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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 339

Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/11/2011)
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Testo in vigore dal: 16-10-1999
al: 19-11-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e in particolare  l'articolo
44 e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 96/70/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28  ottobre  1996,  che  modifica  la  direttiva  80/777/CEE  del
Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  sull'utilizzazione  e  la  commercializzazione  delle   acque
minerali naturali; 
  Visto il regio decreto  29  luglio  1927,  n.  1443,  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 12  novembre  1992,  n.
542; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  13  gennaio  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Tenuto conto della sentenza 17 luglio 1997 della Corte di giustizia
delle Comunita' europee causa C - 17/96; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 1999; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                    Definizione e caratteristiche 
 
  1. Il termine "acqua di sorgente" e' riservato alle acque destinate
al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla  sorgente,
che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano
da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate. 
  2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono  valutate  sulla
base dei seguenti criteri: 
    a) geologico e idrogeologico; 
    b) organolettico, fisico, fisicochimico e chimico; 
    c) microbiologico. 
  3. La composizione,  la  temperatura  e  le  altre  caratteristiche
essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi  costanti  alla
sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in  seguito  ad
eventuali variazioni di portata. 
  4. Il Ministro della sanita', con regolamento da emanarsi ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di  cui
al comma 2. 
  5. Il Ministro della  sanita',  con  proprio  decreto,  sentito  il
Consiglio superiore di sanita', fissa i  metodi  di  analisi  per  il
controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione  di
cui al comma 2, lettere b) e c), nonche' le modalita' per i  relativi
prelevamenti di campioni e per  la  vigilanza  sulla  costanza  delle
caratteristiche indicate ai commi 2 e 3. 
  6. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5: 
    a) la valutazione delle  caratteristiche  indicate  al  comma  2,
lettera a), ad esclusione dello studio della  mineralizzazione  della
falda, lettera b) e lettera c) e' effettuata secondo i criteri di cui
agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro della
sanita' 12 novembre 1992, n. 542; 
    b) i valori dei parametri organolettici, fisici, fisicochimici  e
chimici devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed i relativi
metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III  del  decreto
medesimo; 
    c) i metodi analitici da  utilizzare  per  la  valutazione  delle
caratteristiche microbiologiche e le modalita'  per  il  prelevamento
dei campioni per tutti i tipi di analisi  sono  quelli  indicati  nel
decreto del Ministro della sanita' 13 gennaio 1993. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
            Per le direttive  CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.). 
            Nota al titolo: 
            -  Il  D.Lgs.  n.  105/1992,  reca:   "Attuazione   della
          direttiva 80/777/CEE relativa  alla  utilizzazione  e  alla
          commercializzazione delle acque minerali naturali". 
            Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione dei principi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La legge 24 aprile 1998, n.  128,  reca:  "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi derivanti dalla  appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          1995-1997)". L'art. 44 della  suddetta  legge  concerne  la
          disciplina della utilizzazione e della  commercializzazione
          delle acque minerali naturali. 
            - La direttiva 96/70/CE e' pubblicata in  G.U.C.E.  n.  L
          299 del 23 novembre 1996. 
            - La direttiva 80/777/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.  L
          229 del 30 agosto 1980. 
            - Il R.D. 29  luglio  1927,  n.  1443,  reca:  "Norme  di
          carattere legislativo per  disciplinare  la  ricerca  e  la
          coltivazione delle miniere nel Regno". 
            - Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.  105,  reca:  "Attuazione
          della direttiva 80/777/CEE relativa  alla  utilizzazione  e
          alla commercializzazione delle acque minerali naturali". 
            - Il D.P.R. 24 maggio 1988,  n.  236,  reca:  "Attuazione
          della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle
          acque destinate al consumo umano,  ai  sensi  dell'art.  15
          della legge 16 aprile 1987, n. 183". 
            - Il D.M. 12 novembre 1992, n.  542,  reca:  "Regolamento
          recante i  criteri  di  valutazione  delle  caratteristiche
          delle acque minerali naturali". 
            - Il D.M. 13 gennaio 1993, reca: "Metodi di  analisi  per
          la valutazione delle caratteristiche microbiologiche  e  di
          composizione delle acque minerali naturali e modalita'  per
          i relativi prelevamenti dei campioni". 
            - Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59". 
            Note all'art. 1: 
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".  L'art.  17,  comma  3,  della
          suddetta legge cosi' recita: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
            - Per quanto concerne il decreto ministeriale 12 novembre
          1992, n. 542, vedi nelle note alle premesse.  Gli  articoli
          1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del suddetto decreto  ministeriale
          cosi' recitano: 
            "Art. 1. - A  corredo  delle  domande  di  riconoscimento
          delle acque minerali  naturali  deve  essere  prodotta  una
          relazione  idrogeologica  volta  ad  illustrare  tutti  gli
          aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine". 
            "Art. 2.  -  La  relazione  deve  fare  riferimento  alla
          cartografia ufficiale esistente e deve comprendere: 
            1)  definizione  del  bacino  imbrifero   geografico   ed
          idrogeologico  con  carta  geologica  e  profili  geologici
          significativi in scala minima 1:25.000; 
            2) piovosita' e temperatura sul bacino idrogeologico; 
            3) carta delle permeabilita' del bacino idrogeologico  in
          scala minima 1:25.000; 
            4) descrizione dell'opera di presa e sua realizzazione; 
            5)    bilancio    idrogeologico,    valutazione     delle
          caratteristiche  idrauliche  della  falda,   studio   della
          mineralizzazione   della   falda   e    delle    variazioni
          chimicofisiche nelle quattro stagioni per  almeno  un  anno
          solare; 
            6) piano topografico, in scala  minima  1:5.000,  esteso,
          compatibilmente con la natura e l'ubicazione  dei  terreni,
          per almeno  5  kmq  intorno  all'opera  di  presa,  con  la
          geologia  di  dettaglio  e   relativa   carta   e   sezioni
          rappresentative geologiche  e  permeatimetriche;  eventuale
          possibilita' di rapporti della falda con zone a rischio  di
          inquinamento; 
            7) piano particolareggiato, con curve di  livello,  della
          zona circostante la captazione, con carta in  scala  minima
          1:1.000  e  sezioni  geologiche  delle  quali  risultino  i
          criteri adottati per la salvaguardia dell'opera di presa  e
          della falda da possibili elementi inquinanti esterni; 
            8) a dimostrazione della non interferenza di altre  falde
          sulla falda minerale, la relazione  deve  essere  integrata
          con   documentazione   idrogeologica,   chimicofisica    ed
          eventualmente  isotopica  su   campioni   prelevati   nelle
          condizioni anomale; 
            9) la provenienza dalla stessa falda  di  piu'  opere  di
          presa o punti d'acqua deve essere dimostrata con esauriente
          documentazione     idrogeologica,     chimicofisica      ed
          eventualmente isotopica". 
            "Art. 3. -  Le  domande  di  riconoscimento  delle  acque
          minerali naturali debbono essere corredate dai  certificati
          di  almeno  quattro  analisi  chimiche   e   fisicochimiche
          eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati  alla
          sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua  proviene
          da piu' sorgenti, e dai relativi  verbali  di  prelevamento
          redatti  dall'autorita'  sanitaria  che  ha  assistito   ai
          prelevamenti stessi". 
            "Art. 4. - Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui
          al  decreto  del  Capo  del  Governo  7  novembre  1939,  e
          successive integrazioni". 
            "Art. 7. -  Le  domande  di  riconoscimento  delle  acque
          minerali naturali debbono essere corredate dai  certificati
          di almeno quattro analisi  microbiologiche  eseguite  nelle
          quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero
          alle  singole  sorgenti,  se  l'acqua  proviene   da   piu'
          sorgenti, e dai relativi verbali  di  prelevamento  redatti
          dall'autorita' sanitaria che ha assistito  ai  prelevamenti
          stessi". 
            "Art. 8. - Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui
          al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e
          successive integrazioni". 
            "Art. 9. - Dalle analisi deve risultare: 
            1) assenza dei coliformi in 250 ml, accertata  su  semina
          in due repliche da 250 ml; 
            2)  assenza  degli  streptococchi  fecali  in   250   ml,
          accertata su semina in due repliche da 250 ml; 
            3) assenza delle spore di clostridi solfito riduttori  in
          50 ml, accertata su unica semina; 
            4)  assenza  dello  Staphylococcus  aureus  in  250   ml,
          accertata su unica semina; 
            5)  assenza  dello  Pseudomonas  aeruginosa  in  250  ml,
          accertata su unica semina". 
            "Art. 10. - Debbono inoltre essere determinati  i  valori
          della carica microbica totale a 20 C dopo 72 ore e a  37  C
          dopo 24 ore". 
            - Per quanto concerne il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,  vedi  nelle  note  alle
          premesse. 
            - Per quanto concerne il decreto ministeriale 13  gennaio
          1993 vedi nelle note alle premesse.