LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura.

note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 14. 
 
 
  1. E istituito presso l'ufficio del Commissario  straordinario  del
Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket  il  "Fondo
di solidarieta' per le vittime dell'usura". 
  2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui  senza  interesse  di
durata non superiore al decennio a favore di soggetti che  esercitano
attivita'  imprenditoriale,  commerciale,  artigianale   o   comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, i  quali  dichiarino
di essere vittime del delitto di usura e risultino parti  offese  nel
relativo  procedimento  penale.  Il  Fondo   e'   surrogato,   quanto
all'importo dell'interesse e  limitatamente  a  questo,  nei  diritti
della persona offesa verso l'autore del  reato.  La  concessione  del
mutuo e' esente da oneri fiscali. (5) 
  2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di
cui al comma  2  e'  consentita  anche  in  favore  dell'imprenditore
dichiarato  fallito,  previo  provvedimento  favorevole  del  giudice
delegato al fallimento,  a  condizione  che  il  medesimo  non  abbia
riportato condanne definitive per i reati di cui  al  titolo  VI  del
regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
ovvero per  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  la  fede
pubblica,   l'amministrazione   della   giustizia,   il   patrimonio,
l'economia  pubblica,  l'industria  e  il  commercio,   a   meno   di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice  penale.  Avverso  il  provvedimento  contrario  del   giudice
delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale  non
puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 
  2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma  2-bis
non sono  imputabili  alla  massa  fallimentare  ne'  alle  attivita'
sopravvenute dell'imprenditore fallito e  sono  vincolate,  quanto  a
destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
al comma 5. 
  3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel  corso  delle  indagini
preliminari, previo parere favorevole del pubblico  ministero,  sulla
base  di  concreti  elementi  acquisiti  nel  corso  delle   indagini
preliminari medesime. 
  4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito dalla vittima
del delitto di usura  per  effetto  degli  interessi  e  degli  altri
vantaggi usurari corrisposti all'autore  del  reato.  Il  Fondo  puo'
erogare un  importo  maggiore  quando,  per  le  caratteristiche  del
prestito  usurario,  le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la   sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati alla  vittima
del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o  mancati
guadagni. 
  5. La domanda di concessione del mutuo deve  essere  presentata  al
Fondo entro  il  termine  di  ((ventiquattro))  mesi  dalla  data  di
presentazione della denuncia per il delitto  di  usura  ovvero  dalla
data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio  delle  indagini
per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da  un  piano  di
investimento e utilizzo  delle  somme  richieste  che  risponda  alla
finalita' di reinserimento della vittima del delitto di  usura  nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo  o
di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo  di
interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi  altro  titolo  in
favore dell'autore del reato. 
  6.  La  concessione  del  mutuo  e'  deliberata   dal   Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-
racket sulla base della  istruttoria  operata  dal  comitato  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.  419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172.
Il Commissario straordinario puo'  procedere  alla  erogazione  della
provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo'  altresi'
valersi di consulenti. 
  7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere  concessi
a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato,
o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e
407, comma 2, lettera a), del  codice  di  procedura  penale,  ovvero
sottoposti a misure di prevenzione personali  o  patrimoniali  ovvero
alla speciale misura di cui all'articolo 34 del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159.  Nei  confronti  dei  soggetti
indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per  le
suddette misure, la concessione del mutuo non puo' essere  consentita
e, ove sia stata disposta, e' sospesa  fino  all'esito  dei  relativi
procedimenti. 
  8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi  dalla  concessione
del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura  in  cui
sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda
di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per  le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale,  la
concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito di tale procedimento. 
  9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del
mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme  gia'  erogate
nei casi seguenti: 
    a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione
al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si  conclude
con provvedimento  di  archiviazione,  salvo  quanto  previsto  dalla
lettera a-bis), ovvero con sentenza di  non  luogo  a  procedere,  di
proscioglimento o di assoluzione; 
    a-bis) quando il  procedimento  penale  non  possa  ulteriormente
proseguire per prescrizione del  reato,  per  amnistia  o  per  morte
dell'imputato  e  il  giudice  debba  emettere  per  tali  motivi  il
provvedimento di archiviazione o la sentenza,  in  qualsiasi  fase  o
grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1,  del  codice
di procedura penale,  quando  allo  stato  degli  atti  non  esistano
elementi documentati, univoci e concordanti in  ordine  all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
vantaggi usurari; 
    b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di  provvisionale  non
sono utilizzate in conformita' al piano di cui al comma 5; 
    c) se sopravvengono le condizioni ostative alla  concessione  del
mutuo previste nei commi 7 e 8. 
  10. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai
fatti verificatisi a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui
al presente articolo sono concesse nei  limiti  delle  disponibilita'
del Fondo. 
  11. Il Fondo e' alimentato: 
    a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato  pari  a
lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal
1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  di  grazia  e  giustizia.  Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio; 
  b)  dai  beni  rivenienti  dalla   confisca   ordinata   ai   sensi
dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale; 
  c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. (12) 
  12. E comunque fatto salvo il principio di unita'  di  bilancio  di
cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive
modificazioni. 
  13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n.400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art.  138,  comma
27)  che  "Tale  modifica  opera   anche   per   i   mutui   concessi
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente  legge,
relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario." 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 19)
che "Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione  per
la solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste  estorsive  e  dell'usura,  [...]  previsti  dal  comma  11
dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, [...] a  decorrere
dal 2012, sono fissati, [...] in euro 1.000.000".