stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1997, n. 315

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-10-1997
nascondi
Testo in vigore dal:  4-10-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nella riunioni del 22 gennaio e del 30 maggio 1997;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la solidarietà sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
b) per "fondo", il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
c) per "confidi", i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;
d) per "Ministero del tesoro", il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio V Antiriciclaggio contenzioso e valutario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (pubblicata in S.O.G.U. n. 44 - G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) recante: "Disposizioni in materia di usura", è il seguente:
"Art. 15. - 1. È istituito presso il Ministero del tesoro il ''Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usurà' di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati ''Confidì' istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero" .
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate, dalla legge;
e) (soppressa)".