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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 339

Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/11/2011)
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Testo in vigore dal:  16-10-1999 al: 19-11-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e in particolare l'articolo 44 e l'allegato B;
Vista la direttiva 96/70/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993;
Tenuto conto della sentenza 17 luglio 1997 della Corte di giustizia delle Comunità europee causa C - 17/96;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizione e caratteristiche
1. Il termine "acqua di sorgente" è riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.
2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) geologico e idrogeologico;
b) organolettico, fisico, fisicochimico e chimico;
c) microbiologico.
3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.
4. Il Ministro della sanità, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2.
5. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione di cui al comma 2, lettere b) e c), nonché le modalità per i relativi prelevamenti di campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3.
6. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5:
a) la valutazione delle caratteristiche indicate al comma 2, lettera a), ad esclusione dello studio della mineralizzazione della falda, lettera b) e lettera c) è effettuata secondo i criteri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542;
b) i valori dei parametri organolettici, fisici, fisicochimici e chimici devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed i relativi metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III del decreto medesimo;
c) i metodi analitici da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e le modalità per il prelevamento dei campioni per tutti i tipi di analisi sono quelli indicati nel decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Nota al titolo:
- Il D.Lgs. n. 105/1992, reca: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)". L'art. 44 della suddetta legge concerne la disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali.
- La direttiva 96/70/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 299 del 23 novembre 1996.
- La direttiva 80/777/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 229 del 30 agosto 1980.
- Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, reca: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno".
- Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, reca: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali".
- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Il D.M. 12 novembre 1992, n. 542, reca: "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali".
- Il D.M. 13 gennaio 1993, reca: "Metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalità per i relativi prelevamenti dei campioni".
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 17, comma 3, della suddetta legge così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Per quanto concerne il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, vedi nelle note alle premesse. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del suddetto decreto ministeriale così recitano:
"Art. 1. - A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine".
"Art. 2. - La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente e deve comprendere:
1) definizione del bacino imbrifero geografico ed idrogeologico con carta geologica e profili geologici significativi in scala minima 1:25.000;
2) piovosità e temperatura sul bacino idrogeologico;
3) carta delle permeabilità del bacino idrogeologico in scala minima 1:25.000;
4) descrizione dell'opera di presa e sua realizzazione;
5) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimicofisiche nelle quattro stagioni per almeno un anno solare;
6) piano topografico, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e permeatimetriche; eventuale possibilità di rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento;
7) piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione, con carta in scala minima 1:1.000 e sezioni geologiche delle quali risultino i criteri adottati per la salvaguardia dell'opera di presa e della falda da possibili elementi inquinanti esterni;
8) a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimicofisica ed eventualmente isotopica su campioni prelevati nelle condizioni anomale;
9) la provenienza dalla stessa falda di più opere di presa o punti d'acqua deve essere dimostrata con esauriente documentazione idrogeologica, chimicofisica ed eventualmente isotopica".
"Art. 3. - Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche e fisicochimiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi".
"Art. 4. - Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni".
"Art. 7. - Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti, e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi".
"Art. 8. - Le analisi sono eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni".
"Art. 9. - Dalle analisi deve risultare:
1) assenza dei coliformi in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
2) assenza degli streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;
3) assenza delle spore di clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;
4) assenza dello Staphylococcus aureus in 250 ml, accertata su unica semina;
5) assenza dello Pseudomonas aeruginosa in 250 ml, accertata su unica semina".
"Art. 10. - Debbono inoltre essere determinati i valori della carica microbica totale a 20 C dopo 72 ore e a 37 C dopo 24 ore".
- Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, vedi nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 vedi nelle note alle premesse.