DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
Testo in vigore dal: 14-8-1992
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
  (( 1. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  di
conversione del presente decreto, il Ministro del  tesoro  predispone
un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo  15
e lo  trasmette,  d'intesa  con  i  Ministri  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni
di cui all'articolo  15  e'  finalizzato  alla  valorizzazione  delle
partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni  di
attivita' e di rami di aziende , scambi di  partecipazioni,  fusioni,
incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino. 
  2.  Il  programma  deve  prevedere  la  quotazione  delle  societa'
partecipate derivanti dal riordino  delle  attuali  partecipazioni  e
l'ammontare  dei  ricavi  da  destinare  alla  riduzione  del  debito
pubblico. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il  programma  di
riordino alle competenti Commissioni parlamentari  che  esprimono  il
proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di  ciascuna
Camera. Decorso tale termine, il programma e' approvato dal Consiglio
dei ministri e diviene esecuitivo)).