  regolamenti  si  conformano  ai
          criteri e principie sono emanati con le  procedure  di  cui
          all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
          modificazioni, e agli articoli 2,  3  e  5  della  presente
          legge. 
            2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          sonoindividuate  forme  stabili  di   consultazione   delle
          organizzazioni produttivee  delle  categorie,  comprese  le
          associazioni  nazionali  riconosciute  per  la   protezione
          ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate  ai
          processi di regolazione e semplificazione". 
                                                          "Allegato 1 
                                                (articolo 1, comma 1) 
 
                         PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE 
            1)-55) (Omissis). 
            56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura: 
            legge 7 marzo 1996, n. 108; 
            decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996; 
            decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio  1997,
          n. 51; 
            decreto del Presidente della Repubblica 11  giugno  1997,
          n. 315. 
            57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket: 
            decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; 
            decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396; 
            decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato 13 febbraio 1993, n. 251". 
            - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1  e  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
            "1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
            a) l'esecuzione delle leggi  e  dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale: 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge: 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
            e) (soppressa); 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica,autorizzando  l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari". 
          Note all'art. 1: 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44 (per  l'argomento  vedasi  nelle  note
          alle premesse): 
            "Art.  19  (Comitato  di  solidarieta'  per  le   vittime
          dell'estorsione e dell'usura). -  1.  Presso  il  Ministero
          dell'interno e' istituito il Comitato di  solidarieta'  per
          le  vittime  dell'estorsione  e  dell'usura.  Il   Comitato
          epresieduto dal  Commissario  per  il  coordinamento  delle
          iniziative antiracket e antiusura, nominato  dal  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno,  anche
          al di fuori del personale della  pubblica  amministrazione,
          tra persone  di  comprovata  esperienza  nell'attivita'  di
          contrasto al fenomeno delle estorsioni e  dell'usura  e  di
          solidarieta' nei confronti delle vittime.  Il  Comitato  e'
          composto: 
            a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato; 
            b) da un rappresentante del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica; 
            c) da tre  membri  designati  dal  CNEL  ogni  due  anni,
          assicurando la  rotazione  tra  le  diverse  categorie,  su
          indicazione delle associazioni nazionali  di  categoria  in
          esso rappresentate; 
            d) da tre membri delle associazioni iscritte  nell'elenco
          di cui all'art. 13, comma 2, nominati  ogni  due  anni  dal
          Ministro dell'interno,  assicurando  la  rotazione  tra  le
          diverse associazioni,  su  indicazione  delle  associazioni
          medesime; 
            e) da un rappresentante della Concessionaria  di  servizi
          assicurativi pubblici S.p.a.  (CONSAP),  senza  diritto  di
          voto. 
            2. Il  Commissario  ed  i  rappresentanti  dei  Ministeri
          restano in carica per quattro  anni  e  l'incarico  non  e'
          rinnovabile per piu' di una volta. 
            3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i  compiti
          attribuiti  al   Comitato   istituito   dall'art.   5   del
          decreto-legge 31 dicembre 1991,  n.  419,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  1992,  n.  172,  e
          successive modificazioni. 
            4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di
          solidarieta' per  le  vittime  delle  richieste  estorsive,
          istituito dall'art. 18 della presente legge, e del Fondo di
          solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'art.
          14,  comma  1,  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e'
          attribuita alla CONSAP,  che  vi  provvede  per  conto  del
          Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 
            5. Gli organi preposti alla gestione dei fondi di cui  al
          comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa  i
          soggetti interessati e le  procedure  di  elargizione.  Gli
          organi preposti  alla  gestione  dei  fondi  sono  altresi'
          tenuti  ad  assicurare,  mediante  intese  con  gli  ordini
          professionali e  le  associazioni  nazionali  di  categoria
          rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni  o  con
          le organizzazioniindicate  nell'art.  13,  comma  2,  anche
          presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza  dei
          soggetti interessati e delle procedure di elargizione. 
            6. La concessione del mutuo di cui al comma 6,  dell'art.
          14 della legge 7  marzo  1996,  n.  108,  e'  disposta  con
          decreto  del  Commissario  per   il   coordinamento   delle
          iniziative antiracket  e  antiusura  su  deliberazione  del
          Comitato di cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Si
          applica la disposizione di cui al  comma  2,  dell'art.  14
          della suddetta legge n. 108 del 1996". 
            - Si riporta il testo dell'art. 16 del  decreto-legge  11
          luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto  1992,
          n. 359 (Misure urgenti per  il  risanamento  della  finanza
          pubblica): 
            "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore dellalegge di conversione del presente  decreto,  il
          Ministro del tesoro predispone  un  programma  di  riordino
          delle partecipazioni di cui all'art.  15  e  lo  trasmette,
          d'intesa con i Ministri del bilancio e  dellaprogrammazione
          economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio
          dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni
          di cui all'art. 15e' finalizzato alla valorizzazione  delle
          partecipazioni stesse, anche attraverso  la  previsione  di
          cessioni di attivita' e  di  rami  di  aziende,  scambi  di
          partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro  atto
          necessario per il riordino. 
            2.  Il  programma  deve  prevedere  la  quotazione  delle
          societa' partecipate derivanti dal riordino  delle  attuali
          partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da  destinare  alla
          riduzione del debito pubblico. 
            3. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  invia  il
          programma   di   riordino   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari che  esprimono  il  proprio  parere  entro  il
          termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. 
            Decorso tale  termine,  il  programma  e'  approvato  dal
          Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo". 
            - Per il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996,  n.
          108, vedasi nelle note alle premesse.